IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 16 e 18 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,
recante deleghe al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  recante  il
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica; 
  Vista la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  251  del  2016,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1ª  Serie  speciale  -  Corte
costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17  gennaio  2017,
reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017; 
  Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2  e  3  dello
stesso articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei  principi
e  criteri  direttivi  e  della  procedura  stabiliti  dal   medesimo
articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2017; 
  Acquisita  l'intesa  della   Conferenza   unificata   sul   decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e  modifiche
apportate  al  suddetto   decreto   legislativo   con   il   presente
provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Commissione
speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017; 
  Acquisiti  i  pareri  della   Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e'  modificato  e
integrato secondo le disposizioni del presente  decreto.  Per  quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le  disposizioni
del decreto legislativo n. 175 del 2016. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  Si riporta il testo degli articoli  76  e  87  della
          Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
               «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo'  inviare
          messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e ne fissa la prima riunione.  Autorizza  la  presentazione
          alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e i regolamenti. Indice il  referendum  popolare  nei  casi
          previsti dalla  Costituzione.  Nomina,  nei  casi  indicati
          dalla legge, i funzionari dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. Ha il  comando  delle  Forze
          armate, presiede il Consiglio supremo di difesa  costituito
          secondo la legge, dichiara lo stato  di  guerra  deliberato
          dalle  Camere.  Presiede  il  Consiglio   superiore   della
          magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  16  e  18  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in  materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
          deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  ovvero  entro  il
          diverso termine previsto dall'art. 17, decreti  legislativi
          di semplificazione dei seguenti settori: 
                a)  lavoro  alle  dipendenze  delle   amministrazioni
          pubbliche   e   connessi    profili    di    organizzazione
          amministrativa; 
                b) partecipazioni  societarie  delle  amministrazioni
          pubbliche; 
                c) servizi pubblici  locali  di  interesse  economico
          generale. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali: 
                a) elaborazione di un testo unico delle  disposizioni
          in  ciascuna  materia,  con   le   modifiche   strettamente
          necessarie per il coordinamento delle disposizioni  stesse,
          salvo quanto previsto nelle lettere successive; 
                b) coordinamento  formale  e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  legislative  vigenti,  apportando   le
          modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza
          giuridica, logica  e  sistematica  della  normativa  e  per
          adeguare,   aggiornare   e   semplificare   il   linguaggio
          normativo; 
                c) risoluzione delle antinomie in  base  ai  principi
          dell'ordinamento e  alle  discipline  generali  regolatrici
          della materia; 
                d) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
                e)  aggiornamento  delle  procedure,  prevedendo,  in
          coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
          all'art. 1, la piu' estesa e ottimale  utilizzazione  delle
          tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  anche
          nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa. 
              3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri
          direttivi indicati negli articoli da 17 a 19. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i
          Ministri interessati, previa acquisizione del parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  un
          regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  per
          l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo  di
          cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. 
              6.   Conseguentemente    all'adozione    dei    decreti
          legislativi di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto
          disposto dal comma  5,  il  Governo  adegua  la  disciplina
          statale di natura  regolamentare,  ai  sensi  dell'art.  17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o
          piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
          correttive.». 
              «Art.   18    (Riordino    della    disciplina    delle
          partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).
          -  1.  Il  decreto  legislativo  per  il   riordino   della
          disciplina in materia di  partecipazioni  societarie  delle
          amministrazioni pubbliche e' adottato al  fine  prioritario
          di   assicurare   la   chiarezza   della   disciplina,   la
          semplificazione normativa e la tutela  e  promozione  della
          concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei
          regimi transitori, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi,  che  si  aggiungono  a  quelli  di  cui
          all'art. 16: 
                a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle
          attivita' svolte, agli interessi pubblici  di  riferimento,
          alla misura e qualita'  della  partecipazione  e  alla  sua
          natura  diretta  o  indiretta,  alla  modalita'  diretta  o
          mediante procedura di evidenza  pubblica  dell'affidamento,
          nonche'  alla  quotazione  in  borsa  o  all'emissione   di
          strumenti finanziari quotati nei mercati  regolamentati,  e
          individuazione della relativa disciplina, anche in base  al
          principio di proporzionalita' delle deroghe  rispetto  alla
          disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia  di
          organizzazione e crisi d'impresa; 
                b) ai fini della razionalizzazione e riduzione  delle
          partecipazioni pubbliche  secondo  criteri  di  efficienza,
          efficacia ed economicita', ridefinizione della  disciplina,
          delle condizioni  e  dei  limiti  per  la  costituzione  di
          societa', l'assunzione e il mantenimento di  partecipazioni
          societarie da parte di amministrazioni pubbliche  entro  il
          perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti  strategici
