IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto  2015,  n.  124,  recante  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, e, in  particolare,  l'articolo  16,
commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)  e  17,  comma  1,
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o),  q),  r),  s)  e  z),
recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; 
  Acquisito il parere in sede di Conferenza  unificata  nella  seduta
del 6 aprile 2017; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 6 aprile 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        30 marzo 2001, n. 165 
 
  1.  All'articolo  2,  comma  2,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo la parola «introducano» sono inserite le seguenti:  «o  che
abbiano introdotto»; 
  b) dopo le parole «essere  derogate»  sono  inserite  le  seguenti:
«nelle materie  affidate  alla  contrattazione  collettiva  ai  sensi
dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti  dal
presente decreto,»; 
  c) dopo le parole «accordi  collettivi»  e'  inserita  la  seguente
«nazionali»; 
  d) le parole «, solo qualora cio' sia espressamente previsto  dalla
legge» sono soppresse. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione: 
              «Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni,  in  coerenza
          con   l'ordinamento   dell'Unione    europea,    assicurano
          l'equilibrio dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito
          pubblico. 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento  e
          l'imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.». 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16,  comma  1,  lettera
          a), e comma 2, lettere b), c),  d)  ed  e)  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
          deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  ovvero  entro  il
          diverso termine previsto dall'art. 17, decreti  legislativi
          di semplificazione dei seguenti settori: 
                a)  lavoro  alle  dipendenze  delle   amministrazioni
          pubbliche   e   connessi    profili    di    organizzazione
          amministrativa; 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali: 
              b) coordinamento formale e sostanziale del testo  delle
          disposizioni legislative vigenti, apportando  le  modifiche
          strettamente   necessarie   per   garantire   la   coerenza
          giuridica, logica  e  sistematica  della  normativa  e  per
          adeguare,   aggiornare   e   semplificare   il   linguaggio
          normativo; 
              c) risoluzione delle  antinomie  in  base  ai  principi
          dell'ordinamento e  alle  discipline  generali  regolatrici
          della materia; 
              d) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              e)  aggiornamento  delle  procedure,   prevedendo,   in
          coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
          all'art. 1, la piu' estesa e ottimale  utilizzazione  delle
          tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  anche
          nei    rapporti    con    i     destinatari     dell'azione
          amministrativa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  1,  lettere
          a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r),  s)  e  z),
          della citata legge 7 agosto 2015, n. 124: 
              «Art. 17 (Riordino della  disciplina  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche). - 1. I decreti
          legislativi per il riordino della disciplina in materia  di
          lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  e
          connessi  profili  di  organizzazione  amministrativa  sono
          adottati, sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, nel rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
          cui all'art. 16: 
              a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche  di
          meccanismi  di  valutazione   finalizzati   a   valorizzare
          l'esperienza professionale acquisita da  coloro  che  hanno
          avuto rapporti di lavoro flessibile con le  amministrazioni
          pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei  servizi
          prestati presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli
          organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia  di
          un adeguato accesso dall'esterno; 
              c)   svolgimento   dei   concorsi,   per    tutte    le
          amministrazioni  pubbliche,  in   forma   centralizzata   o
          aggregata,  con  effettuazione  delle   prove   in   ambiti
          territoriali sufficientemente ampi  da  garantire  adeguate
          partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
          procedura concorsuale, e con  applicazione  di  criteri  di
          valutazione   uniformi,    per    assicurare    omogeneita'
          qualitativa  e  professionale  in   tutto   il   territorio
          nazionale  per  funzioni   equivalenti;   revisione   delle
          modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con
          la  predisposizione  di   strumenti   volti   a   garantire
          l'effettiva  segretezza  dei   temi   d'esame   fino   allo
          svolgimento delle relative prove, di misure di  pubblicita'
          sui temi  di  concorso  e  di  forme  di  preselezione  dei
          componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per  il
          reclutamento del personale  degli  enti  locali  a  livello
          provinciale; definizione di limiti assoluti e  percentuali,
          in relazione al numero dei posti banditi,  per  gli  idonei
          non vincitori; riduzione dei  termini  di  validita'  delle
          graduatorie;  per  le  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165,  e  aventi  graduatorie  in  vigore  alla  data  di
          approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al
          presente comma, in attuazione dell'art. 1, commi 424 e 425,
          della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  nel  rispetto  dei
          limiti  di  finanza  pubblica,  l'introduzione   di   norme
          transitorie finalizzate esclusivamente  all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici, le  cui  graduatorie  siano
          state approvate e pubblicate entro la data  di  entrata  in
          vigore della presente legge; 
              e) previsione dell'accertamento della conoscenza  della
          lingua inglese  e  di  altre  lingue,  quale  requisito  di
