IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,   e,   in
particolare, l'articolo 8; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione
dei rifiuti; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 25  gennaio  2012,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
59; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante  la  disciplina
sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; 
  Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio dei ministri del 6
novembre 2015 e del 15 gennaio 2016; 
  Visti gli esiti della consultazione pubblica  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164; 
  Acquisito  il  parere   della   Conferenza   Unificata   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi,  nell'adunanza  dell'11  febbraio
2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le  deliberazioni  definitive  del  Consiglio  dei  ministri,
adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016 e del 19 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Con  il  presente   regolamento   sono   adottate,   ai   sensi
dell'articolo  8  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
disposizioni  di  riordino  e  di  semplificazione  della  disciplina
inerente la gestione delle terre e rocce da  scavo,  con  particolare
riferimento: 
    a) alla gestione delle terre e rocce da  scavo  qualificate  come
sottoprodotti,  ai   sensi   dell'articolo   184-bis,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni,  di  grandi  dimensioni  e  di  grandi   dimensioni   non
assoggettati  a  VIA  o  a  AIA,  compresi  quelli  finalizzati  alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 
    b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da
scavo qualificate rifiuti; 
    c) all'utilizzo nel sito di produzione delle  terre  e  rocce  da
scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; 
    d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di
bonifica. 
  2. Il presente regolamento, in  attuazione  dei  principi  e  delle
disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attivita' di  gestione
delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di  tutela
ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci,  al  fine  di
razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge 12
          settembre 2014, n. 133, (Misure urgenti per l'apertura  dei
          cantieri,  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche,   la
          digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
          l'emergenza del dissesto idrogeologico  e  per  la  ripresa
          delle  attivita'  produttive),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre
          2014: 
              «Art.   8   (Disciplina   semplificata   del   deposito
          temporaneo e della cessazione della  qualifica  di  rifiuto
          delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti
          per  la  qualifica  di  sottoprodotto.   Disciplina   della
          gestione delle terre e  rocce  da  scavo  con  presenza  di
          materiali di riporto e delle procedure di bonifica di  aree
          con presenza di materiali di riporto).  -  1.  Al  fine  di
          rendere piu' agevole la realizzazione degli interventi  che
          comportano la gestione delle terre e rocce  da  scavo,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della  legge  n.
          400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  le  disposizioni  di  riordino   e   di
          semplificazione della materia secondo i seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              a)   coordinamento   formale   e   sostanziale    delle
          disposizioni vigenti, apportando  le  modifiche  necessarie
          per garantire la coerenza giuridica, logica  e  sistematica
          della normativa e per adeguare, aggiornare  e  semplificare
          il linguaggio normativo; 
              a-bis) integrazione dell'art.  183,  comma  1,  lettera
          bb),  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          prevedendo  specifici  criteri  e  limiti   qualitativi   e
          quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce
          da scavo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              c) proporzionalita' della disciplina all'entita'  degli
          interventi da realizzare; 
              d)  divieto  di  introdurre  livelli   di   regolazione
          superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in
          particolare,  dalla  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; 
              d-bis)   razionalizzazione   e   semplificazione    del
          riutilizzo nello stesso sito di  terre  e  rocce  da  scavo
          provenienti  da  cantieri  di  piccole   dimensioni,   come
          definiti dall'art. 266, comma 7, del decreto legislativo  3
          aprile  2006,   n.   152,   e   successive   modificazioni,
          finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti  e
          infrastrutture, con esclusione  di  quelle  provenienti  da
          siti contaminati ai sensi del titolo V della  parte  quarta
          del  medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
          successive modificazioni; 
              d-ter) garanzia  di  livelli  di  tutela  ambientale  e
          sanitaria  almeno  pari  a  quelli  attualmente  vigenti  e
          comunque coerenti con la normativa europea. 
              1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad
          una fase di consultazione pubblica per la durata di  trenta
          giorni. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare e' tenuto a pubblicare  entro  trenta
          giorni   eventuali   controdeduzioni   alle    osservazioni
          pervenute.». 
              -  La  direttiva  2008/98/CE  del  22   novembre   2008
          (relativa ai rifiuti e  che  abroga  alcune  direttive)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          22 novembre 2008, n. L312/3. 
              - La Parte Quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152,  (Norme  in  materia  ambientale)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14  aprile  2006,  S.O.,
          reca: «Norme in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  e  di
          bonifica dei siti inquinati». 
              - Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture e la competitivita'),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio  2012,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  71  del  24
          marzo 2012, S.O. 
              - Il  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2  (Misure
          straordinarie  e  urgenti   in   materia   ambientale)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20  del  25  gennaio
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          2012, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71  del
          24 marzo 2012. 
              - Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio dell'economia) e' pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  144  del  21  giugno  2013,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  194  del  20
          agosto 2013, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo
          2013,   n.   59   (Regolamento   recante   la    disciplina
          dell'autorizzazione unica ambientale e  la  semplificazione
          di  adempimenti  amministrativi   in   materia   ambientale
          gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
          soggetti ad autorizzazione integrata  ambientale,  a  norma
          dell'art. 23 del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29
          maggio 2013, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  10  agosto  2012,   n.   161
          (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle
          terre e  rocce  da  scavo)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 133 del
          2014, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  184-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
          e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma  1,  lettera
          a), qualsiasi sostanza od oggetto  che  soddisfa  tutte  le
          seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un  processo
          di produzione, di cui costituisce parte  integrante,  e  il
          cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
          oggetto; 
              b)  e'  certo  che  la  sostanza  o   l'oggetto   sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
              c) la  sostanza  o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
              d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza  o
          l'oggetto  soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,  tutti  i
          requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
          della salute e  dell'ambiente  e  non  portera'  a  impatti
          complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 
              2. Sulla base delle condizioni  previste  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n.  400,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
          disciplina comunitaria. 
              2-bis. Il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  10  agosto
          2012, n. 161, adottato in attuazione  delle  previsioni  di
          cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, si applica solo alle terre  e  rocce  da  scavo  che
          provengono da attivita'  o  opere  soggette  a  valutazione
          d'impatto  ambientale   o   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non  si
          applica comunque alle ipotesi  disciplinate  dall'art.  109
          del presente decreto.». 
              - Per i riferimenti della direttiva 2008/98/CE, si veda
          nelle note alle premesse.