(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  20
                         giugno 2017, n. 91 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 2: 
        alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, o entro centoventi giorni se residenti all'estero»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «non  risultino  gia'»  sono
inserite le seguenti: «titolari di attivita' di impresa in  esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto o»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le universita', nonche'  le  associazioni  e  gli
enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge  6
giugno 2016, n.  106,  possono  fornire  a  titolo  gratuito,  previa
comunicazione al soggetto gestore di  cui  al  comma  3,  servizi  di
consulenza e assistenza nelle varie fasi  di  sviluppo  del  progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al  comma  2.  Le  amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito
delle  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   previste   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica»; 
      al comma 6, primo periodo,  dopo  le  parole:  «entro  sessanta
giorni» sono inserite le seguenti: «, o entro  centoventi  giorni  in
caso di residenza all'estero,»; 
      al comma 7: 
        al primo periodo, le parole: «40 mila euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro»; 
        al secondo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro»  e  le  parole:  «regolamento  (UE)  n.
1407/2013» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del  regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,»; 
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis. Nel caso in cui, ai sensi  del  comma  7,  i  beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente articolo  si  costituiscano  in
societa' cooperative,  possono  essere  concesse,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, anche le agevolazioni  di  cui  all'articolo  17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.  Resta  fermo  il  rispetto  dei
limiti di cui ai citati regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  (UE)  n.
717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis. 
    8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135"  sono  inserite  le
seguenti: ", terzo comma, "»; 
      al comma 9, lettera b),  primo  periodo,  le  parole:  «per  la
restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito  da
parte del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la
restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito»; 
      al comma 10, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono
finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni
nei  settori  dell'artigianato,   dell'industria,   della   pesca   e
dell'acquacoltura, ovvero relative alla  fornitura  di  servizi,  ivi
compresi i servizi turistici»; 
      dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    «12-bis. Al momento dell'accettazione  del  finanziamento  e  per
tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato presso un altro soggetto»; 
      dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
    «15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al  comma  1,  nell'ambito
delle risorse proprie disponibili,  sulla  base  di  una  graduatoria
regionale, puo' finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali  di
cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti  esclusi  dal
finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili»; 
      dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
    «17-bis. Nel sito  internet  di  Invitalia  sono  pubblicati  gli
elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia,  con  l'indicazione
degli importi concessi, sia  a  fondo  perduto  sia  sotto  forma  di
prestito, e degli istituti di credito concedenti.  Gli  elenchi  sono
aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale». 
    All'articolo 2, comma 3, capoverso 2-bis, il secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente:  «Le  attivita'  che  le  predette  societa'
esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono  la
partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita'
mutualistiche dei consorzi». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis. (Interventi  urgenti  a  favore  della  ricerca  per
contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus). - 1.
Per  fronteggiare  i  danni  causati   dal   coleottero   Xylosandrus
compactus, con  particolare  riferimento  ai  carrubi  nella  Regione
siciliana,  nonche'  i  danni  causati  dal  batterio  della  Xylella
fastidiosa al settore  olivicolo-oleario  e  quelli  derivanti  dalla
diffusione  della  Botrytis  cinerea  al  settore  vitivinicolo,   e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000  euro
per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al  contrasto
alla diffusione del coleottero, allo  studio  della  bioetologia  del
medesimo  e  alla  configurazione  di  strategie  ecocompatibili   di
profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni. 
    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sentito il Consiglio  per  la  ricerca  in
agricoltura e l'analisi  dell'economia  agraria,  sono  stabiliti  le
modalita' e i criteri per l'assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
comma 1. 
    3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    All'articolo 3: 
      al comma 2: 
        alla lettera b), le parole:  «delle  leggi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle norme vigenti»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) le aree  edificate  ad  uso  industriale,  artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita' immobiliari che
risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali
non risultino piu' operative aziende o societa'  da  almeno  quindici
anni»; 
      al comma 3, le parole: «Entro tre mesi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro sei mesi»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio  sito
internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione»; 
      al comma 5, dopo il quarto periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e  b),  sono  ammessi  a
valutazione anche i progetti che prevedano i  cambi  di  destinazione
d'uso o consumo di suolo non edificato purche'  siano  conformi  alle
procedure di legge sugli strumenti urbanistici.»; 
      al comma 7, lettera d., sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' la conformita' alle norme in  materia  urbanistica
per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c)»; 
      al comma 9 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto  nei  modi  e
nelle forme previsti dal presente comma  determina  la  nullita'  del
progetto e del contratto di affitto.»; 
      al comma 13, dopo la parola:  «artigianali»  sono  inserite  le
seguenti: «o turistico-ricettive»; 
      al comma 16, dopo le parole: «trasmettono  alle  regioni»  sono
inserite le seguenti: «, entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui al comma 3,»; 
      dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti: 
    «17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 4: 
        1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite  le  seguenti:
"e dalla eccezionale siccita' prolungata delle  stagioni  primaverile
ed estiva del 2017"; 
        2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Nel  caso  in
cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le
risorse  stanziate  dal  comma  6,  si  provvede   mediante   riparto
proporzionale delle risorse disponibili."; 
      b) al comma 5 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"ovvero, per  le  imprese  agricole  che  hanno  subito  danni  dalla
eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed  estiva
del 2017, entro il 31 dicembre 2017". 
