IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, ed  in  particolare  il  comma  181
lettera i); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  ed  in
particolare l'articolo 20; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in  particolare
l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio  di  ammissione  e  la
prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del  primo  ciclo  di
istruzione; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in  materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13  concernete  la
definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti  non  formali  e
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
certificazione delle competenze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985,
n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la
Conferenza episcopale italiana  per  l'insegnamento  della  religione
cattolica nelle scuole pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21
novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, relativo al regolamento recante norme di  attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero  a  norma  dell'articolo  1,
comma 6, del decreto  legislativo  15  luglio  1998  n.  286,  ed  in
particolare l'articolo 45; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti per la valutazione degli alunni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2010,
recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi  di  apprendimento  dell'insegnamento  della  religione
cattolica  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il   primo   ciclo
d'istruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del  18   dicembre   2006,   relativa   a   competenze   chiave   per
l'apprendimento permanente; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Principi. Oggetto e finalita' 
              della valutazione e della certificazione 
 
  1. La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i
risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita'  formativa
ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita'
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze. 
  2.  La  valutazione  e'  coerente  con  l'offerta  formativa  delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e  con
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui  ai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e
n.  89;  e'  effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria
autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le  modalita'
definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  piano  triennale
dell'offerta formativa. 
  3. La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo
delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e
degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e   i
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono
i riferimenti essenziali. 
  4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente  determinare,
anche in  sede  di  elaborazione  del  piano  triennale  dell'offerta
formativa,   iniziative   finalizzate   alla   promozione   e    alla
valorizzazione  dei  comportamenti  positivi  delle  alunne  e  degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento  attivo
dei genitori e degli studenti, in coerenza con  quanto  previsto  dal
regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita'  e
dalle  specifiche  esigenze  della   comunita'   scolastica   e   del
territorio. 
  5.  Per  favorire  i  rapporti  scuola-famiglia,   le   istituzioni
scolastiche  adottano   modalita'   di   comunicazione   efficaci   e
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico  delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 
  6.  L'istituzione   scolastica   certifica   l'acquisizione   delle
competenze progressivamente  acquisite  anche  al  fine  di  favorire
l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 
  7.  Le  istituzioni  scolastiche   partecipano   alle   rilevazioni
internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita'  del
proprio servizio. 
  8. I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul  territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione, come  previsto  dall'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1999,  n.
394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i  cittadini
italiani. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. 
              Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 181, lettera  i)  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «Art. 181. - I decreti legislativi di cui al comma  180
          sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi
          di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
              (Omissis); 
              i)  adeguamento   della   normativa   in   materia   di
          valutazione  e  certificazione   delle   competenze   degli
          studenti, nonche' degli esami di Stato, anche  in  raccordo
          con la normativa vigente in materia di certificazione delle
          competenze, attraverso: 
              1)  la  revisione  delle  modalita'  di  valutazione  e
          certificazione delle competenze degli  studenti  del  primo
          ciclo  di  istruzione,  mettendo  in  rilievo  la  funzione
          formativa e di  orientamento  della  valutazione,  e  delle
          modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
          primo ciclo; 
              2) la revisione delle modalita'  di  svolgimento  degli
          esami di Stato relativi ai percorsi di studio della  scuola
          secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto
          dai regolamenti di cui  ai  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   recante
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
              «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione   del    riassetto    normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                a-bis) coordinamento formale e sostanziale del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                b) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
                c) indicazione dei principi generali, in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  eliminazione  degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                e)  sostituzione  degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                f) determinazione dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                g)   revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
                  1) alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione
          della concorrenza; 
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
                  4)   alla   protezione   di   interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
                  5) alla  tutela  dell'identita'  e  della  qualita'
          della   produzione   tipica   e   tradizionale   e    della
          professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
                m)   definizione   dei   criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                n) indicazione esplicita dell'autorita' competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                d)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
                f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
                f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
