IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                            DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 1, commi da 855 a 861,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di  stabilita'  2016),  in
materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori  che
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n.
183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi  dalla  Banca
delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio  -
Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di  Ferrara  S.p.a.  e
dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.; 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,  n.  119,
recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  9,  comma  10,   del   citato
decreto-legge n. 59 del 2016 con cui, in relazione  agli  investitori
che non abbiano inteso accedere alla misura di ristoro  semplificata,
e' prevista la possibilita' alternativa di ricorrere  alla  procedura
arbitrale di cui ai commi da 857 a 861 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di  cui
all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso  al
fondo di solidarieta' per l'erogazione di prestazioni in favore degli
investitori in banche in liquidazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 24 novembre 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2016; 
  Acquisiti, ai sensi dell'articolo 1,  comma  859,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, i pareri della Commissione 6° Finanze e Tesoro
del Senato  della  Repubblica  in  data  14  febbraio  2017  e  della
Commissione VI Finanze della Camera dei deputati in data 16  febbraio
2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 28 aprile 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
nomina  degli  arbitri,  il  supporto  organizzativo  alle  procedure
arbitrali e le modalita' di funzionamento del collegio arbitrale  per
l'erogazione da parte del Fondo di  solidarieta'  di  prestazioni  in
favore degli investitori, come definiti all'articolo 2. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano i commi da 855 a  861,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2016), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O.: 
              «Art. 1 (Omissis). - 855.  E'  istituito  il  Fondo  di
          solidarieta' per  l'erogazione  di  prestazioni  in  favore
          degli investitori che alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge  22  novembre  2015,   n.   183,   detenevano
          strumenti finanziari subordinati emessi dalla  Banca  delle
          Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio -
          Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio  di  Ferrara
          Spa e dalla Cassa di risparmio della  provincia  di  Chieti
          Spa.  L'accesso  alle   prestazioni   e'   riservato   agli
          investitori  che  siano   persone   fisiche,   imprenditori
          individuali, nonche' imprenditori  agricoli  o  coltivatori
          diretti. 
              856. Il Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla base
          delle esigenze  finanziarie  connesse  alla  corresponsione
          delle prestazioni dal Fondo  interbancario  di  tutela  dei
          depositi istituito ai sensi dell'art. 96  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              857. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   della
          giustizia, da emanare entro centottanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono definiti: 
                a)  le   modalita'   di   gestione   del   Fondo   di
          solidarieta'; 
                b) le modalita' e le condizioni di accesso  al  Fondo
          di solidarieta', ivi inclusi le modalita' e i  termini  per
          la  presentazione  delle  istanze   di   erogazione   delle
          prestazioni; 
                c) i criteri di  quantificazione  delle  prestazioni,
          determinate in importi corrispondenti alla perdita  subita,
          fino a un ammontare massimo; 
                d) le procedure da esperire, che  possono  essere  in
          tutto o in parte anche di natura arbitrale; 
                e) le ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  dei
          commi da 855 a 858. 
              858. In caso  di  ricorso  a  procedura  arbitrale,  la
          corresponsione    delle    prestazioni    e'    subordinata
          all'accertamento della responsabilita' per violazione degli
          obblighi  di   informazione,   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione  dei
          servizi e delle attivita'  di  investimento  relativi  alla
          sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari
          subordinati di cui al comma 855. 
              859. Nei casi di cui al  comma  858,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentite   le
          competenti  Commissioni  parlamentari,  sono  nominati  gli
          arbitri, scelti tra persone  di  comprovata  imparzialita',
          indipendenza,  professionalita'  e   onorabilita',   ovvero
          possono essere disciplinati i criteri  e  le  modalita'  di
          nomina dei medesimi e sono  disciplinate  le  modalita'  di
          funzionamento del collegio arbitrale, nonche' quelle per il
          supporto organizzativo alle procedure arbitrali,  che  puo'
          essere prestato anche avvalendosi  di  organismi  o  camere
          arbitrali gia' esistenti, e  per  la  copertura  dei  costi
          delle  medesime   procedure   a   carico   del   Fondo   di
          solidarieta'. 
              860. Resta salvo il diritto al risarcimento del  danno.
          Il  Fondo  di  solidarieta'  e'   surrogato   nel   diritto
          dell'investitore al  risarcimento  del  danno,  nel  limite
          dell'ammontare della prestazione corrisposta. 