    17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al
6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni  gravati  da  uso  civico,
adottati in violazione delle disposizioni in materia  di  alienazione
di cui alla legge 16 giugno  1927,  n.  1766,  sono  da  considerarsi
validi  ed  efficaci  ove  siano  stati  destinati  al  perseguimento
dell'interesse generale di sviluppo  economico  della  Sardegna,  con
inclusione nei piani territoriali di sviluppo  industriale  approvati
in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,  n.  1523,  e
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.  Gli
stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad  uso  civico,
con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o  loro  atti  di
variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione
della legge 6 ottobre 1971, n. 853.  Restano  ferme  le  disposizioni
vigenti che prevedono il pagamento  di  canoni  o  altre  prestazioni
pecuniarie». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 3-bis. (Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e
la qualificazione della programmazione  nel  campo  della  ricerca  e
innovazione a favore delle aree del  Mezzogiorno).  -  1.  I  Cluster
tecnologici  nazionali  (CTN),  quali  strutture  di  supporto  e  di
efficientamento per  il  coordinamento  delle  politiche  di  ricerca
industriale a livello nazionale e locale, nonche' di raccordo tra  le
misure promosse a livello centrale e  regionale  e,  con  riferimento
alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori  per
l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio,  costituiti
in  seguito  agli  avvisi  emanati  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,   riconducibili   ai   poli   di
innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  istanza  per  il  riconoscimento  nella  forma  di
associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme  del  codice
civile, ove gia' non costituiti  in  altra  persona  giuridica  senza
scopo di lucro. 
    2. Ciascun CTN elabora un piano di azione  triennale,  aggiornato
annualmente,  nel  quale  descrive  le  attivita'  che  programma  di
svolgere, anche in chiave strategica,  per  il  raggiungimento  delle
finalita', gli obiettivi, i risultati  attesi,  le  tempistiche,  gli
aspetti organizzativi, le risorse  necessarie,  nonche'  il  contesto
territoriale  degli  interventi.  All'interno  del  piano  di  azione
triennale e' inserita una apposita sezione  riferita  al  Mezzogiorno
che,  tenendo  conto  delle  vocazioni  produttive  delle  aree   del
Mezzogiorno,  esplicita  le  azioni  per  la   ricerca   industriale,
l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette
aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e  privati,
anche di altre regioni, finalizzate  al  pieno  coinvolgimento  degli
stessi per la concreta attuazione del piano di azione.  Il  piano  di
azione triennale e' redatto  secondo  indirizzi  definiti  con  linee
guida   adottate   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al
Mezzogiorno,  il  Ministro  per  la  coesione   territoriale   e   il
Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ed  aggiornate
periodicamente. 
    3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1,  i
CTN presentano il  piano  di  azione  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  ai  fini  della  valutazione,  da
effettuare  anche  avvalendosi  di  esperti,   e   della   successiva
approvazione. La sezione del piano di azione riferita al  Mezzogiorno
costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il
mese di febbraio  di  ciascun  anno  i  CTN  presentano  al  medesimo
Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla
relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e  alla   rendicontazione
amministrativo-contabile, ai fini della  valutazione,  da  effettuare
anche avvalendosi di esperti, e della successiva  approvazione.  Allo
scopo di assicurare un'adeguata attivita' di valutazione dei piani di
azione,  della  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e   della
rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo,
nonche' di rendere  piu'  efficace  l'attivita'  di  valutazione  dei
programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del  comma  2
dell'articolo  5  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.   212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  268,
le parole: "all'uno per cento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "al
cinque per cento". 
    4.  All'esito  dell'approvazione  della   sezione   riferita   al
Mezzogiorno, di cui al secondo periodo  del  comma  3,  a  favore  di
ciascun CTN puo' essere disposta un'assegnazione annuale di  risorse,
nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal  fine  e'  destinata  una
quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per  le
attivita' di valutazione, delle disponibilita' complessive del Fondo.
Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse  i  CTN  che
non  abbiano  ottenuto  l'approvazione  della  sezione  riferita   al
Mezzogiorno. Eventuali  somme  residue,  facenti  parte  della  quota
annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu'  CTN,  in  relazione
agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla  attivita'
svolta, superando la quota di finanziamento  individuale  pari  a  un
dodicesimo. 
    5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma
1  e'  assegnato  un  contributo  forfettario  di  euro  242.500  per
consentire l'avvio delle attivita'  previste  in  capo  agli  stessi,
nonche' per la presentazione del piano di cui al  primo  periodo  del
comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3  milioni  di
euro per l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui all'articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  1610  del  3
agosto 2016, i termini di cui ai  precedenti  commi  decorrono  dalla
data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria. 
    7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I  contributi
di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina  di
cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno
2014. 
    Art. 3-ter. (Interventi  in  materia  di  integrazione  salariale
straordinaria per imprese  operanti  in  aree  di  crisi  industriale
complessa). - 1. All'articolo 44, comma 11-bis,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole:  "sino
al limite massimo di 12 mesi" sono inserite le seguenti: "per ciascun
anno di riferimento"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 2, primo periodo, le  parole:  «collegata  alla»  sono
sostituite dalle seguenti: «sugli  orientamenti  dell'Unione  per  lo
sviluppo della»; 
      al comma 3, la parola: «relativi» e' soppressa, dopo la parola:
«criteri» sono inserite le seguenti: «generali per  l'identificazione
e la delimitazione dell'area nonche'  i  criteri»,  dopo  le  parole:
«all'articolo 5» sono inserite le seguenti: «nonche' il coordinamento
generale degli obiettivi di sviluppo»  e  la  parola:  «definite»  e'
sostituita dalla seguente: «definiti»; 
      al comma 4, la parola: «una» e' soppressa; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4  puo'  presentare  una
proposta di istituzione di una  ZES  nel  proprio  territorio,  o  al
massimo due proposte  ove  siano  presenti  piu'  aree  portuali  che
abbiano le caratteristiche di cui al comma  2.  Le  regioni  che  non
posseggono  aree  portuali  aventi   tali   caratteristiche   possono
presentare  istanza  di  istituzione  di  una  ZES  solo   in   forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale
avente le caratteristiche di cui al comma 2»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo, dopo le parole: «La regione» sono  inserite
le seguenti: «, o le regioni nel caso di ZES  interregionali,»  e  la
parola: «formula» e' sostituita dalla seguente: «formulano»; 
        al secondo periodo, dopo la parola: «regione,» sono  inserite
le seguenti: «o delle regioni nel caso di ZES interregionale,»; 
        al quarto periodo, dopo la parola: «Autorita'» sono  inserite
le seguenti: «di sistema»; 
      al comma 7: 
      alla lettera a), dopo la parola: «garantiscano»  sono  inserite
le seguenti: «l'insediamento e» e dopo la parola: «ZES» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' la promozione  sistematica  dell'area  verso  i
potenziali investitori internazionali»; 
      all'ultimo capoverso e' premessa la seguente parola: «7-bis»  e
dopo la parola: «Autorita'» sono inserite le seguenti: «di sistema». 
