IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 1, comma 199, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017,  il
requisito  contributivo  di  cui  all'articolo  24,  comma  10,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del
comma 12 del medesimo  articolo  24  per  effetto  degli  adeguamenti
applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto  a  41  anni  per  i
lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione  per  periodi
di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento  del  diciannovesimo
anno di eta' e che si trovano in una delle  condizioni  di  cui  alle
lettere da a) a d) del medesimo comma 199; 
  Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 199, lettera d), della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  le
attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano  svolte  in
via continuativa quando  nei  sei  anni  precedenti  il  momento  del
pensionamento le  medesime  attivita'  lavorative  non  hanno  subito
interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici  mesi
e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state  svolte
nel  settimo  anno  precedente  il  pensionamento  per   un   periodo
corrispondente a quello complessivo di interruzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 200, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma
199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di
cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'articolo 1, comma 201, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che per  i  lavoratori  di  cui  agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165,  nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di
ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del  medesimo
articolo 1, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,   sono
corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   delle   stesse   secondo   le    disposizioni
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato; 
  Visto l'articolo 1, comma 202, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge,  la  disciplina  delle  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 199 a 205, nel rispetto dei limiti di
spesa annuali di cui al comma 203  del  medesimo  articolo  1,  avuto
particolare  riguardo:  alla  determinazione  delle   caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al  comma  199,  lettera
d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per  l'accesso
al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  199  a  205  e  alla  relativa
documentazione  da  presentare  a   tali   fini;   all'attivita'   di
monitoraggio e alla procedura di  cui  al  comma  203,  del  medesimo
articolo 1, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n.  241;  alle  comunicazioni  che  l'ente
previdenziale  erogatore  del  trattamento   pensionistico   fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda di  accesso
al beneficio; alla  predisposizione  dei  criteri  da  seguire  nello
svolgimento  dell'attivita'  di  verifica  ispettiva  da  parte   del
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione
obbligatoria;  alle  modalita'  di  utilizzo   da   parte   dell'ente
previdenziale   delle   informazioni   relative   alla    dimensione,
all'assetto  organizzativo   dell'azienda   e   alle   tipologie   di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti  dall'analisi  dei  dati
amministrativi in possesso degli  enti  previdenziali,  ivi  compresi
quelli  assicuratori  nei  confronti  degli  infortuni  sul   lavoro;
all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 203; alle
forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme  di
assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo  scambio
di  dati  ed  elementi  conoscitivi  in  ordine  alle  tipologie   di
lavoratori interessati; 
  Visto l'articolo 1, comma 203, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale  sono  indicati  i  limiti  di  spesa  relativi  al
riconoscimento del beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi
dei commi da 199 a 202, del medesimo articolo 1, ed e' stabilito che,
qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di
domande rispetto alle risorse finanziarie  stanziate,  la  decorrenza
dei trattamenti e' differita, con criteri  di  priorita'  in  ragione
della maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199  del
citato articolo 1, individuati con il presente decreto e,  a  parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
finanziarie; 
  Visto l'articolo 1, comma 204, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che a far data dalla  sua  decorrenza
il trattamento pensionistico  di  cui  al  comma  199,  del  medesimo
articolo 1, non e' cumulabile con redditi da  lavoro,  subordinato  o
autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza  tra
l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva  al
momento del pensionamento; 
  Visto l'articolo 1, comma 205, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai  commi  da
199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste  per  le
attivita' di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo,  fermi
restando i benefici  previsti  per  talune  tipologie  di  lavoratori
dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8  agosto  1995,  n.