              861.  La  gestione  del  Fondo   di   solidarieta'   e'
          attribuita al Fondo interbancario di  tutela  dei  depositi
          istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai  relativi
          oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le
          risorse finanziarie del Fondo di solidarieta'. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto-legge   22   novembre   2015,   n.   183
          (Disposizioni   urgenti   per   il   settore   creditizio),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          273 del 23 novembre 2015, non e' stato convertito in legge. 
              - Il decreto-legge 3 maggio 2016, n.  59  (Disposizioni
          urgenti in materia di procedure  esecutive  e  concorsuali,
          nonche'  a  favore   degli   investitori   in   banche   in
          liquidazione), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  2016,   n.   119,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          153 del 2 luglio 2016. 
              -  Si  riportano  gli  articoli  8  e  9   del   citato
          decreto-legge n. 59 del 2016: 
              «Art. 8 (Definizioni). - 1. Ai fini del  presente  capo
          si intendono per: 
                a) "investitore": la persona  fisica,  l'imprenditore
          individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il
          suo  successore  mortis  causa,  che  ha   acquistato   gli
          strumenti  finanziari  subordinati  indicati  nell'art.  1,
          comma 855,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (di
          seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di
          un rapporto negoziale diretto con la Banca in  liquidazione
          che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio,  i
          parenti entro il secondo grado  in  possesso  dei  predetti
          strumenti finanziari, a seguito di trasferimento  con  atto
          tra vivi; 
                b) "Banca in liquidazione" o  "Banca":  la  Cassa  di
          Risparmio  di  Ferrara  S.p.a.   in   liquidazione   coatta
          amministrativa,   la   Banca   delle   Marche   S.p.a.   in
          liquidazione  coatta  amministrativa,  la  Banca   popolare
          dell'Etruria e del  Lazio  S.p.a.  in  liquidazione  coatta
          amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti  S.p.a.  in
          liquidazione coatta amministrativa; 
                c) "Nuova Banca": la  Nuova  Cassa  di  Risparmio  di
          Ferrara S.p.a., la Nuova  Banca  delle  Marche  S.p.a.,  la
          Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa
          di risparmio di Chieti S.p.a., istituite  dall'art.  1  del
          decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183; 
                d)  "Fondo  di  solidarieta'":  il  Fondo   istituito
          dall'art. 1, comma 855, della legge di  stabilita'  per  il
          2016; 
                e) "Fondo": il  Fondo  Interbancario  di  Tutela  dei
          Depositi quale gestore del Fondo  di  solidarieta'  di  cui
          alla lettera d); 
                f) "prestazione dei  servizi  e  delle  attivita'  di
          investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento
          degli strumenti finanziari subordinati": la prestazione  di
          ciascuno dei servizi ed attivita' di cui all'art. 1,  comma
          5, e all'art. 25-bis del testo unico delle disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria di  cui  al  decreto
          legislativo  del  24  febbraio  1998,  n.  58,  ove   nella
          prestazione di tale  servizi  o  attivita'  sono  stati  in
          qualsiasi forma e  con  qualsiasi  modalita'  acquistati  o
          sottoscritti   dall'investitore   i   suddetti    strumenti
          finanziari  subordinati,   nell'ambito   di   un   rapporto
          negoziale con la Banca in liquidazione; 
                g) "MTS":  il  Mercato  telematico  all'ingrosso  dei
          titoli di Stato (MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato
          dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.». 
              «Art.  9  (Accesso  al  Fondo   di   solidarieta'   con
          erogazione  diretta).  -  1.  Gli  investitori  che   hanno
          acquistato gli strumenti  finanziari  di  cui  all'art.  8,
          comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e  che
          li detenevano alla data della risoluzione delle  Banche  in
          liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione  di  un
          indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai  sensi
          del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
                a)     patrimonio     mobiliare     di     proprieta'
          dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; 
                b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore
          ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro. 