                f-ter) conformazione ai principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
                f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
                f-quinquies)  avvalimento  di  uffici   e   strutture
          tecniche e  amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni, sulla base di  accordi  conclusi
          ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, e successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  quando  siano  coinvolti  interessi  delle
          regioni e delle autonomie locali, del parere del  Consiglio
          di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
          I pareri della Conferenza  unificata  e  del  Consiglio  di
          Stato sono  resi  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta;
          quello   delle   Commissioni    parlamentari    e'    reso,
          successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  Per  la   predisposizione   degli   schemi   di
          regolamento la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
          Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
                b)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
                c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non
          piu'  rispondenti   alle   finalita'   e   agli   obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
                d) soppressione dei procedimenti che comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
                e)  adeguamento  della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
                f) soppressione dei procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
                g) regolazione, ove possibile, di tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
              -  La  legge  10  dicembre  1997,   n.   425,   recante
          «Disposizioni  per  la  riforma  degli   esami   di   Stato
          conclusivi dei corsi di  studio  di  istruzione  secondaria
          superiore»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          dicembre 1997, n. 289. 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per  la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              - Si riporta il testo degli articoli  4,  8  e  11  del
          decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  recante
          «Definizione delle  norme  generali  relative  alla  scuola
          dell'infanzia e al primo  ciclo  dell'istruzione,  a  norma
          dell'articolo  1  della  legge  28  marzo  2003,  n.   53»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  2004,  n.  51,
          S.O.: 
              «Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi).  -  1.  Il
          primo  ciclo  d'istruzione  e'  costituito   dalla   scuola
          primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
          caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di
          otto anni  e  costituisce  il  primo  segmento  in  cui  si
          realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 
              2. La scuola primaria, della durata di cinque anni,  e'
          articolata in un  primo  anno,  raccordato  con  la  scuola
          dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
          di base, e in due periodi didattici biennali. 
              3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di
          tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
          un terzo anno, che completa  prioritariamente  il  percorso
          disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo  con
          il secondo ciclo. 
              4. Il  passaggio  dalla  scuola  primaria  alla  scuola
          secondaria di primo grado avviene a seguito di  valutazione
          positiva al termine del secondo periodo didattico biennale. 
              5. Il  primo  ciclo  di  istruzione  ha  configurazione
          autonoma rispetto al  secondo  ciclo  di  istruzione  e  si
          conclude con l'esame di Stato. 
              6.  Le  scuole  statali  appartenenti  al  primo  ciclo
          possono essere aggregate tra loro in  istituti  comprensivi
          anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti  sullo
          stesso territorio.». 
              «Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La
          valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
          comportamento  degli  alunni  e  la  certificazione   delle
          competenze da essi  acquisite,  sono  affidate  ai  docenti
          responsabili  delle  attivita'   educative   e   didattiche
          previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e'
          affidata la valutazione dei periodi didattici ai  fini  del
          passaggio al periodo successivo. 
              2.  I   medesimi   docenti,   con   decisione   assunta
          all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla  classe
          successiva,  all'interno  del  periodo  biennale,  in  casi
          eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
              3. Il miglioramento dei  processi  di  apprendimento  e
          della  relativa   valutazione,   nonche'   la   continuita'
          didattica, sono assicurati anche attraverso  la  permanenza
          dei docenti nella sede di titolarita' almeno per  il  tempo
          corrispondente al periodo didattico. 
              4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
          sono  ammessi  a  sostenere  esami  di  idoneita'  per   la
          frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.  La
          sessione di esami e' unica. Per  i  candidati  assenti  per
          gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che
          devono  concludersi   prima   dell'inizio   delle   lezioni
          dell'anno scolastico successivo.». 
              «Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
          della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
          e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti  dell'orario
          annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art.  10.
          Per casi eccezionali, le  istituzioni  scolastiche  possono
          autonomamente  stabilire  motivate  deroghe   al   suddetto
          limite. 
              2.  La  valutazione,   periodica   e   annuale,   degli
          apprendimenti  e  del  comportamento  degli  allievi  e  la
          certificazione delle  competenze  da  essi  acquisite  sono
          affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
          attivita' educative e  didattiche  previsti  dai  piani  di
          studio  personalizzati.  Sulla  base  degli   esiti   della
          valutazione   periodica,   le    istituzioni    scolastiche
          predispongono  gli  interventi   educativi   e   didattici,
          ritenuti  necessari  al  recupero  e  allo  sviluppo  degli
          apprendimenti. 
              3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
          del passaggio al terzo anno, avendo cura  di  accertare  il
          raggiungimento  di  tutti  gli  obiettivi   formativi   del
          biennio, valutando altresi' il comportamento degli  alunni.
          Gli  stessi,  in  casi  motivati,  possono  non   ammettere
          l'allievo alla classe successiva  all'interno  del  periodo
          biennale. 