335, con i quali sono stabilite le modalita' di determinazione  della
pensione per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale 
  obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far  valere,  rispettivamente,
un'anzianita' contributiva inferiore o superiore a diciotto anni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione  delle
disposizioni relative alla riduzione del  requisito  contributivo  di
accesso  alla  pensione  anticipata   per   i   lavoratori   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed
esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto  dei
limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 199 a  205,
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              199. A decorrere  dal  1°  maggio  2017,  il  requisito
          contributivo  di  cui  all'articolo  24,  comma   10,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          rideterminato ai sensi del comma 12 del  medesimo  articolo
          24 per effetto degli adeguamenti applicati  con  decorrenza
          2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori  di  cui
          all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, che hanno  almeno  12  mesi  di  contribuzione  per
          periodi di lavoro effettivo  precedenti  il  raggiungimento
          del diciannovesimo anno di eta' e che  si  trovano  in  una
          delle seguenti condizioni di cui alle lettere da  a)  a  d)
          del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi
          del comma 202 del presente articolo: 
                a) sono in  stato  di  disoccupazione  a  seguito  di
          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche
          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione
          consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  e  hanno  concluso
          integralmente la prestazione  per  la  disoccupazione  loro
          spettante da almeno tre mesi; 
                b) assistono, al momento della richiesta e da  almeno
          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
          con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104; 
                c) hanno una riduzione  della  capacita'  lavorativa,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale
          al 74 per cento; 
                d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni
          indicate all'allegato E annesso  alla  presente  legge  che
          svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei  anni
          in via continuativa attivita' lavorative per  le  quali  e'
          richiesto  un  impegno  tale  da  rendere   particolarmente
          difficoltoso  e  rischioso  il  loro  svolgimento  in  modo
          continuativo  ovvero  sono  lavoratori  che  soddisfano  le
          condizioni di cui all'articolo 1,  commi  1,  2  e  3,  del
          decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
              200. Al requisito contributivo ridotto di cui al  comma
          199 del presente  articolo  continuano  ad  applicarsi  gli
          adeguamenti alla speranza di vita di  cui  all'articolo  12
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma  2,
          e 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, nonche'  per  il  personale  degli  enti  pubblici  di
          ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del
          presente articolo, le indennita' di fine servizio  comunque
          denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo
          1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui  il
          soggetto avrebbe maturato il  diritto  alla  corresponsione
          delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo  24  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          sulla  base  della  disciplina  vigente   in   materia   di
          corresponsione del trattamento di  fine  servizio  comunque
          denominato. 
              202. Le modalita' di attuazione delle disposizioni  dei
          commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto  dei
          limiti  di  spesa  annuali  di  cui  al  comma  203,   sono
          disciplinate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, avuto particolare riguardo: 
                a)   alla   determinazione   delle    caratteristiche
          specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma  199,
          lettera d); 
                b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni
          per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a  205  e
          alla relativa documentazione da presentare a tali fini; 
                c) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura  di
          cui al comma 203 del presente articolo, da  effettuare  con
          il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241; 
                d)  alle  comunicazioni  che   l'ente   previdenziale
          erogatore   del    trattamento    pensionistico    fornisce
          all'interessato in esito alla presentazione  della  domanda
          di accesso al beneficio; 
                e) alla predisposizione dei criteri da seguire  nello
          svolgimento dell'attivita' di verifica ispettiva  da  parte
          del personale ispettivo del Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali nonche' degli enti che  gestiscono  forme
          di assicurazione obbligatoria; 
                f) alle modalita'  di  utilizzo  da  parte  dell'ente
          previdenziale delle informazioni relative alla  dimensione,
          all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie  di
          lavorazioni aziendali, anche come  risultanti  dall'analisi
          dei   dati   amministrativi   in   possesso   degli    enti
          previdenziali,  ivi  compresi   quelli   assicuratori   nei
          confronti degli infortuni sul lavoro; 
                g) all'individuazione dei criteri di priorita' di cui
          al comma 203; 
                h) alle forme e modalita' di collaborazione tra  enti
          che gestiscono forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con
          particolare riferimento allo scambio di  dati  ed  elementi
          conoscitivi  in  ordine  alle   tipologie   di   lavoratori
          interessati. 
              203. Il beneficio dell'anticipo  del  pensionamento  ai
          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel
          limite di 360 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  550
          milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per
          l'anno 2019 e di 590 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2020.  Qualora  dal  monitoraggio  delle  domande
          presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti,
          anche in via prospettica, del numero  di  domande  rispetto
          alle risorse  finanziarie  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, la decorrenza dei trattamenti e' differita,
          con criteri di priorita' in ragione della  maturazione  dei
          requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data
          di presentazione della domanda, al  fine  di  garantire  un
          numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti
          requisiti   agevolati,   non   superiore   al   numero   di
          pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette
          risorse finanziarie. 