          per la tutela di interessi  pubblici  rilevanti,  quale  la
          gestione  di  servizi  di  interesse  economico   generale;
          applicazione dei principi della presente lettera anche alle
          partecipazioni pubbliche gia' in essere; 
                c)   precisa    definizione    del    regime    delle
          responsabilita' degli amministratori delle  amministrazioni
          partecipanti nonche'  dei  dipendenti  e  degli  organi  di
          gestione e di controllo delle societa' partecipate; 
                d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli
          interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la
          salvaguardia  dell'immagine   del   socio   pubblico,   dei
          requisiti e della garanzia di onorabilita' dei candidati  e
          dei componenti degli organi di amministrazione e  controllo
          delle societa', anche al  fine  di  garantirne  l'autonomia
          rispetto agli enti proprietari; 
                e) razionalizzazione dei  criteri  pubblicistici  per
          gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli
          alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati  al
          contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni  di
          cui alla lettera a) e introducendo criteri  di  valutazione
          oggettivi,  rapportati  al  valore  anche   economico   dei
          risultati; previsione che i risultati economici positivi  o
          negativi ottenuti assumano rilievo  ai  fini  del  compenso
          economico variabile degli amministratori in  considerazione
          dell'obiettivo  di  migliorare  la  qualita'  del  servizio
          offerto ai cittadini e tenuto conto della congruita'  della
          tariffa e del costo del servizio; 
                f) promozione  della  trasparenza  e  dell'efficienza
          attraverso l'unificazione,  la  completezza  e  la  massima
          intelligibilita'  dei  dati  economico-patrimoniali  e  dei
          principali  indicatori  di  efficienza,  nonche'  la   loro
          pubblicita' e accessibilita'; 
                g) attuazione dell'art. 151, comma 8, del testo unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  in
          materia di consolidamento delle partecipazioni nei  bilanci
          degli enti proprietari; 
                h)  eliminazione  di  sovrapposizioni  tra  regole  e
          istituti  pubblicistici  e   privatistici   ispirati   alle
          medesime esigenze di disciplina e controllo; 
                i) possibilita' di piani di rientro per  le  societa'
          con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento; 
                l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi
          forma, tra amministrazione pubblica e societa'  partecipate
          secondo i criteri di parita'  di  trattamento  tra  imprese
          pubbliche e private e operatore di mercato; 
                m) con riferimento alle  societa'  partecipate  dagli
          enti locali: 
                  1)  per  le   societa'   che   gestiscono   servizi
          strumentali  e  funzioni  amministrative,  definizione   di
          criteri e procedure per la scelta del modello societario  e
          per l'internalizzazione  nonche'  di  procedure,  limiti  e
          condizioni  per  l'assunzione,  la   conservazione   e   la
          razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione  al
          numero dei dipendenti,  al  fatturato  e  ai  risultati  di
          gestione; 
                  2) per le societa' che gestiscono servizi  pubblici
          di  interesse  economico  generale,  individuazione  di  un
          numero massimo di esercizi  con  perdite  di  bilancio  che
          comportino obblighi di liquidazione delle societa', nonche'
          definizione, in conformita' con la  disciplina  dell'Unione
          europea, di  criteri  e  strumenti  di  gestione  volti  ad
          assicurare il perseguimento dell'interesse  pubblico  e  ad
          evitare  effetti  distorsivi   sulla   concorrenza,   anche
          attraverso la disciplina dei contratti di servizio e  delle
          carte dei  diritti  degli  utenti  e  attraverso  forme  di
          controllo sulla gestione e sulla qualita' dei servizi; 
                  3) rafforzamento delle misure volte a garantire  il
          raggiungimento  di  obiettivi  di   qualita',   efficienza,
          efficacia ed economicita', anche  attraverso  la  riduzione
          dell'entita'  e   del   numero   delle   partecipazioni   e
          l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo
          sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale  e
          societa'  partecipate  nel  rispetto  degli  equilibri   di
          finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza; 
                  4)   promozione    della    trasparenza    mediante
          pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e  delle
          societa'     partecipate     interessati,     dei      dati
          economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla
          base di modelli generali che consentano il confronto, anche
          ai fini  del  rafforzamento  e  della  semplificazione  dei
          processi di armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli
          schemi  di   bilancio   delle   amministrazioni   pubbliche
          partecipanti e delle societa' partecipate; 
                  5) introduzione di un sistema sanzionatorio per  la
          mancata attuazione  dei  principi  di  razionalizzazione  e
          riduzione di cui al presente articolo, basato  anche  sulla
          riduzione    dei    trasferimenti    dello    Stato    alle
          amministrazioni che non ottemperano  alle  disposizioni  in
          materia; 
                  6) introduzione di strumenti,  anche  contrattuali,
          volti a favorire la tutela dei  livelli  occupazionali  nei
          processi di  ristrutturazione  e  privatizzazione  relativi
          alle societa' partecipate; 
                  7)  ai  fini  del  rafforzamento  del  sistema  dei
          controlli interni  previsti  dal  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli
          obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle societa'
          partecipate  nei  confronti   degli   enti   locali   soci,
          attraverso  specifici  flussi   informativi   che   rendano
          analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali
          del servizio, gli obblighi di servizio pubblico  imposti  e
          gli standard di qualita', per ciascun servizio o  attivita'
          svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei  compiti
          affidati, anche attraverso l'adozione e la  predisposizione
          di appositi schemi di contabilita' separata.».  
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 192 del  18  agosto
          1990. 
               - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          227 del 28 settembre 2000. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001. 
               - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          210 dell'8 settembre 2016.