              2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  al  comma
          1, lettera a), risulta dalla somma di: 
                a) patrimonio  mobiliare  posseduto  al  31  dicembre
          2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui  all'art.  8,
          comma 1, lettera a),  calcolato  secondo  i  criteri  e  le
          istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e
          delle   politiche   sociali,   Direzione    generale    per
          l'inclusione e le politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
          finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione  del
          modello tipo  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),
          nonche' delle relative istruzioni per la  compilazione,  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
              3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari  all'80
          per cento del corrispettivo  pagato  per  l'acquisto  degli
          strumenti finanziari di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera
          a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data
          della risoluzione delle Banche in  liquidazione,  al  netto
          di: 
                a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione
          di acquisto; 
                b) la differenza,  se  positiva,  tra  il  rendimento
          degli strumenti finanziari subordinati e il  rendimento  di
          mercato di un Buono  del  Tesoro  poliennale  in  corso  di
          emissione  di  durata  finanziaria  equivalente  oppure  il
          rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni
          del Tesoro Poliennali in corso di emissione  aventi  durata
          finanziaria piu' vicina. 
              4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma
          3, lettera b), il  rendimento  degli  strumenti  finanziari
          subordinati  e'  rilevato  alla  data  di  acquisto  o   di
          sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono  del  Tesoro
          Poliennale di durata  finanziaria  equivalente  o  dei  BTP
          usati per l'interpolazione e' determinato sulla base  della
          loro  quotazione  di  chiusura,  alla  medesima  data,  nel
          mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS. 
              5.  L'importo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  e'
          calcolato moltiplicando tra loro: 
                a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; 
                b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data
          di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti  finanziari
          subordinati e la  data  del  provvedimento  di  risoluzione
          delle Banche in liquidazione; 
                c)  il  corrispettivo  pagato  per  l'acquisto  degli
          strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e  spese
          direttamente connessi all'operazione di acquisto. 
              6. L'istanza di erogazione  dell'indennizzo  forfetario
          deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  il  31
          maggio 2017. La presentazione di tale istanza non  consente
          il ricorso alla procedura  arbitrale  di  cui  all'art.  1,
          commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il
          servizio di assistenza agli investitori nella  compilazione
          e   nella   presentazione   dell'istanza   di    erogazione
          dell'indennizzo  forfetario  e'  gratuito.  Le  banche  non
          possono richiedere, all'investitore che faccia  domanda  di
          presentazione dell'istanza, il pagamento  o  l'addebito  di
          oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma. 
              7. L'istanza di erogazione  dell'indennizzo  forfetario
          e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: 
                a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio,
          anche digitale; 
                b)  la  Banca  in  liquidazione   presso   la   quale
          l'investitore  ha  acquistato  gli   strumenti   finanziari
          subordinati; 
                c) gli strumenti finanziari  subordinati  acquistati,
          con indicazione della quantita',  del  controvalore,  della
          data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli  oneri  e
          spese direttamente connessi all'operazione di  acquisto  e,
          ove disponibile, del codice ISIN. 
              8.  L'investitore   allega   all'istanza   i   seguenti
          documenti: 
                a)  il  contratto   di   acquisto   degli   strumenti
          finanziari subordinati; 
                b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; 
                c) attestazione degli ordini eseguiti; 
                e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio
          mobiliare,  calcolato  ai  sensi  del   comma   2,   ovvero
          sull'ammontare del reddito di cui al comma 1,  lettera  b),
          resa ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          contenente espressa dichiarazione di  consapevolezza  delle
          sanzioni penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  non
          veritiere e falsita' negli atti a norma  dell'art.  76  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche  in
          copia, di cui alle lettere a), b), e c)  del  comma  8,  le
          banche di cui all'art. 8, comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          tenute a consegnarne copia all'investitore, entro  quindici
          giorni dalla data della sua richiesta. 
              9.   Il   Fondo   verifica   la    completezza    della
          documentazione e, sulla  base  di  questa,  la  sussistenza
          delle condizioni di  cui  al  comma  1,  calcola  l'importo
          dell'indennizzo  ai  sensi  del  comma  3  e  procede  alla
          liquidazione entro il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          richiesta. 
              10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse
          del Fondo  di  solidarieta'  e  che  non  hanno  presentato
          l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario  di  cui
          ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via  alternativa  a
          tale istanza, la procedura arbitrale  di  cui  all'art.  1,
          commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208.
          L'attivazione  della  procedura   arbitrale   preclude   la
          possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da  1
          a 9. Ove questa sia stata gia' attivata la relativa istanza
          e' improcedibile. L'istanza di  erogazione  dell'indennizzo
          forfetario di cui  ai  commi  da  1  a  9  in  relazione  a
          strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno
          2014  non  preclude  l'accesso,  da  parte   dei   medesimi
          investitori,  alla  procedura  arbitrale  in  relazione   a
          strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          214 del 12 settembre 1988, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).».