              204. A far data dalla  sua  decorrenza  il  trattamento
          pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non
          e'  cumulabile  con  redditi  da  lavoro,   subordinato   o
          autonomo, per  un  periodo  di  tempo  corrispondente  alla
          differenza   tra   l'anzianita'   contributiva    di    cui
          all'articolo  24,  commi  10  e  12,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva
          al momento del pensionamento. 
              205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204  non  e'
          cumulabile  con  altre  maggiorazioni   previste   per   le
          attivita' di lavoro  di  cui  al  comma  199  del  presente
          articolo, fermo restando quanto previsto  all'articolo  80,
          comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              «Art.  24  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente  articolo
          sono  dirette  a  garantire  il  rispetto,  degli   impegni
          internazionali e  con  l'Unione  europea,  dei  vincoli  di
          bilancio,   la   stabilita'   economico-finanziaria   e   a
          rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo  del  sistema
          pensionistico  in  termini   di   incidenza   della   spesa
          previdenziale sul prodotto interno  lordo,  in  conformita'
          dei seguenti principi e criteri: 
                a)  equita'  e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
                b)   flessibilita'   nell'accesso   ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
                c)  adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   alle
          variazioni  della  speranza   di   vita;   semplificazione,
          armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
          delle diverse gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non
          puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con
          l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto  computando,
          ai fini della determinazione della misura del  trattamento,
          l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento
          del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella
          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del
          diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
          la corresponsione della prestazione stessa. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
                a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
                b) «pensione anticipata»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, la pensione di vecchiaia si puo'  conseguire  all'eta'
          in cui operano i requisiti minimi previsti  dai  successivi
          commi.  Il  proseguimento  dell'attivita'   lavorativa   e'
          incentivato, fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei
          rispettivi  settori  di  appartenenza,   dall'operare   dei
          coefficienti di trasformazione calcolati fino  all'eta'  di
          settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza  di
          vita, come previsti dall'articolo 12 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,
          l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
          legge 20 maggio 1970, n.  300  e  successive  modificazioni
          opera fino al conseguimento del predetto limite massimo  di
          flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 2 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 21, primo periodo del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
                a) 62 anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
                b) 63 anni e 6 mesi per le  lavoratrici  autonome  la
          cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
                c) per i lavoratori dipendenti e per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
                d) per i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, il requisito anagrafico  di  sessantacinque  anni  per
          l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
          requisito  anagrafico  di  sessantacinque   anni   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23  agosto
          2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
          66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          Il predetto importo soglia pari, per  l'anno  2012,  a  1,5
          volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'  annualmente
          rivalutato sulla base della variazione  media  quinquennale
          del prodotto interno lordo  (PIL)  nominale,  appositamente
          calcolata dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),
          con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
          rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
          storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi  di  variazione
          da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
          del decreto-legge 28 settembre 2001,  n.  355,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2001,  n.  417,
          all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          le parole «, ivi comprese quelle relative ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335
          e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della  legge  26
          maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
          1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla  pensione
          di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  gli
          adeguamenti  successivi  a  quanto  previsto  dal   secondo
          periodo del presente comma. L'articolo  5  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni.   In
          occasione di eventuali revisioni della  serie  storica  del
          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
          sono quelli relativi  alla  serie  preesistente  anche  per
          l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli  relativi
          alla nuova serie  per  gli  anni  successivi.  Il  predetto
          importo  soglia  mensile  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
                a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
                b) al comma 12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
                c)  al  comma  12-quater,  al   primo   periodo,   e'
          soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data  i  riferimenti
          al triennio, di cui al comma 12-ter  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
          dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          per effetto di accordi  collettivi  stipulati  entro  il  4
          dicembre 2011; 
                c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore  di  cui  all'articolo  2,
          comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
                d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del
          4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
                e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
                e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre
          2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con
          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data
          di inizio del predetto congedo, il  requisito  contributivo
          per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica di cui all'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni; 
                e-ter) ai lavoratori che, nel corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle decorrenze disciplinato  dall'articolo  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto articolo  12,  comma  5,  afferente  al  beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
                a) i lavoratori che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
                b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento
          di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,  ai  sensi  del
          comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
          64  anni  qualora  maturino  entro  il  31  dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 11 della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  247,  ai  fini  dell'aggiornamento
          triennale  del  coefficiente  di  trasformazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  335  del
          1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
          comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito con modificazioni con legge 30 luglio  2010,  n.