              4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
          si conclude con un esame di Stato, al  quale  sono  ammessi
          gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis. 
              4-bis. Il consiglio di classe, in sede  di  valutazione
          finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame  di
          Stato gli alunni frequentanti il terzo  anno  della  scuola
          secondaria  di  primo  grado,  formulando  un  giudizio  di
          idoneita'  o,  in  caso  negativo,  un  giudizio   di   non
          ammissione all'esame medesimo. 
              4-ter. L'esame  di  Stato  comprende  anche  una  prova
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta  a  verificare  i
          livelli generali e specifici  di  apprendimento  conseguiti
          dagli studenti. I testi relativi alla suddetta  prova  sono
          scelti dal Ministro della pubblica  istruzione  tra  quelli
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI),   conformemente   alla    direttiva
          periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati  alle
          istituzioni scolastiche competenti. 
              5. Alle classi seconda e  terza  si  accede  anche  per
          esame di idoneita',  al  quale  sono  ammessi  i  candidati
          privatisti che abbiano compiuto  o  compiano  entro  il  30
          aprile     dell'anno     scolastico     di     riferimento,
          rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di  eta'
          e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
          classe della scuola secondaria di primo  grado,  nonche'  i
          candidati  che  abbiano  conseguito  il  predetto   titolo,
          rispettivamente, da almeno uno o due anni. 
              6. All'esame di Stato di cui al comma  4  sono  ammessi
          anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
          30  aprile  dell'anno   scolastico   di   riferimento,   il
          tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
          di ammissione alla prima classe della scuola secondaria  di
          primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati  che  abbiano
          conseguito il predetto titolo da almeno  un  triennio  e  i
          candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni  di
          eta'.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          L. 28 marzo 2003, n.  53»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni
          in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
          di istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in
          materia di raccordo tra la scuola  e  le  universita'»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 7 settembre 2007,  n.  147,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
          «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2007-2008 ed in  materia  di  concorsi
          per ricercatori universitari»: 
              «Art. 1 (Norme in materia di ordinamenti scolastici). -
          (Omissis). 
              4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19  febbraio
          2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 4 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «,al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei
          a norma del comma 4-bis»; 
                b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
              «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di  valutazione
          finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame  di
          Stato gli alunni frequentanti il terzo  anno  della  scuola
          secondaria  di  primo  grado,  formulando  un  giudizio  di
          idoneita'  o,  in  caso  negativo,  un  giudizio   di   non
          ammissione all'esame medesimo. 
              4-ter. L'esame  di  Stato  comprende  anche  una  prova
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta  a  verificare  i
          livelli generali e specifici  di  apprendimento  conseguiti
          dagli studenti. I testi relativi alla suddetta  prova  sono
          scelti dal Ministro della pubblica  istruzione  tra  quelli
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI),   conformemente   alla    direttiva
          periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati  alle
          istituzioni scolastiche competenti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  3  del
          decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   recante
          «Disposizioni  urgenti   in   materia   di   istruzione   e
          universita'»: 
              «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
          dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009,  oltre  ad  una
          sperimentazione nazionale, ai sensi  dell'articolo  11  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono  attivate  azioni  di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione  nel  primo  e  nel   secondo   ciclo   di
          istruzione delle conoscenze e delle competenze  relative  a
          «Cittadinanza  e  Costituzione»,  nell'ambito  delle   aree
          storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte   ore
          complessivo previsto per  le  stesse.  Iniziative  analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia. 
              1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la   conoscenza   del
          pluralismo    istituzionale,    definito    dalla     Carta
          costituzionale, sono altresi' attivate  iniziative  per  lo
          studio degli statuti regionali delle regioni  ad  autonomia
          ordinaria e speciale. 
              2. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          entro  i  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
          n. 249, e successive modificazioni, in materia di  diritti,
          doveri e sistema disciplinare degli studenti  nelle  scuole
          secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  in  sede  di
          scrutinio   intermedio   e   finale   viene   valutato   il
          comportamento di ogni studente durante tutto il periodo  di
          permanenza nella sede scolastica, anche in  relazione  alla
          partecipazione alle attivita' ed agli interventi  educativi
          realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori  della
          propria sede. 
