(Allegato C)
                                                           ALLEGATO C 
                                       (di cui agli articoli 12 e 13) 
 
  PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA NON BASATA SU UN
CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO 
 
  1. PRIMA AUTORIZZAZIONE 
 
  1.1.  Pervenuta  l'istanza,  le   Amministrazioni   competenti   in
relazione ai  requisiti  di  base  dell'opera  indicati  nell'istanza
stessa, si coordinano,  definiscono  l'Amministrazione  referente  ed
indicano il nominativo del proprio rappresentante, che entrera' a far
parte  del  Gruppo   di   Valutazione   (nel   seguito:   "GV").   Il
rappresentante dell'amministrazione referente e' il Responsabile  del
Gruppo  di  Valutazione  (nel  seguito:  "RGV")  e  Responsabile  del
procedimento ai sensi della  L.  241/90  e  s.m.i.  L'Amministrazione
referente comunica all'organismo l'avvio del procedimento 
  1.2. Il GV,  verificata  la  completezza  formale  dell'istanza  in
relazione a quanto indicato  al  punto  1  dell'Allegato  B,  procede
all'istruttoria mediante: 
    a) esame e valutazione della documentazione prodotta; 
    b) esame e valutazione delle risultanze di  ispezioni  presso  le
strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione,  nonche'  presso
le strutture di eventuali  subappaltatori  ritenuti  critici  e,  ove
necessario, presso eventuali filiali estere. 
    L'amministrazione  referente   comunica   all'organismo   l'esito
dell'esame documentale. 
  1.3. Ove il GV ravvisi la necessita' di effettuare ispezioni di cui
alla lettera b), esse sono eseguite da uno o piu' ispettori designati
nell'ambito del GV  stesso  o  del  personale  delle  Amministrazioni
competenti. In tal caso viene comunicato all'Organismo, con almeno  5
giorni  di  anticipo,  il  programma  della  visita  ispettiva  ed  i
nominativi degli ispettori incaricati. 
    Nell'espletamento delle attivita' istruttorie, ciascun componente
del GV puo' avvalersi della collaborazione di esperti  tecnici  della
propria amministrazione. 
  1.4. L'istruttoria del GV si conclude entro centoventi  giorni  con
una relazione finale, con  allegate  le  evidenze  delle  valutazioni
effettuate; in caso di richiesta di chiarimenti  o  integrazioni,  il
termine e' sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento
della documentazione o dei chiarimenti richiesti. 
  1.5. Il comitato di cui all'articolo 3 esamina le risultanze  delle
istruttorie  svolte  dai   GV   e   delibera   sul   rilascio   delle
autorizzazioni. Queste ultime sono adottate nel rispetto ed ai  sensi
dell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento. Per ciascuna delibera
e' redatto un verbale; il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
Amministrazioni competenti e' verbalizzato e congruamente motivato. 
  1.6. L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  trenta  giorni  dalla
chiusura dell'istruttoria, con decreto dirigenziale  congiunto  delle
Amministrazioni competenti per l'istruttoria,  adottato  su  proposta
dell'Amministrazione   referente,   ed   e'   pubblicata   nel   sito
istituzionale   delle   Amministrazioni    competenti;    l'eventuale
provvedimento di diniego e' comunicato al richiedente. 
 
  2. ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE 
 
  2.1. Si applicano i punti 1.1, 1.5 ed 1.6. 
  2.2. L'istruttoria e' limitata all'esame dei soli aspetti non  gia'
trattati in precedenti istruttorie concluse con esito positivo e  non
necessita, di norma, di attivita' ispettive o audit. E'  fatta  salva
la facolta' di effettuare sopralluoghi o audit supplementari  qualora
se ne ravvisi la necessita' sulla base delle valutazioni effettuate. 
  2.3. L'istruttoria del GV si conclude entro sessanta giorni con una
relazione  finale,  con  allegate  le  evidenze   delle   valutazioni
effettuate; in caso di richiesta di chiarimenti  o  integrazioni,  il
termine e' sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento
della documentazione o dei chiarimenti richiesti. 
 