          122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
          dal   1°   gennaio   2013   lo   stesso   coefficiente   di
          trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
          valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
          agli incrementi della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
          procedimento gia' previsto  per  i  requisiti  del  sistema
          pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,   e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il
          predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
          valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al  comma  6  dell'articolo  1  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,
          della citata legge n. 335 del  1995.  Resta  fermo  che  la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,
          n.  335  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell'articolo 1  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21
          aprile  2011,   n.   67,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                - al comma 5, le parole "2008-2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
                - al comma 4, la parola "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
                - al comma 6 le parole "dal 1°  luglio  2009"  e  "ai
          commi  4  e  5"  sono  sostituite   rispettivamente   dalle
          seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre  2011"  e  "al
          comma 5"; 
                - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
            "6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui
          al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni
          lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i  requisiti
          per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il  requisito
          anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B  di  cui
          all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
              a) sono incrementati rispettivamente di due anni  e  di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
              b) sono incrementati rispettivamente di un  anno  e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
                - al comma 7 le  parole  "comma  6"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
          23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
          cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  di  cui
          alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono adottate le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico,  tenendo
          conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei  settori
          di attivita'  nonche'  dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
          restando quanto indicato al  comma  3,  primo  periodo,  le
          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
          ai lavoratori iscritti al Fondo speciale  istituito  presso
          l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488. 
              19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 72 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n. 133, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
          al 1° gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
                a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
                b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  La  rivalutazione   automatica   dei   trattamenti
          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: 
                a) nella misura del 100 per cento per  i  trattamenti
          pensionistici di importo complessivo fino a  tre  volte  il
          trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di   importo
          superiore  a  tre  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e
          inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota   di
          rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
                b) nella misura del 40 per cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori  a  tre  volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
                c) nella misura del 20 per cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  cinque  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a cinque volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
                d) nella misura del 10 per cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a cinque volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei  volte  il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
                e)   non   e'   riconosciuta   per   i    trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori  a  sei  volte  il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. 
              25-bis. La  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, relativa agli anni 2012 e 2013  come  determinata  dal
          comma 25, con  riguardo  ai  trattamenti  pensionistici  di
          importo complessivo superiore a tre  volte  il  trattamento
          minimo INPS e' riconosciuta: 
                a) negli anni 2014 e 2015 nella  misura  del  20  per
          cento; 
                b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
          cento. 
              25-ter. Resta fermo che gli importi  di  cui  al  comma
          25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno  2014,  sulla
          base della normativa vigente. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui  all'articolo  1,
          comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
          10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui  all'articolo  19  del  medesimo
          TUIR. Tale importo concorre  alla  formazione  del  reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
          18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
          «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 12  e  13,
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 1 (Principi  generali;  sistema  di  calcolo  dei
          trattamenti  pensionistici  obbligatori  e   requisiti   di
          accesso; regime dei cumuli). - (omissis). 
              12. Per i lavoratori iscritti alle forme di  previdenza
          di cui al comma 6  che  alla  data  del  31  dicembre  1995
          possono far valere un'anzianita' contributiva  inferiore  a
          diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: 
                a)  della  quota  di  pensione  corrispondente   alle
          anzianita' acquisite  anteriormente  al  31  dicembre  1995
          calcolata, con riferimento alla data  di  decorrenza  della
          pensione, secondo il  sistema  retributivo  previsto  dalla
          normativa vigente precedentemente alla predetta data; 
                b)  della  quota  di   pensione   corrispondente   al
          trattamento   pensionistico   relativo    alle    ulteriori
          anzianita'  contributive  calcolato  secondo   il   sistema
          contributivo. 