              1-bis. Le somme iscritte  nel  conto  dei  residui  del
          bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito  di  quanto
          disposto dall'articolo 1, commi 28 e  29,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,  non
          utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato   per   essere   destinate   al
          finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e  la
          messa in sicurezza  degli  istituti  scolastici  ovvero  di
          impianti e strutture  sportive  dei  medesimi.  Al  riparto
          delle risorse,  con  l'individuazione  degli  interventi  e
          degli  enti  destinatari,  si  provvede  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in  coerenza  con  apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la
          valutazione  del  comportamento  e'   effettuata   mediante
          l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 
              3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,
          attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
          alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
          inferiore a sei decimi, la  non  ammissione  al  successivo
          anno di corso  o  all'esame  conclusivo  del  ciclo.  Ferma
          l'applicazione  della  presente  disposizione   dall'inizio
          dell'anno scolastico di cui al comma  2,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          sono specificati i criteri per correlare la  particolare  e
          oggettiva gravita' del comportamento al  voto  inferiore  a
          sei decimi, nonche'  eventuali  modalita'  applicative  del
          presente articolo.». 
              «Art. 3 (Valutazione del  rendimento  scolastico  degli
          studenti).  -  1.  Dall'anno  scolastico  2008/2009,  nella
          scuola primaria la valutazione periodica ed  annuale  degli
          apprendimenti  degli  alunni  e  la  certificazione   delle
          competenze  da  essi  acquisite  sono  effettuate  mediante
          l'attribuzione  di  voti  numerici  espressi  in  decimi  e
          illustrate con giudizio analitico sul  livello  globale  di
          maturazione raggiunto dall'alunno. 
              1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con  decisione
          assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
          classe successive solo in casi eccezionali e comprovati  da
          specifica motivazione. 
              2.  Dall'anno  scolastico   2008/2009,   nella   scuola
          secondaria di  primo  grado  la  valutazione  periodica  ed
          annuale   degli   apprendimenti   degli   alunni    e    la
          certificazione delle competenze da essi  acquisite  nonche'
          la valutazione dell'esame finale del ciclo sono  effettuate
          mediante  l'attribuzione  di  voti  numerici  espressi   in
          decimi. 
              3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
          alla  classe  successiva,  ovvero  all'esame  di  Stato   a
          conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
          decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
          voto non inferiore a sei decimi in  ciascuna  disciplina  o
          gruppo di discipline. 
              3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto
          dal seguente: 
              «4. L'esito dell'esame conclusivo del  primo  ciclo  e'
          espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato
          con  una  certificazione   analitica   dei   traguardi   di
          competenza e del livello globale di  maturazione  raggiunti
          dall'alunno;  conseguono  il  diploma  gli   studenti   che
          ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi». 
              4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          si provvede al coordinamento delle  norme  vigenti  per  la
          valutazione  degli  studenti,  tenendo  conto   anche   dei
          disturbi specifici di  apprendimento  e  della  disabilita'
          degli  alunni,  e  sono   stabilite   eventuali   ulteriori
          modalita' applicative del presente articolo.». 
              - La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme
          in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
          scolastico», e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2010, n. 244. 
              - Il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,
          recante «Definizione delle norme  generali  e  dei  livelli
          essenziali  delle  prestazioni   per   l'individuazione   e
          validazione degli apprendimenti non formali e  informali  e
          degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
          certificazione delle competenze, a norma  dell'articolo  4,
          commi 58 e 68, della legge  28  giugno  2012,  n.  92»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2013,  n.
          39. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1985 n. 751, recante «Esecuzione  dell'intesa  tra
          l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza  episcopale
          italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
          scuole pubbliche», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 dicembre 1985, n. 299. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  giugno
          1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle
          studentesse e degli studenti della scuola  secondaria»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175,
          come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
          21  novembre  2007,  n.  235,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 2007, n. 293. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  luglio
          1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli
          esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
          secondaria superiore, a norma dell'articolo 1  della  legge
          10 dicembre 1997, n. 425»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  45  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante
          «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286»: 
              «Art.  45  (Iscrizione  scolastica).  -  1.  I   minori
          stranieri presenti sul territorio nazionale  hanno  diritto
          all'istruzione indipendentemente  dalla  regolarita'  della
          posizione in ordine al loro soggiorno, nelle  forme  e  nei
          modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono  soggetti
          all'obbligo scolastico secondo le disposizioni  vigenti  in
          materia. L'iscrizione dei  minori  stranieri  nelle  scuole
          italiane di ogni ordine e grado avviene  nei  modi  e  alle
          condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere
          richiesta in  qualunque  periodo  dell'anno  scolastico.  I
          minori stranieri privi di documentazione anagrafica  ovvero
          in possesso di documentazione irregolare o incompleta  sono
          iscritti con riserva. 
