(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e  accertamento  delle
                         qualita' ambientali 
                            (articolo 4) 
 
    Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e  rocce
da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate di
seguito. 
    I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in
campo sono privi della frazione maggiore di  2  cm  (da  scartare  in
campo) e le determinazioni analitiche in  laboratorio  sono  condotte
sull'aliquota di granulometria inferiore a 2  mm.  La  concentrazione
del campione e' determinata riferendosi alla totalita' dei  materiali
secchi,  comprensiva  anche  dello  scheletro  campionato   (frazione
compresa tra 2  cm  e  2  mm).  Qualora  si  abbia  evidenza  di  una
contaminazione antropica  anche  del  sopravaglio  le  determinazioni
analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa  la  frazione
granulometrica superiore ai 2 cm, e  la  concentrazione  e'  riferita
allo stesso. In caso  di  terre  e  rocce  provenienti  da  scavi  di
sbancamento in roccia massiva, ai fini della  verifica  del  rispetto
dei  requisiti  ambientali  di  cui  all'articolo  4   del   presente
regolamento,  la  caratterizzazione  ambientale  e'  eseguita  previa
porfirizzazione dell'intero campione. 
    Il set di parametri analitici da ricercare e'  definito  in  base
alle  possibili  sostanze  ricollegabili  alle  attivita'  antropiche
svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di
eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del  fondo
naturale, di  inquinamento  diffuso,  nonche'  di  possibili  apporti
antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale
da considerare e' quello riportato in Tabella 4.1, fermo restando che
la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa
in considerazione delle attivita' antropiche pregresse. 
    Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di  eventuali
pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo  naturale,
di inquinamento  diffuso,  nonche'  di  possibili  apporti  antropici
legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale
sia prevista una produzione di materiale  di  scavo  compresa  tra  i
6.000 ed i 150.000 metri cubi, non e' richiesto che, nella  totalita'
dei siti in esame, le analisi chimiche dei  campioni  delle  terre  e
rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze  di
Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui  all'allegato
5,  potra'  selezionare,  tra  le  sostanze  della  Tabella  4.1,  le
«sostanze indicatrici»: queste  consentono  di  definire  in  maniera
esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine  di
escludere che tale materiale sia un rifiuto  ai  sensi  del  presente
regolamento  e  rappresenti  un  potenziale  rischio  per  la  salute
pubblica e l'ambiente. 
Tabella 4.1 - Set analitico minimale 
 
 
    

                  =================================
                  |           Arsenico            |
                  +===============================+
                  |Cadmio                         |
                  +-------------------------------+
                  |Cobalto                        |
                  +-------------------------------+
                  |Nichel                         |
                  +-------------------------------+
                  |Piombo                         |
                  +-------------------------------+
                  |Rame                           |
                  +-------------------------------+
                  |Zinco                          |
                  +-------------------------------+
                  |Mercurio                       |
                  +-------------------------------+
                  |Idrocarburi C>12               |
                  +-------------------------------+
                  |Cromo totale                   |
                  +-------------------------------+
                  |Cromo VI                       |
                  +-------------------------------+
                  |Amianto                        |
                  +-------------------------------+
                  |BTEX (*)                       |
                  +-------------------------------+
                  |IPA (*)                        |
                  +-------------------------------+
                  |(*) Da eseguire nel caso in cui|
                  |l'area da scavo si collochi a  |
                  |20 m di distanza da            |
                  |infrastrutture viarie di grande|
                  |comunicazione e ad insediamenti|
                  |che possono aver influenzato le|
                  |caratteristiche del sito       |
                  |mediante ricaduta delle        |
                  |emissioni in atmosfera. Gli    |
                  |analiti da ricercare sono      |
                  |quelli elencati alle colonne A |
                  |e B, Tabella 1, Allegato 5,    |
                  |Parte Quarta, Titolo V, del    |
                  |decreto legislativo 3 aprile   |
                  |2006, n. 152.                  |
                  +-------------------------------+|
    