              13. Per  i  lavoratori  gia'  iscritti  alle  forme  di
          previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31  dicembre
          1995  possono  far  valere  un'anzianita'  contributiva  di
          almeno diciotto anni, la pensione e' interamente  liquidata
          secondo  la  normativa   vigente   in   base   al   sistema
          retributivo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  53,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 (Disposizioni urgenti in
          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
              «Art. 53. APE - (omissis). 
              2. Ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1,  comma
          199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016  n.  232,  le
          attivita' lavorative di cui all'allegato E  si  considerano
          svolte in via continuativa quando nei sei  anni  precedenti
          il  momento  del  pensionamento   le   medesime   attivita'
          lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo
          complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che
          le citate  attivita'  lavorative  siano  state  svolte  nel
          settimo anno precedente il  pensionamento  per  un  periodo
          corrispondente a quello complessivo di interruzione.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010  n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art. 12. (Interventi in materia previdenziale). - 1. I
          soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto
          all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli
          uomini e a 60 anni per le lavoratrici del  settore  privato
          ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78   convertito   con
          modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e  successive
          modificazioni  e  integrazioni  per  le   lavoratrici   del
          pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli  specifici
          ordinamenti negli altri casi, conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico: 
                a) coloro per i quali sono liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
                b)  coloro  i  quali  conseguono  il  trattamento  di
          pensione a carico  delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i
          commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data  di
          maturazione dei previsti requisiti; 
                c) per il personale del comparto scuola si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 9  dell'articolo  59  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti
          requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al
          pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
          23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
          1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico: 
                a) coloro per i quali sono liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei
          previsti requisiti; 
                b)  coloro  i  quali  conseguono  il  trattamento  di
          pensione a carico  delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i
          commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data  di
          maturazione dei previsti requisiti; 
              c) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              I soggetti di cui al  presente  comma  che  maturano  i
          previsti  requisiti  per  il   diritto   al   pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   conseguono   il
          diritto alla decorrenza del trattamento  pensionistico  con
          un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
          dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
          periodo del  presente  comma  per  coloro  che  maturano  i
          requisiti nell'anno  2012,  di  due  mesi  per  coloro  che
          maturano i requisiti nell'anno  2013  e  di  tre  mesi  per
          coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°  gennaio
          2014, fermo restando per il personale del  comparto  scuola
          quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2  febbraio  2006,
          n.   42   sostituito   dal   seguente:   «Ai    trattamenti
          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano
          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti
          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai
          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di
          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          di pensione in regime di totalizzazione».  Le  disposizioni
          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai
          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al
          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
          1° gennaio 2011.». 
              4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi nei confronti dei: 
                a) lavoratori dipendenti  che  avevano  in  corso  il
          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che
          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di
          lavoro; 
                b) lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il  titolo
          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'
          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 
              5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori
          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso
          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
          comma 6: 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          per effetto di accordi collettivi  stipulati  entro  il  30
          aprile 2010; 
                c) ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662. 
              5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime
          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in
          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la
          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al
          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento
          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente
          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al
          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con
          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della
          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla
          base di quanto stabilito dal presente articolo. 
              6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5
          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,
          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima
          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
          del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto
          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
              7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti
          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della
          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di
          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il
          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,
          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente
          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a
          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'
          effettuato: 
                a)  in  un  unico  importo  annuale  se   l'ammontare
          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative
          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a
          50.000 euro; 
                b) in due importi annuali se l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente superiore  a  50.000  euro  ma
          inferiore a 100.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo
          annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo  annuale
          e' pari all'ammontare residuo; 
                c) in tre importi annuali se l'ammontare  complessivo
          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute
          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  100.000
          euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
          euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
          terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo 
              8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente
          in materia di determinazione della prima scadenza utile per
          il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7
          ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente
          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,
          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal
          riconoscimento del primo importo annuale. 
              9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano
          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle
          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione
          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione
          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di
          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.
          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente
          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              10. 