          partecipazione al concorso o titolo  di  merito  valutabile
          dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita'  definite
          dal bando anche in relazione ai posti da coprire; 
              f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca,  in
          attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma  7,  della
          legge 3 luglio 1998, n. 210, e  dall'art.  17,  comma  111,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.   127,   e   successive
          modificazioni; 
              g) introduzione di un  sistema  informativo  nazionale,
          finalizzato alla formulazione di indirizzi  generali  e  di
          parametri  di  riferimento  in  grado   di   orientare   la
          programmazione delle assunzioni  anche  in  relazione  agli
          interventi  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento  e
          di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione  alle
          assunzioni  del  personale  appartenente   alle   categorie
          protette; 
              h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
          e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
          all'Agenzia di cui all'art. 46 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini
          dell'attuazione delle lettere g) e i) del  presente  comma,
          delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative
          sindacali, nonche' di funzioni  di  supporto  tecnico  alle
          amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione
          e valutazione della performance e  nelle  materie  inerenti
          alla gestione del personale,  previa  stipula  di  apposite
          convenzioni, e rafforzamento della funzione  di  assistenza
          ai fini della  contrattazione  integrativa;  concentrazione
          delle sedi di  contrattazione  integrativa,  revisione  del
          relativo  sistema  dei  controlli  e  potenziamento   degli
          strumenti di monitoraggio  sulla  stessa;  definizione  dei
          termini e delle modalita' di svolgimento della funzione  di
          consulenza  in  materia  di   contrattazione   integrativa;
          definizione  delle  materie  escluse  dalla  contrattazione
          integrativa anche al fine di assicurare la  semplificazione
          amministrativa, la valorizzazione del merito e  la  parita'
          di  trattamento  tra   categorie   omogenee,   nonche'   di
          accelerare le procedure negoziali; 
              l)  riorganizzazione  delle  funzioni  in  materia   di
          accertamento medico-legale sulle assenze dal  servizio  per
          malattia dei dipendenti  pubblici,  al  fine  di  garantire
          l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   della   relativa
          competenza e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   per   l'effettuazione   degli
          accertamenti,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   per   la
          quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
          definizione delle modalita' d'impiego del personale  medico
          attualmente adibito alle predette funzioni, senza  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  la  previsione  del
          prioritario ricorso alle liste di  cui  all'art.  4,  comma
          10-bis,  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e successive modificazioni; 
              m)  definizione  di  obiettivi  di  contenimento  delle
          assunzioni,   differenziati   in   base   agli    effettivi
          fabbisogni; 
              n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
          di lavoro delle persone con disabilita' di cui  alla  legge
          12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, di una Consulta  nazionale,  composta  da
          rappresentanti delle amministrazioni pubbliche  centrali  e
          territoriali,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          dei  sindacati   maggiormente   rappresentativi   e   delle
          associazioni di categoria, con il compito di: 
              1)  elaborare  piani  per  ottemperare  agli   obblighi
          derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
              2) prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione
          degli  accomodamenti  ragionevoli  nei  luoghi  di   lavoro
          previsti dall'art. 3, comma 3-bis, del decreto  legislativo
          9 luglio 2003, n. 216; 
              3) monitorare e controllare l'obbligo  di  trasmissione
          annuale  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  alla
          Consulta, al Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche  sociali  nonche'  al  centro  per
          l'impiego territorialmente competente  della  comunicazione
          relativa ai posti  riservati  ai  lavoratori  disabili  non
          coperti e di un programma relativo a tempi e  modalita'  di
          copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa
          vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in  materia  di
          assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
              o) disciplina delle forme  di  lavoro  flessibile,  con
          individuazione  di  limitate   e   tassative   fattispecie,
          caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
          rapporto di lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni
          pubbliche e con le esigenze organizzative e  funzionali  di
          queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato; 
              q) progressivo  superamento  della  dotazione  organica
          come limite alle assunzioni  fermi  restando  i  limiti  di
          spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita'; 
              r)  semplificazione   delle   norme   in   materia   di
          valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento  del
          merito e di premialita'; razionalizzazione  e  integrazione
          dei sistemi di valutazione, anche al  fine  della  migliore
          valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi  distinti
          per    la    misurazione    dei     risultati     raggiunti
          dall'organizzazione e dei risultati raggiunti  dai  singoli
          dipendenti;  potenziamento  dei  processi  di   valutazione
          indipendente del  livello  di  efficienza  e  qualita'  dei
          servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
          degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