 
    I risultati delle analisi sui campioni sono  confrontati  con  le
Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne  A  e  B,
Tabella 1, Allegato 5, al Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  con  riferimento  alla  specifica
destinazione d'uso urbanistica. 
    Le analisi chimico-fisiche sono  condotte  adottando  metodologie
ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da
garantire l'ottenimento di valori  10  volte  inferiori  rispetto  ai
valori di concentrazione limite. Nell'impossibilita'  di  raggiungere
tali  limiti  di  quantificazione   sono   utilizzate   le   migliori
metodologie  analitiche  ufficialmente  riconosciute  per  tutto   il
territorio nazionale che presentino un limite di  quantificazione  il
piu' prossimo ai valori di cui sopra. 
    Il  rispetto  dei  requisiti  di  qualita'  ambientale   di   cui
all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come
sottoprodotti,  e'  garantito  quando  il   contenuto   di   sostanze
inquinanti all'interno delle terre e  rocce  da  scavo,  comprendenti
anche gli additivi  utilizzati  per  lo  scavo,  sia  inferiore  alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne  A
e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  con  riferimento  alla  specifica
destinazione d'uso  urbanistica,  o  ai  valori  di  fondo  naturali.
Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo
di additivi che contengono sostanze  inquinanti  non  comprese  nella
citata  tabella,  il  soggetto   proponente   fornisce   all'Istituto
Superiore di Sanita' (ISS) e all'Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica  necessaria
a valutare il rispetto dei requisiti di qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo 4. Per verificare che siano  garantiti  i  requisiti  di
protezione della  salute  dell'uomo  e  dell'ambiente,  ISS  e  ISPRA
prendono in considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze
classificate pericolose ai sensi del regolamento (CE)  n.  1272/2008,
relativo alla classificazione,  etichettatura  ed  imballaggio  delle
sostanze e  delle  miscele  (CLP),  al  fine  di  appurare  che  tale
contenuto sia inferiore al «valore soglia» di cui all'articolo 11 del
citato regolamento per i  siti  ad  uso  verde  pubblico,  privato  e
residenziale e al «limite di concentrazione» di cui  all'articolo  10
del medesimo regolamento per i siti ad uso commerciale e industriale.
L'ISS  si   esprime   entro   60   giorni   dal   ricevimento   della
documentazione, previo parere  dell'ISPRA.  Il  parere  dell'Istituto
Superiore di Sanita' e' allegato al piano di utilizzo. 
    Le terre e rocce da  scavo  cosi'  come  definite  ai  sensi  del
presente  decreto  sono  utilizzabili  per  reinterri,   riempimenti,
rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme
di  ripristini  e  miglioramenti  ambientali,   per   rilevati,   per
sottofondi e, nel corso di processi  di  produzione  industriale,  in
sostituzione dei materiali di cava: 
      - se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di  cui
alla  colonna  A,  in  qualsiasi  sito  a   prescindere   dalla   sua
destinazione; 
      - se la concentrazione di inquinanti e' compresa fra  i  limiti
di cui alle  colonne  A  e  B,  in  siti  a  destinazione  produttiva
(commerciale e industriale). 
    In contesti geologici ed idrogeologici particolari  (ad  esempio,
falda  affiorante,   substrati   rocciosi   fessurati,   inghiottitoi
naturali)  sono  applicati  accorgimenti   tecnici   che   assicurino
l'assenza di potenziali rischi di compromissione  del  raggiungimento
degli  obiettivi  di  qualita'  stabiliti  dalla  vigente   normativa
dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali. 
    Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo  produttivo  di
destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di
inquinanti e' compresa tra i limiti  di  cui  alle  colonne  A  e  B,
Tabella 1, Allegato 5, al Titolo  V,  della  Parte  IV,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' possibile solo nel caso in  cui
il processo industriale di  destinazione  preveda  la  produzione  di
prodotti o manufatti merceologicamente ben  distinti  dalle  terre  e
rocce da scavo e che comporti  la  sostanziale  modifica  delle  loro
caratteristiche chimico-fisiche iniziali.