              11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,
          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento
          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,
          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono
          iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.
          Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,
          comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i
          quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla
          gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              12. 
              12-bis. In attuazione dell'articolo  22-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all'articolo 1, comma  20,  e  all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni, e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
          conseguimento  del  diritto  all'accesso  al  pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   devono   essere
          aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare
          almeno dodici mesi prima della data di decorrenza  di  ogni
          aggiornamento. La mancata emanazione del  predetto  decreto
          direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di
          cui al comma 12-ter. 
              12-ter.  A  partire  dall'anno   2011   l'ISTAT   rende
          annualmente disponibile  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
          contributiva  indicati  al  comma  12-bis  sono  aggiornati
          incrementando  i  requisiti  in  vigore  in   misura   pari
          all'incremento della predetta speranza  di  vita  accertato
          dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
          di prima applicazione tale aggiornamento non puo'  in  ogni
          caso superare i tre mesi  e  lo  stesso  aggiornamento  non
          viene effettuato nel caso  di  diminuzione  della  predetta
          speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
          l'aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al
          decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina
          moltiplicando  la  parte  decimale  dell'incremento   della
          speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
          b) i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
          incrementati in misura pari  al  valore  dell'aggiornamento
          rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta'.  In  caso  di
          frazione di unita', l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
          di anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa
          vigente in via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'
          la disciplina del diritto alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  rispetto  alla  data  di   maturazione   dei
          requisiti secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,
          come modificata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo. 
              12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,
          n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
          1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato
          l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che  l'adeguamento
          di  cui  al  presente  comma  non  opera  in  relazione  al
          requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo
          svolgimento della specifica  attivita'  lavorativa  per  il
          raggiungimento di tale limite di eta'. 
              12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
          cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
          nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  1,  comma
          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
          247. Resta fermo che  la  rideterminazione  aggiornata  del
          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
          procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              12-sexies. All'articolo  22-ter  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
            «1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia
          delle  Comunita'  europee  13  novembre  2008  nella  causa
          C-46/07, all'articolo 2, comma 21,  della  legge  8  agosto
          1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
          'A  decorrere  dal  1º  gennaio  2010,  per   le   predette
          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.
          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati
          di  quattro  anni  dal  1°  gennaio  2012   ai   fini   del
          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano
          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti
          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti
          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.
          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano
          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31
          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'
          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica
          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente
          di appartenenza la certificazione di tale diritto»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
            «3. Le economie derivanti  dall'attuazione  del  comma  1
          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione
          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione
          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a
          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata
          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di
          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,
          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro
          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro
          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292
          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2020». 
              12-septies.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010   alle
          ricongiunzioni di cui all'articolo 1,  primo  comma,  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto,  della
          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti
          e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo  2,
          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
          184. 
              12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui   al   comma
          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei
          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal
          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale
          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private
          al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'   abrogato
          l'articolo  3,  comma  14,  del  decreto   legislativo   16
          settembre 1996, n. 562. Continuano a  trovare  applicazione
          le previgenti disposizioni per le domande esercitate  dagli
          interessati in data anteriore al 1° luglio 2010. 
              12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si  applicano
          le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi
          di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di
          previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di
          telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'
          abrogato l'articolo 28 della  legge  4  dicembre  1956,  n.
          1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28  della
          legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
          trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in
          epoca antecedente al 1º luglio 2010. 
              12-decies. All'articolo 4, primo comma, della  legge  7
          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  «approvati  con  decreto
          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla
          normativa vigente». 
              12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni
          normative: la legge 2 aprile 1958, n.  322,  l'articolo  40
          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo  124  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma  3,
          della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 
              12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,  comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
          stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere
          utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di
          avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza
          complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche. 
              12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari
          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
          finanziamento  degli   istituti   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono
          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni
          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al
          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a
          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non
          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
          prevista.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e  70,
          comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998)). - (omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              «Art. 70. (Norme finali). - (omissis). 
              4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          alla legge 13 luglio 1984, n. 312,  alla  legge  30  maggio
          1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
          31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30  dicembre  1986,  n.