    All'articolo 5, comma 3, lettera a),  le  parole:  «cinque  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sette anni». 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 6-bis. (Disposizioni per agevolare le  intese  regionali  a
favore  degli  investimenti).  -  1.  Al   fine   di   favorire   gli
investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari
per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito  delle  intese
territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243,  per  gli  anni  2017-2019,  e'  autorizzato  lo   svincolo   di
destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite
del doppio degli  spazi  finanziari  resi  disponibili,  purche'  non
esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte  ovvero  purche'  le
suddette  somme  non  siano  relative  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione  di
farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla
riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del  saldo  di
cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
    Art. 6-ter. (Misure per il completamento delle infrastrutture). -
1.  Al  fine  di  consentire  la  completa  realizzazione  di   opere
pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto  legislativo  23
giugno 2011,  n.  118,  le  parole:  "A  seguito  dell'aggiudicazione
definitiva della  gara,  le  spese  contenute  nel  quadro  economico
dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano  ad  essere
finanziate dal fondo  pluriennale  vincolato,  mentre  gli  eventuali
ribassi di asta, costituiscono economie di  bilancio  e  confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione  a  meno  che,
nel frattempo, sia intervenuta formale  rideterminazione  del  quadro
economico progettuale da parte dell'organo competente che  incrementa
le  spese  del  quadro  economico  dell'opera  finanziandole  con  le
economie registrate in sede di aggiudicazione." sono sostituite dalle
seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva  della  gara,  le
spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate,  ancorche'
non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo  pluriennale
vincolato,  mentre  gli  eventuali  ribassi  di  asta   costituiscono
economie  di  bilancio  e  confluiscono  nella  quota  vincolata  del
risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all'aggiudicazione non sia intervenuta formale  rideterminazione  del
quadro economico progettuale  da  parte  dell'organo  competente  che
incrementa  le  spese  del   quadro   economico   dell'opera   stessa
finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione  e
l'ente interessato rispetti i  vincoli  di  bilancio  definiti  dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243."». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, le parole: «della lettera f-ter)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla lettera f-ter)»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti  previsti  per
la citta' di Matera designata "Capitale europea della cultura  2019",
su richiesta del comune di Matera, si procede,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  alla  sottoscrizione  di  un  apposito  Contratto
istituzionale  di  sviluppo,  che  prevede  come  soggetto  attuatore
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di  impresa   S.p.A..   Le   risorse   finanziarie   destinate   alla
realizzazione  degli  interventi  ricompresi   nel   Contratto   sono
trasferite annualmente, sulla base dello  stato  di  avanzamento  dei
lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale  intestata  al  soggetto
attuatore.  Il  soggetto  attuatore  presenta  il  rendiconto   della
contabilita' speciale di cui e' titolare al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, secondo le modalita' di  cui  agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.
123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    All'articolo 8: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei  crediti
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, e  successive  modificazioni,  rientrano  quelli  delle
imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi  previste  e
la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA. 
    1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione  prevista,
ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative  da
parte dei creditori dei  singoli  soggetti  partecipanti  ovvero  del
Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto  cui
potra' essere affidata la gestione delle garanzie  stesse,  anche  in
caso di apertura di procedure concorsuali, le  garanzie  a  copertura
delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti  al  sistema  di
remunerazione della capacita' di cui all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 dicembre 2003,  n.  379,  in  qualunque  forma
prestate. Durante il  periodo  di  partecipazione  al  mercato  della
capacita' e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera,
nei confronti dell'ammontare garantito,  la  compensazione  legale  e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria. 
    1-quater. L'articolo 11-ter del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco,
nonche' alle relative unioni»; 
    la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni   di
semplificazione in materia  di  amministrazione  straordinaria  e  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili». 
    All'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I numeri da 1  a  7  della  parte  premessa  all'introduzione
dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente: 
    "1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata  dal  produttore
assegnando  ad  essi  il  competente  codice  CER  ed  applicando  le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel  regolamento
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18  dicembre  2014,  nonche'
nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017"». 
    Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 9-bis. (Disposizioni di  attuazione  della  direttiva  (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015,
che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda  la  riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in  materiale  leggero.  Procedura
d'infrazione n. 2017/0127). - 1.  Al  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 217, comma 1,  dopo  le  parole:  "Il  presente
titolo disciplina la gestione  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di
imballaggio sia per prevenirne  e  ridurne  l'impatto  sull'ambiente"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  favorendo,  fra  l'altro,  livelli
sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le
parole: "come integrata e modificata dalla direttiva  2004/12/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio" sono  inserite  le  seguenti:  "e
dalla  direttiva  (UE)  2015/720  del  Parlamento   europeo   e   del
Consiglio"; 
      b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte
le seguenti: 
        "dd-bis) plastica: un  polimero  ai  sensi  dell'articolo  3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi  o  altre
sostanze e che puo' funzionare come componente strutturale principale
delle borse; 
        dd-ter) borse di plastica:  borse  con  o  senza  manici,  in
plastica,  fornite  ai  consumatori  per  il  trasporto  di  merci  o
prodotti; 
        dd-quater) borse di plastica in materiale leggero:  borse  di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50  micron
fornite per il trasporto; 
        dd-quinquies) borse di plastica  in  materiale  ultraleggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete  inferiore  a
15 micron richieste a fini  di  igiene  o  fornite  come  imballaggio
primario per alimenti sfusi; 
        dd-sexies)  borse  di  plastica  oxo-degradabili:  borse   di
plastica  composte  da  materie  plastiche  contenenti  additivi  che
catalizzano   la   scomposizione   della    materia    plastica    in
microframmenti; 
        dd-septies) borse di plastica biodegradabili e  compostabili:
borse di plastica certificate da organismi accreditati e  rispondenti
ai  requisiti  di  biodegradabilita'  e  di   compostabilita',   come
stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare  dalla
norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; 
        dd-octies)  commercializzazione   di   borse   di   plastica:
fornitura di borse di plastica a pagamento o  a  titolo  gratuito  da
parte dei  produttori  e  dei  distributori,  nonche'  da  parte  dei
commercianti nei punti vendita di merci o prodotti"; 
      c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono  aggiunte
le seguenti: 
        "d-bis) gli impatti delle borse di plastica  sull'ambiente  e
le misure necessarie al raggiungimento  dell'obiettivo  di  riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica; 
        d-ter) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse  di  plastica
biodegradabili e compostabili; 
        d-quater)  l'impatto  delle   borse   oxo-degradabili,   come
definito dalla Commissione europea  ai  sensi  dell'articolo  20-bis,
paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE"; 
      d) all'articolo 219, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Al fine di fornire idonee modalita'  di  informazione  ai
consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili, i produttori delle borse  di  cui  agli  articoli
226-bis e 226-ter,  ferme  le  certificazioni  ivi  previste,  devono
apporre su tali  borse  i  propri  elementi  identificativi,  nonche'
diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino  in  una
delle  tipologie  commercializzabili.  Alle  borse  biodegradabili  e
compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei  marchi
adottato  dalla  Commissione,  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della
direttiva 94/62/CE"; 
      e) dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente: 
    "Art. 220-bis. (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di
plastica). - 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo
224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica
i  dati  necessari  ad  elaborare  la  relazione   annuale   prevista
dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica
tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi
del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25  gennaio
1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste
dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica
e  riguardano  ciascuna  categoria  di  borse  di  plastica  di   cui
all'articolo   218,   comma   1,   lettere    dd-ter),    dd-quater),
dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies). 
    2.  I  dati  sono  elaborati  dall'Istituto  superiore   per   la
protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di
calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica  e  dei
modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati  relativi
all'utilizzo annuale delle borse di  plastica  in  materiale  leggero
sono comunicati alla  Commissione  europea  con  la  relazione  sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12
della medesima direttiva"; 
      f) all'articolo 224, comma 3, lettera  g),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "nonche' campagne di educazione  ambientale
e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle  borse  di
plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater)"; 
      g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo  226  sono
aggiunti i seguenti: 
    "Art. 226-bis. (Divieti di  commercializzazione  delle  borse  di
plastica). - 1. Fatta salva  comunque  la  commercializzazione  delle
borse di  plastica  biodegradabili  e  compostabili,  e'  vietata  la
commercializzazione delle borse di  plastica  in  materiale  leggero,
nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti  alle  seguenti
caratteristiche: 
      a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia  esterna  alla
dimensione utile del sacco: 
        1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30  per
cento fornite, come imballaggio per il  trasporto,  in  esercizi  che
commercializzano generi alimentari; 
        2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10  per
cento fornite, come imballaggio per il  trasporto,  in  esercizi  che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi  dai  generi
alimentari; 
      b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia  interna  alla
dimensione utile del sacco: 
        1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30  per
cento fornite, come imballaggio per il  trasporto,  in  esercizi  che
commercializzano generi alimentari; 
        2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron  e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10  per
cento fornite, come imballaggio per il  trasporto,  in  esercizi  che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi  dai  generi
alimentari. 
    2. Le borse di plastica di cui al  comma  1  non  possono  essere
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di  vendita  per
singola unita' deve risultare dallo scontrino  o  fattura  d'acquisto
delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. 
    Art. 226-ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica in materiale ultraleggero). - 1. Al fine di  conseguire,  in
attuazione della direttiva (UE)  2015/720,  una  riduzione  sostenuta
dell'utilizzo  di  borse  di  plastica,  e'  avviata  la  progressiva
riduzione  della  commercializzazione  delle  borse  di  plastica  in
materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le  seguenti
caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da  organismi
accreditati: 
      a)  biodegradabilita'  e  compostabilita'  secondo   la   norma
armonizzata UNI EN 13432:2002; 
      b) contenuto minimo di materia  prima  rinnovabile  secondo  le
percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla
base dello standard di cui al comma 4. 
    2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in  materiale
ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita': 
      a)  dal  1º  gennaio  2018,  possono  essere   commercializzate
esclusivamente le  borse  biodegradabili  e  compostabili  e  con  un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per
cento; 
      b)  dal  1º  gennaio  2020,  possono  essere   commercializzate
esclusivamente le  borse  biodegradabili  e  compostabili  e  con  un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per
cento; 
      c)  dal  1º  gennaio  2021,  possono  essere   commercializzate
esclusivamente le  borse  biodegradabili  e  compostabili  e  con  un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per
cento. 