              2.  L'iscrizione  con   riserva   non   pregiudica   il
          conseguimento dei titoli conclusivi  dei  corsi  di  studio
          delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  In  mancanza  di
          accertamenti     negativi     sull'identita'     dichiarata
          dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con
          i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
          I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico  vengono
          iscritti alla classe  corrispondente  all'eta'  anagrafica,
          salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione  ad
          una classe diversa, tenendo conto: 
                a)  dell'ordinamento  degli  studi   del   Paese   di
          provenienza dell'alunno, che puo' determinare  l'iscrizione
          ad  una  classe,  immediatamente  inferiore   o   superiore
          rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica; 
                b)  dell'accertamento  di  competenze,   abilita'   e
          livelli di preparazione dell'alunno; 
                c)  del  corso   di   studi   eventualmente   seguito
          dall'alunno nel Paese di provenienza; 
                d)  del  titolo  di  studio  eventualmente  posseduto
          dall'alunno. 
              3. Il collegio dei  docenti  formula  proposte  per  la
          ripartizione  degli  alunni  stranieri  nelle  classi;   la
          ripartizione   e'   effettuata   evitando    comunque    la
          costituzione di  classi  in  cui  risulti  predominante  la
          presenza di alunni stranieri. 
              4. Il collegio dei docenti definisce, in  relazione  al
          livello di competenza  dei  singoli  alunni  stranieri,  il
          necessario adattamento dei programmi di insegnamento;  allo
          scopo  possono   essere   adottati   specifici   interventi
          individualizzati o per gruppi  di  alunni,  per  facilitare
          l'apprendimento della  lingua  italiana,  utilizzando,  ove
          possibile,  le  risorse  professionali  della  scuola.   Il
          consolidamento  della  conoscenza  e  della  pratica  della
          lingua italiana puo' essere  realizzata  altresi'  mediante
          l'attivazione di corsi intensivi di lingua  italiana  sulla
          base  di  specifici  progetti,  anche   nell'ambito   delle
          attivita' aggiuntive di  insegnamento  per  l'arricchimento
          dell'offerta formativa. 
              5. Il collegio dei docenti formula proposte  in  ordine
          ai criteri e alle modalita' per  la  comunicazione  tra  la
          scuola  e  le  famiglie   degli   alunni   stranieri.   Ove
          necessario, anche  attraverso  intese  con  l'ente  locale,
          l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di  mediatori
          culturali qualificati. 
              6.  Allo  scopo  di  realizzare   l'istruzione   o   la
          formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e
          di  istituto  promuovono   intese   con   le   associazioni
          straniere, le  rappresentanze  diplomatiche  consolari  dei
          Paesi di  provenienza,  ovvero  con  le  organizzazioni  di
          volontariato iscritte nel Registro di cui  all'articolo  52
          allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per  attivare
          progetti   di   accoglienza;   iniziative   di   educazione
          interculturale; azioni  a  tutela  della  cultura  e  della
          lingua di origine e lo studio delle lingue  straniere  piu'
          diffuse a livello internazionale. 
              7. Per le finalita' di cui all'articolo  38,  comma  7,
          del testo unico,  le  istituzioni  scolastiche  organizzano
          iniziative  di  educazione  interculturale   e   provvedono
          all'istituzione,    presso    gli    organismi     deputati
          all'istruzione e alla formazione in eta' adulta,  di  corsi
          di alfabetizzazione di scuola  primaria  e  secondaria;  di
          corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati
          al conseguimento del titolo della scuola  dell'obbligo;  di
          corsi  di  studio  per  il  conseguimento  del  diploma  di
          qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore;  di
          corsi di istruzione e formazione del personale e  tutte  le
          altre  iniziative  di  studio   previste   dall'ordinamento
          vigente. A tal  fine  le  istituzioni  scolastiche  possono
          stipulare  convenzioni  ed  accordi  nei  casi  e  con   le
          modalita' previste dalle disposizioni in vigore. 