          936, al decreto legislativo 25  luglio  1997,  n.  250,  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  adeguano  i
          propri ordinamenti ai  principi  di  cui  al  titolo  I.  I
          rapporti di lavoro dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,
          all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28  maggio  1997,  n.  140  (Misure  urgenti  per  il
          riequilibrio della finanza pubblica): 
              «Art. 3 (Trattamento di  fine  servizio  e  termini  di
          liquidazione  della  pensione).   -   1.   Il   trattamento
          pensionistico   dei   dipendenti   delle    amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, compresi quelli  di  cui  ai  commi  4  e  5
          dell'articolo  2  dello  stesso  decreto  legislativo,   e'
          corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
          cessazione dal servizio. In  ogni  caso  l'ente  erogatore,
          entro la predetta data, provvede  a  corrispondere  in  via
          provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
          quello previsto, fatte salve le disposizioni  eventualmente
          piu' favorevoli. 
              2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine  servizio,
          comunque denominati, per i dipendenti di cui  al  comma  1,
          loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
          erogatore  provvede   decorsi   ventiquattro   mesi   dalla
          cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
          dal servizio per raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di
          servizio previsti dagli ordinamenti  di  appartenenza,  per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi  dodici  mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro. Alla  corresponsione  agli  aventi  diritto  l'ente
          provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali  sono
          dovuti gli interessi. 
              3. Per i dipendenti di  cui  al  comma  1  cessati  dal
          servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
          aventi  causa,  il  trattamento   di   fine   servizio   e'
          corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque  non
          oltre tre mesi da tale data, decorsi i  quali  sono  dovuti
          gli interessi. 
              4. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   alle   analoghe   prestazioni   erogate
          dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a  quelle  relative
          al personale comunque iscritto alle gestioni  dell'Istituto
          nazionale    di     previdenza     per     i     dipendenti
          dell'amministrazione pubblica. 
              5. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei casi di  cessazione  dal  servizio
          per inabilita' derivante  o  meno  da  causa  di  servizio,
          nonche' per  decesso  del  dipendente.  Nei  predetti  casi
          l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
          quindici  giorni  dalla   cessazione   dal   servizio,   la
          necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
          corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre  mesi
          successivi alla ricezione  della  documentazione  medesima,
          decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 
              6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
          di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. I dipendenti gia' cessati per  causa  diversa  dal
          compimento dei limiti di eta' sono  riammessi  in  servizio
          con effetto immediato qualora presentino  apposita  istanza
          entro il predetto termine e non abbiano  ancora  percepito,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          trattamento di fine servizio, comunque denominato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di
          servizi      istruttoria      puo'      essere      indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale,  tutte  le   autorizzazioni,   intese,
          concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta   e
          assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione
          del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  convocata  in
          modalita'  sincrona  ai  sensi  dell'articolo  14-ter.   La
          conferenza e' indetta non  oltre  dieci  giorni  dall'esito
          della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4,
          del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro
          il  termine  di  conclusione  del   procedimento   di   cui
          all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
          Resta ferma la  specifica  disciplina  per  i  procedimenti
          relativi a progetti sottoposti  a  valutazione  di  impatto
          ambientale di competenza statale. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  80,  comma  3,  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001): 
              «Art. 80(Disposizioni in materia di politiche sociali).
          - (omissis). 
              3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori  sordomuti
          di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970,  n.  381,
          nonche' agli invalidi per  qualsiasi  causa,  ai  quali  e'
          stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento
          o ascritta alle prime quattro  categorie  della  tabella  A
          allegata al testo unico delle norme in materia di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita  dalla
          tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  30  dicembre  1981,  n.   834,   e   successive
          modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per  ogni
          anno  di  servizio,  presso  pubbliche  amministrazioni   o
          aziende private ovvero cooperative, effettivamente  svolto,
          il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa  utile
          ai soli fini del diritto alla  pensione  e  dell'anzianita'
          contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino  al  limite
          massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1, commi 199 e 203 della legge
          n. 232 del 2016, si vedano le note alle premesse.