    3. Nell'applicazione delle misure di cui ai  commi  1  e  2  sono
fatti comunque salvi  gli  obblighi  di  conformita'  alla  normativa
sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto  con  gli  alimenti
adottata in attuazione dei  regolamenti  (UE)  n.  10/2011,  (CE)  n.
1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto  di  utilizzare  la
plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare. 
    4.  Gli  organismi  accreditati  certificano  la   presenza   del
contenuto  minimo  di  materia  prima  rinnovabile  determinando   la
percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di
plastica rispetto al carbonio totale ivi presente  ed  utilizzando  a
tal  fine  lo  standard  internazionale   vigente   in   materia   di
determinazione del contenuto  di  carbonio  a  base  biologica  nella
plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640. 
    5. Le borse di plastica in  materiale  ultraleggero  non  possono
essere distribuite a titolo gratuito  e  a  tal  fine  il  prezzo  di
vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino  o  fattura
d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite"; 
      h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    "4-bis. La violazione delle disposizioni  di  cui  agli  articoli
226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 25.000 euro. 
    4-ter. La sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma  4-bis  e'
aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del  divieto
riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure  un  valore
di queste  ultime  superiore  al  10  per  cento  del  fatturato  del
trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o  altri  mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter. 
    4-quater. Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  sono
applicate  ai  sensi  della  legge  24   novembre   1981,   n.   689;
all'accertamento  delle  violazioni  provvedono,   d'ufficio   o   su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981". 
    2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni pubbliche provvedono agli  adempimenti  previsti  dal
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
    3. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono abrogati: 
      a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
      b) l'articolo 2  del  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. 
    Art. 9-ter. (Disposizioni  per  l'utilizzo  delle  disponibilita'
residue alla chiusura  delle  contabilita'  speciali  in  materia  di
protezione civile e  trasferite  alle  regioni).  -  1.  Al  fine  di
favorire l'utilizzo delle  risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e  4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure  ordinarie
di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo  del
saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della  legge  11  dicembre
2016, n.  232,  di  importo  pari  alla  differenza  tra  le  risorse
accertate nel 2017 riversate alle regioni a  seguito  della  chiusura
delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016,  n.
90, e i  correlati  impegni  dell'esercizio  2017.  Conseguentemente,
negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo  di  saldo  e'
ridotto di un  importo  pari  agli  impegni  correlati  alle  risorse
accertate  di  cui  al  periodo   precedente,   fermo   restando   il
conseguimento di un saldo non negativo. 
    Art. 9-quater. (Disposizioni concernenti i servizi  di  trasporto
pubblico locale). - 1. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      "e) in caso di sostituzione del  gestore  a  seguito  di  gara,
previsione nei bandi di gara del  trasferimento  senza  soluzione  di
continuita' di tutto il personale dipendente dal gestore  uscente  al
subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in  ogni  caso
al personale il  contratto  collettivo  nazionale  di  settore  e  il
contratto di secondo livello o  territoriale  applicato  dal  gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo
3, paragrafo 3,  secondo  periodo,  della  direttiva  2001/23/CE  del
Consiglio, del  12  marzo  2001.  Il  trattamento  di  fine  rapporto
relativo ai  dipendenti  del  gestore  uscente  che  transitano  alle
dipendenze del soggetto subentrante e' versato all'INPS  dal  gestore
uscente". 
    2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la  parola:
"accertatori" sono aggiunte le seguenti:  ",  previa  verifica  della
possibilita'  di  reimpiegare  efficacemente  con  tali  mansioni  il
personale dipendente dichiarato non idoneo". 
    Art. 9-quinquies. (Modifica all'articolo 27 del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50). - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, il comma 12-quinquies e' abrogato. 
    Art. 9-sexies. (Norme di contrasto  del  fenomeno  degli  incendi
boschivi). - 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge  21  novembre
2000, n.  353,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "I
contratti che costituiscono diritti reali  di  godimento  su  aree  e
immobili situati nelle zone di cui al primo periodo  stipulati  entro
due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate,
entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente. La  disposizione  di
cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai  contratti
di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili". 
    2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000,
n. 353, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma  1  non
si applica al proprietario vittima del  delitto,  anche  tentato,  di
estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la  violenza  o
la minaccia e'  consistita  nella  commissione  di  uno  dei  delitti
previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre  che
la vittima abbia riferito  della  richiesta  estorsiva  all'autorita'
giudiziaria o alla polizia giudiziaria"». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole:  «14  settembre  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «14 settembre 2015»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno  2017
e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il  medesimo  anno,  a
ciascuno  dei  soggetti  di  cui  al  presente  comma   e'   altresi'
riconosciuta la medesima indennita' giornaliera onnicomprensiva  pari
a 30  euro  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'  lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo non  obbligatorio,  per  un
periodo non superiore complessivamente a  quaranta  giorni  in  corso
d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno  2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190". 
    1-ter. All'articolo 1, comma 347, della legge 11  dicembre  2016,
n. 232, le parole: "dell'indennita'" sono sostituite dalle  seguenti:
"delle indennita'"». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 10-bis. (Progetti speciali di prevenzione dei  danni  nella
regione Sardegna). - 1. La disposizione di cui all'articolo 8,  comma
10-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'  prorogata  fino
al 31 dicembre 2019. 