              8.   Il    Ministro    della    pubblica    istruzione,
          nell'emanazione  della  direttiva  sulla   formazione   per
          l'aggiornamento  in  servizio  del   personale   ispettivo,
          direttivo e docente,  detta  disposizioni  per  attivare  i
          progetti  nazionali  e  locali  sul  tema   dell'educazione
          interculturale.  Dette  iniziative  tengono   conto   delle
          specifiche  realta'  nelle  quali  vivono  le   istituzioni
          scolastiche e le  comunita'  degli  stranieri  al  fine  di
          favorire la  loro  migliore  integrazione  nella  comunita'
          locale.». 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
          di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai   sensi
          dell'art.  21  della legge  15  marzo  1997,  n.  59»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122, recante  «Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n.  137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  agosto
          2009, n. 191. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162; 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87, recante  «Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino   degli   istituti    professionali,    a    norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88, recante  «Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti tecnici a norma  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  giugno
          2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010,  n.  89,  recante  «Regolamento   recante   revisione
          dell'assetto ordinamentale, organizzativo e  didattico  dei
          licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2012, n. 263, recante «Regolamento recante  norme  generali
          per la ridefinizione dell'assetto  organizzativo  didattico
          dei Centri d'istruzione per  gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  febbraio  2013,  n.
          47. 
              - La  Raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18  dicembre  2006,  relativa  a  competenze
          chiave per l'apprendimento permanente e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22
          agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme  in
          materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi
          dell'art. 1, comma 622, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          2007, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Le  indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della
          scuola  dell'infanzia  e  del  primo   ciclo   d'istruzione
          attualmente vigenti sono  state  emanate  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          16 novembre 2012,  n.  254,  recante  «Regolamento  recante
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia e  del  primo  ciclo  d'istruzione,  a  norma
          dell'art. 1, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 2009, n. 89», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30. 
              - Le indicazioni nazionali  per  i  licei,  attualmente
          vigenti,  sono  state  emanate  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre
          2010, n.  211,  recante  «Regolamento  recante  indicazioni
          nazionali   riguardanti   gli   obiettivi   specifici    di
          apprendimento concernenti le attivita' e  gli  insegnamenti
          compresi nei piani degli  studi  previsti  per  i  percorsi
          liceali di cui  all'art.  10,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89,  in
          relazione  all'art.  2,  commi  1   e   3,   del   medesimo
          regolamento»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   14
          dicembre 2010, n. 291, S.O. 
              - Le Linee guida per gli istituti tecnici,  attualmente
          vigenti, sono contenute: 
                nella     direttiva     emanata     dal     Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 15 luglio
          2010, n. 57, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo
          ordinamento degli istituti tecnici  a  norma  dell'art.  8,
          comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          marzo 2010, n. 88»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Pubblicata 22 settembre 2010, n. 222, S.O.; 
                nella     direttiva     emanata     dal     Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
          gennaio 2012 n. 4, recante «Adozione delle Linee guida  per
          il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici  a
          norma dell'art. 8, comma  3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo  biennio  e
          quinto anno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  marzo
          2012, n. 76, S.O. e 
                nella     direttiva     emanata     dal     Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  agosto
          2012 n. 69, recante  «Linee  guida  per  i  percorsi  degli
          istituti  tecnici  relative  alle  ulteriori  articolazioni
          delle  aree  di  indirizzo  negli  spazi  di  flessibilita'
          previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e  dall'art.  8,
          comma 2,  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010,  n.  88  -  Opzioni»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012, n. 253, S.O. 
              -  Le  Linee  guida  per  gli  istituti  professionali,
          attualmente vigenti, sono contenute: 
                nella     direttiva     emanata     dal     Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio
          2010, n. 65, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo
          ordinamento degli istituti professionali a norma  dell'art.
          8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica  15
          marzo 2010, n. 87», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  22
          settembre 2010, n. 222, S.O.; 
                nella     direttiva     emanata     dal     Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   16
          gennaio 2012 n. 5, recante «Adozione delle Linee guida  per
          il  passaggio   al   nuovo   ordinamento   degli   Istituti
          professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 -  Secondo
          biennio e quinto anno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 marzo 2012, n. 76, S.O. e 
                nella     direttiva     emanata     dal     Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
          2012 n. 70, recante  «Linee  guida  per  i  percorsi  degli
          istituti    professionali    relative    alle     ulteriori
          articolazioni  delle  aree  di  indirizzo  negli  spazi  di
          flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b),  e
          dall'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente
          della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87   -   Opzioni»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29  ottobre  2012,  n.
          253, S.O.».