  3. ULTERIORE AUTORIZZAZIONE 
 
  3.1. Si applicano i punti 1.1, 1.5 ed 1.6. 
  3.2. L'istruttoria e' limitata all'esame dei soli aspetti non  gia'
trattati in precedenti istruttorie concluse con  esito  positivo.  E'
fatta  salva  la  facolta'  di  effettuare   sopralluoghi   o   audit
supplementari qualora se ne ravvisi la necessita'  sulla  base  delle
valutazioni effettuate. 
  3.3. L'istruttoria del GV si conclude entro novanta giorni con  una
relazione  finale,  con  allegate  le  evidenze   delle   valutazioni
effettuate; in caso di richiesta di chiarimenti  o  integrazioni,  il
termine e' sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento
della documentazione o dei chiarimenti richiesti. 
 
  4. RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE 
 
  All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri,  termini  e
procedure previsti per  l'autorizzazione  ed  indicati  al  punto  1,
tenendo  altresi'  conto  dell'attivita'  svolta  dall'organismo  nel
precedente periodo di autorizzazione. 
 
  5. VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI  REQUISITI  VALUTATI  IN  FASE  DI
AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA 
 
  5.1. L'organismo notificato  acquisisce  il  nulla-osta  preventivo
delle Amministrazioni competenti nei casi di: 
    a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico  o  di  nuovi  incaricati
come responsabili (o sostituti)  della  firma  di  certificati  o  di
rapporti di valutazione; 
    b) trasferimento di sede; 
    c) modifiche significative del Sistema di gestione della Qualita'
e  dei  documenti  utilizzati  nella  valutazione  e  verifica  della
costanza della prestazione; 
    d) sostituzione di attrezzature di prova. 
  In tali  casi,  l'Organismo  notificato  trasmette  l'aggiornamento
della pertinente documentazione. 
  L'istruttoria per il rilascio  del  nulla-osta  si  conclude  entro
sessanta giorni dalla data in  cui  l'Amministrazione  competente  ha
ricevuto l'istanza, fatta salva la possibilita'  di  sospensione  dei
termini in caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni.  Qualora
l'Amministrazione non si  pronunci  entro  il  termine  su  indicato,
l'istanza si intende accolta. 
  5.2. Ciascun organismo notificato  fornisce  inoltre  comunicazione
alle Amministrazioni competenti in caso di: 
    a) nomina di un nuovo responsabile legale; 
    b) rinnovo della  polizza  di  assicurazione  di  responsabilita'
civile; 
    c) aggiornamento del tariffario; 
    d) variazione del personale tecnico; 
    e) ricorso a nuove filiali o subappaltatori. 
 
  6. AGGIORNAMENTO DI NOTIFICA 
 
  6.1. Si applica il punto 1.1. 
  6.2. L'istruttoria e' limitata all'esame dei soli aspetti  inerenti
gli accorgimenti procedurali adottati dagli  organismi  in  relazione
agli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche per le quali
sono gia' autorizzati e notificati e  non  necessita,  di  norma,  di
attivita' ispettive o audit. E' fatta salva la facolta' di effettuare
sopralluoghi  o  audit  supplementari  qualora  se  ne   ravvisi   la
necessita' sulla base delle valutazioni effettuate. 
  6.3. Nel caso in cui l'istruttoria accerti che gli aggiornamenti  o
revisioni delle specifiche tecniche non siano tali da ricadere in uno
dei precedenti casi di «ulteriore autorizzazione»  o  «estensione  di
autorizzazione», e se non dovessero emergere osservazioni,  richieste
e/o prescrizioni, da comunicarsi comunque  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento   dell'istanza,    la    richiesta    di    aggiornamento
dell'autorizzazione si intende accolta e,  sulla  base  del  relativo
Rapporto del GV trasmesso dall'Amministrazione referente, l'Autorita'
notificante  provvedera'  ad  aggiornare,  sul  sistema   NANDO,   la
situazione dell'Organismo con riferimento alle norme revisionate. 
  6.4. Nel caso in cui l'istruttoria accerti che gli aggiornamenti  o
revisioni delle specifiche tecniche siano tali da ricadere in uno dei
precedenti  casi  di  «ulteriore  autorizzazione»  o  «estensione  di
autorizzazione», l'Amministrazione referente ne da' comunicazione  al
richiedente,  entro  trenta  giorni,  e  si  avviera'  la  pertinente
istruttoria di estensione o ulteriore autorizzazione.