    Art. 10-ter. (Disposizioni  in  materia  di  sviluppo  di  unita'
produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno). - 1. Al  fine
di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle  unita'
produttive dell'Agenzia industrie difesa di  Fontana  Liri,  Messina,
Castellammare  di  Stabia,  Torre  Annunziata  e  Capua,  al   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole:  "ed  e'
organizzata  in  funzione  del  conseguimento  dei   suoi   specifici
obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti:
"per il  conseguimento  dei  suoi  specifici  obiettivi  e  missioni,
nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi' come previsto
dall'articolo 12"; 
      b) all'articolo 2190: 
        1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
        2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di  risanamento  del
sistema costituito dalle unita' produttive di  cui  all'articolo  48,
comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre  2017,  un  piano
industriale triennale, da approvare con decreto  del  Ministro  della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
che individui le  progressive  misure  volte  a  realizzare  sinergie
gestionali nell'ambito della propria attivita'  anche  attraverso  il
conseguimento della complessiva  capacita'  di  operare  dell'Agenzia
medesima secondo  criteri  di  economica  gestione.  Al  termine  del
predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   opera   una   verifica   della
sostenibilita' del sistema industriale dell'Agenzia  e,  in  sede  di
approvazione del nuovo  piano  industriale  triennale,  individua  le
unita' produttive i cui risultati  compromettono  la  stabilita'  del
sistema ed il conseguimento dell'economica  gestione  dell'Agenzia  e
per le quali il Ministero  della  difesa  procede  alla  liquidazione
coatta amministrativa"». 
    All'articolo 11: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, senza ulteriori oneri a  carico  della  finanza  pubblica  e
avvalendosi  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili, provvede a monitorare l'efficacia  e  la  validita'  dei
progetti e delle relative finalita' di cui  al  comma  2,  nonche'  a
valutare ex post la qualita' dei risultati conseguiti»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Al fine  di  realizzare  specifici  interventi  educativi
urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire  il  corretto
sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la
loro inclusione sociale, nelle  more  dell'entrata  in  vigore  delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di  cui  all'articolo
67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli  stessi
sino all'entrata in carica dei nuovi organi  direttivi,  ai  medesimi
istituti e' assegnato un contributo pari a 500.000 euro per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018. 
    4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a  500.000  euro
per  ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107». 
    Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  11-bis.  (Misure  urgenti  per  garantire  lo  svolgimento
dell'anno  scolastico  2017/2018  nelle  aree  colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e 2017). - 1.  Per  consentire  il  regolare  inizio
dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo  e  nelle  altre
regioni  colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016   e   del   2017,
all'articolo 18-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017", ovunque  ricorrono,
sono inserite le seguenti: "e 2017/2018"; 
      b) al comma 2, le parole: "ed euro 15 milioni  nell'anno  2017"
sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017  ed
euro 5 milioni nell'anno 2018"; 
      c) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno
2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro  10  milioni  nell'anno
2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018"; 
      d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: "5 milioni nel 2016"
sono inserite le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018"; 
      e) al comma  5,  lettera  b),  le  parole:  "15  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "10 milioni". 
    Art. 11-ter. (Misure per interventi  di  messa  in  sicurezza  di
edifici scolastici). - 1. Al fine  di  agevolare  la  redistribuzione
delle somme definanziate, relative alla legge 27  dicembre  2002,  n.
289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio  2010,  e  n.
6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni  i  cui
territori sono oggetto dei  definanziamenti,  all'articolo  1,  comma
165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al quarto periodo: 
        1) dopo la parola: "somme" sono inserite le seguenti: ", gia'
disponibili  o   che   si   rendano   disponibili   a   seguito   dei
definanziamenti,"; 
        2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al  comma
160" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime  regioni  i  cui
territori sono oggetto dei definanziamenti"; 
        3) dopo la parola:  "Comitato"  sono  inserite  le  seguenti:
"entro il 31 dicembre 2017"; 
        4) le  parole:  "nonche'  degli  interventi  che  si  rendono
necessari  all'esito  delle  indagini  diagnostiche   sugli   edifici
scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli  che  si  rendono
necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe  dell'edilizia
scolastica" sono soppresse; 
      b) al settimo periodo: 
        1) dopo la parola: "revoca" sono  inserite  le  seguenti:  ",
gia' disponibili o che si rendano disponibili,"; 
        2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017" sono sostituite
dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono  oggetto
dei definanziamenti"; 
      c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le  erogazioni
sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
secondo modalita' operative da definire a stato  di  avanzamento  dei
lavori". 
    2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo sono tenuti  a  trasmettere  le  informazioni
relative agli investimenti  effettuati  al  sistema  di  monitoraggio
opere pubbliche della  Banca  dati  delle  Amministrazioni  pubbliche
(BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
    3. All'articolo 20-bis, comma 1,  del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 161". 
    Art.  11-quater.  (Interventi  urgenti  in  materia  di  edilizia
giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Al fine di  favorire
la piena funzionalita' del sistema giudiziario  nel  Mezzogiorno,  e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  30
milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni dal 2019 al  2025,  da  destinare  ad  interventi
urgenti   connessi   alla   progettazione,   alla   ristrutturazione,
all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie
ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma  1  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 12: 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. A decorrere  dall'anno  2018  la  dotazione  standard  di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e'  determinata  in  modo  che
rimanga costante quando il numero di  studenti  e'  compreso  tra  le
numerosita' minime e massime per  ogni  classe  di  corso  di  studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6»; 
      al comma 3, dopo le parole: «differenti contesti» sono inserite
le seguenti: «economici e  territoriali»,  le  parole:  «puo'  essere
aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «e'  aggiunto»  e  dopo  le
parole: «ripartizione territoriale» sono inserite le seguenti: «,  di
norma a livello regionale,»; 
      al comma 6, le parole: «dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
      il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente  di
ateneo  e'  moltiplicato  per  il  numero  di  studenti  regolarmente
iscritti al corso di studi  da  un  numero  di  anni  accademici  non
superiore alla sua durata normale, cui  si  aggiungono  gli  studenti
iscritti al primo anno fuori corso»; 
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' concesso, per
l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di  euro  e,  a
decorrere dall'anno 2018, un contributo  ordinario  di  euro  250.000
annui  a  copertura  degli  oneri  riferibili  al   pagamento   degli
emolumenti  dei  docenti  dei  corsi  di  perfezionamento   istituiti
dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi
agli insegnamenti individuati  dall'articolo  2  del  medesimo  regio
decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4  milioni  di  euro
per    l'anno     2017,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro  250.000  a  decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
    «Art. 12-bis. (Ulteriori disposizioni per le universita').  -  1.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18  luglio
2011, n. 142, rientrano tra i  fondi  statali  di  incentivazione  le
quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la
quota base, la quota premiale e l'intervento  perequativo  del  fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo  per
la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il  fondo
per  l'edilizia  universitaria   e   per   le   grandi   attrezzature
scientifiche e il fondo per le borse  di  studio  universitarie  post
lauream, in quanto gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14
agosto 1982, n. 590». 