          a standard di  riferimento  e  confronti;  riduzione  degli
          adempimenti in materia di programmazione  anche  attraverso
          una  maggiore  integrazione  con  il  ciclo  di   bilancio;
          coordinamento della disciplina in materia di valutazione  e
          controlli interni; previsione di forme  di  semplificazione
          specifiche   per   i   diversi   settori   della   pubblica
          amministrazione; 
              s) introduzione di norme in materia di  responsabilita'
          disciplinare  dei  pubblici   dipendenti   finalizzate   ad
          accelerare  e  rendere  concreto  e  certo  nei  tempi   di
          espletamento  e  di  conclusione  l'esercizio   dell'azione
          disciplinare; 
              z) al fine di  garantire  un'efficace  integrazione  in
          ambiente di lavoro di  persone  con  disabilita'  ai  sensi
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della  nomina,
          da parte delle amministrazioni pubbliche con  piu'  di  200
          dipendenti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica e con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, di un responsabile  dei
          processi  di  inserimento,  definendone   i   compiti   con
          particolare riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento
          ragionevole di cui all'art. 3,  comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione  dell'obbligo
          di trasmissione  annuale  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e  la
          pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  oltre  che  al  centro  per   l'impiego
          territorialmente competente, non solo  della  comunicazione
          relativa alle scoperture di posti riservati  ai  lavoratori
          disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
          a tempi e modalita' di copertura  della  quota  di  riserva
          prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei  vincoli
          normativi  assunzionali  delle  amministrazioni  pubbliche,
          nonche' previsione di  adeguate  sanzioni  per  il  mancato
          invio della suddetta dichiarazione,  anche  in  termini  di
          avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da  parte
          del centro per l'impiego territorialmente competente.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Fonti).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche
          definiscono,   secondo   principi   generali   fissati   da
          disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,  mediante
          atti organizzativi secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le
          linee  fondamentali   di   organizzazione   degli   uffici;
          individuano gli uffici di maggiore rilevanza e  i  modi  di
          conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
          dotazioni organiche  complessive.  Esse  ispirano  la  loro
          organizzazione ai seguenti criteri: 
              a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi  di
          attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
          efficacia ed economicita'. A  tal  fine,  periodicamente  e
          comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
          e dell'assegnazione delle risorse, si procede  a  specifica
          verifica e ad eventuale revisione; 
              b) ampia  flessibilita',  garantendo  adeguati  margini
          alle determinazioni operative e gestionali da assumersi  ai
          sensi dell'art. 5, comma 2; 
              c)   collegamento   delle   attivita'   degli   uffici,
          adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed  esterna,
          ed  interconnessione   mediante   sistemi   informatici   e
          statistici pubblici; 
              d)  garanzia  dell'imparzialita'  e  della  trasparenza
          dell'azione amministrativa, anche attraverso  l'istituzione
          di apposite strutture per  l'informazione  ai  cittadini  e
          attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
          della responsabilita' complessiva dello stesso; 
              e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
          degli uffici con le esigenze dell'utenza e  con  gli  orari
          delle  amministrazioni  pubbliche  dei  Paesi   dell'Unione
          europea. 
              1-bis. I criteri di organizzazione di cui  al  presente
          articolo sono attuati  nel  rispetto  della  disciplina  in
          materia di trattamento dei dati personali. 
              2.  I  rapporti  di   lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  o  che  abbiano
          introdotto  discipline  dei  rapporti  di  lavoro  la   cui
          applicabilita'   sia   limitata   ai    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, o a categorie di  essi,  possono
          essere derogate nelle materie affidate alla  contrattazione
          collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e  nel  rispetto
          dei principi stabiliti dal presente decreto, da  successivi
          contratti o accordi collettivi nazionali e,  per  la  parte
          derogata, non sono ulteriormente applicabili. 
              3. I rapporti individuali di lavoro di cui al  comma  2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati secondo i criteri e  le  modalita'  previste  nel
          titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
          L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'   avvenire
          esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
          previsti dai commi 3-ter  e  3-quater  dell'art.  40  e  le
          ipotesi  di  tutela  delle  retribuzioni  di  cui  all'art.
          47-bis, o, alle  condizioni  previste,  mediante  contratti
          individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti  o  atti
          amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
          previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
          dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti economici piu'  favorevoli  in  godimento  sono
          riassorbiti con le modalita' e nelle  misure  previste  dai
          contratti  collettivi  e  i  risparmi  di  spesa   che   ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva. 
              3-bis.  Nel  caso  di   nullita'   delle   disposizioni
          contrattuali per  violazione  di  norme  imperative  o  dei
          limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano
          gli  articoli  1339  e  1419,  secondo  comma,  del  codice
          civile.».