    All'articolo 13, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 1, comma  6-undecies,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º
febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e,  per  la  parte  eccedente,
sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
mediante  la  sottoscrizione  di  obbligazioni   emesse   dall'organo
commissariale di Ilva  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  1  del
2015", dopo le parole: "interventi per il risanamento e  la  bonifica
ambientale" sono inserite le seguenti: "dei siti facenti capo ad Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria" e dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente: "I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni di  cui  al  periodo  precedente  sono  estinti  con  le
modalita' di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91". 
    1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5  gennaio  2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
si attua nel senso che, a seguito  del  trasferimento  dei  complessi
aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti  dalla  sottoscrizione
delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione  del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria nei  limiti  di  quanto
eccedente   gli   investimenti   ambientali   previsti    nell'ambito
dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario  della
procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante
parte, alle ulteriori finalita' previste  dal  medesimo  articolo  3,
comma  1,  per  le  societa'  del  gruppo  Ilva  in   amministrazione
straordinaria». 
    Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di bonifica  ambientale  e
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale  del
comprensorio Bagnoli-Coroglio). - 1. All'articolo 33, comma  12,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  11  novembre  2014,  n.  164,  il  quinto
periodo e' sostituito dal seguente:  "Tale  importo  e'  versato  dal
Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni  del  Commissario
straordinario del Governo, del  Soggetto  Attuatore,  della  curatela
fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme  e  con
le modalita' di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  legge   di
conversione del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  ovvero,  se
successiva, dalla data della conoscenza della  predetta  rilevazione;
per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto
versamento e anche al fine di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma  8,
il  Soggetto  Attuatore  e'  autorizzato  a   emettere   su   mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici
anni". 
    Art.  13-ter.  (Disposizioni   per   l'accesso   al   trattamento
pensionistico  dei  lavoratori  occupati  in  imprese  che  impiegano
amianto). - 1. All'articolo 1, comma 117,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni  2015,  2016,  2017  e
2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel  corso  degli  anni  2015,
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020". 
    2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018" sono sostituite  dalle  seguenti:  "2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018,  2019  e  2020"  e  le  parole:
"entro l'anno 2018" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  l'anno
2020". 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5  milioni  di
euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in  2,1
milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di  euro  per  l'anno
2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di  euro
per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede,  per  l'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a
decorrere   dall'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
medesima legge n. 190 del 2014. 
    4. Agli oneri valutati di cui al comma 3  si  applica  l'articolo
17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «31  luglio  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2018»; 
      al comma 2,  le  parole:  «6  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «18 milioni»; 
      al comma 3: 
        l'alinea e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  maggiori  oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di  euro  per
l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di  euro
per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno  2024  e  a  18
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:»; 
        alla lettera b), le parole: «quanto a 8 milioni di  euro  per
l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66  milioni
di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024»; 
        alla lettera d), le parole: «a  6  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a 18 milioni». 
    Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 15-bis. (Modifica all'articolo 52 della legge  10  febbraio
1953, n. 62). - 1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio  1953,  n.
62, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      "La Commissione puo'  svolgere  attivita'  conoscitiva  e  puo'
altresi' procedere, secondo  modalita'  definite  da  un  regolamento
interno, alla consultazione di rappresentanti  della  Conferenza  dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome  e
delle associazioni di enti  locali,  nonche'  di  rappresentanti  dei
singoli enti territoriali". 
    Art. 15-ter. (Sanzioni ISTAT per i comuni  di  minori  dimensioni
demografiche). - 1. In relazione  alle  disposizioni  concernenti  il
Sistema  statistico  nazionale,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, e in considerazione  della  gravosita'  degli
adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni
demografiche, per i comuni con popolazione  non  superiore  ai  3.000
abitanti le sanzioni di cui  all'articolo  11  del  predetto  decreto
legislativo, relative  alle  inadempienze  nella  trasmissione  delle
rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale  per
il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono  sospese  e,  in
caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30
novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono  completare
ed  inviare  le  rilevazioni  in  questione.  Non  si  fa   luogo   a
restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione. 
    Art. 15-quater. (Disapplicazione  delle  sanzioni  per  i  comuni
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016). - 1. All'articolo 1, comma 462-ter, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, dopo  le  parole:  "nei  confronti"  sono  inserite  le
seguenti: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche'". 
    Art.  15-quinquies.  (Contributo  alle  province  e  alle  citta'
metropolitane). - 1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il  12  luglio  2017,  il
contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis  dell'articolo
20  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'  attribuito  per
l'anno 2017 alla citta' metropolitana di Milano. 
    2. Alle province e alle  citta'  metropolitane  delle  regioni  a
statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56,  e'  attribuito  un
contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui
72 milioni di euro a favore delle province e 28  milioni  di  euro  a
favore delle citta' metropolitane.  Le  risorse  di  cui  al  periodo
precedente sono ripartite secondo criteri e importi da  definire,  su
proposta dell'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI)  e
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  con   decreto   del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine  della
proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il
4  settembre  2017,  attesta  all'UPI,  tramite   posta   elettronica
certificata,  la  necessita'  di   risorse   per   il   perseguimento
dell'equilibrio  di  parte   corrente,   risultante   dal   prospetto
"equilibri di bilancio" di cui all'allegato 9 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle  funzioni  fondamentali.
Tale prospetto e' formulato in coerenza con  lo  schema  di  bilancio
presentato  dallo  stesso  presidente  della   provincia   ai   sensi
dell'articolo 174, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  asseverato  dall'organo  di
revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando  l'integrale
utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di  parte  corrente,
limitatamente  alle  funzioni  fondamentali.  Tale  attestazione   e'
verificata dalla Sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro  dieci  giorni  dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del  contributo
di cui al presente  comma  all'ordine  del  giorno  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, il  decreto  e'  comunque  adottato
tenendo anche conto della stima  dell'equilibrio  corrente  2016,  al
netto  dell'utilizzo  dell'avanzo  sulla  base  degli   ultimi   dati
disponibili relativi all'anno 2016. 
    3. Alla copertura degli oneri di cui  al  comma  2,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede: 
      a)  quanto  a  90  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate
e non piu' dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo  1,  comma
979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme  restano
acquisite all'erario; 
      b)  quanto  a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 15-sexies.  (Intese  regionali  per  la  cessione  di  spazi
finanziari agli enti locali). - 1. In  sede  di  prima  applicazione,
nell'anno 2017, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono rendere disponibili ulteriori  spazi  finanziari  per
gli enti locali del proprio  territorio  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 8, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017,  n.  21,  nell'ambito  delle
intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243. A tal fine ciascuna regione e  provincia  autonoma  comunica,
entro il termine  perentorio  del  30  settembre,  agli  enti  locali
interessati  i  saldi  obiettivo   rideterminati   e   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al  pareggio
di bilancio, con riferimento a ciascun  ente  locale  e  alla  stessa
regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo  9,  comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
    Art.  15-septies.  (Gestione  dei   contenziosi   relativi   agli
interventi per il risanamento  e  lo  sviluppo  dell'area  urbana  di
Reggio Calabria). - 1. E'  a  carico  dei  soggetti  competenti  alla
realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e
di sviluppo dell'area urbana  di  Reggio  Calabria  la  gestione  dei
relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante  dai  medesimi
contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989,  n.  166,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  luglio  1989,  n.  246,  assegnate  al
programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia
degli interventi. 
    Art.  15-octies.  (Disposizioni  per  lo  svolgimento   dell'anno
scolastico 2017/2018). - 1. L'articolo 18-bis, comma 1,  lettera  a),
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  si  interpreta
nel senso che per  necessita'  aggiuntive  si  intendono  sia  quelle
derivanti dall'esigenza di garantire la regolare  prosecuzione  delle
attivita' didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche  di
cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti  dalla
necessita' di garantire una  nuova  sede  di  servizio  al  personale
docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata  con
i contratti collettivi  integrativi  regionali  di  cui  al  medesimo
articolo 18-bis, comma 1, lettera b). 
    2. All'articolo 64 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole:  "2016/2017"  sono  inserite  le
seguenti: "ed il regolare avvio  delle  stesse  nell'anno  scolastico
2017/2018" e le parole: "fino al  31  agosto  2017"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "sino  alla  data  di  effettiva  attivazione   del
contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2017"; 
      b) al comma 3, la parola: "avvio" e' sostituita dalla seguente:
"svolgimento"; 
      c) al comma 4, dopo le parole: "L'acquisizione dei  servizi  di
cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "nelle regioni ove si  sia
verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1"». 
    All'articolo 16, comma 4: 
      al primo periodo, le parole: «per  i  servizi  e  le  attivita'
strettamente  funzionali  all'accoglienza  e   all'integrazione   dei
migranti» sono sostituite dalle seguenti: «che accolgono  richiedenti
protezione internazionale»; 
      al secondo periodo, le parole: «decreto-legge  del  22  ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge  22  dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22  ottobre  2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre»; 
      al terzo  periodo,  le  parole:  «del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione  del  presente
decreto»; 
      al quarto periodo, la parola: «trimestrale» e' soppressa  e  la
parola: «comunica» e' sostituita dalla seguente: «definisce». 
    Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 16-bis. (Contributo per interventi di ripristino e messa in
sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25). - 1. Per lo  sviluppo
dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di  consentire
l'immediata esecuzione degli interventi  di  ripristino  e  messa  in
sicurezza  sulla  tratta  autostradale  A24  e  A25  che  si  rendono
necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009,  del  2016  e
del 2017, e' autorizzato un contributo di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  dal  2021  al  2025  a  favore  della  societa'
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.. 
    2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
    3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in  sicurezza
autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nonche' il contributo di cui  al  presente  articolo  sono  riportati
nell'aggiornamento del  piano  economico-finanziario  della  societa'
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.. 
    Art. 16-ter. (Sistema automatico per la detenzione dei flussi  di
merce in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane). - 1.
Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla
necessita' di garantire la sicurezza, con particolare riferimento  al
centro storico della  citta'  di  Palermo,  capitale  italiana  della
cultura 2018, e  successivamente  alla  citta'  di  Matera,  capitale
europea della cultura 2019, e' autorizzata  la  realizzazione  di  un
sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce  in  entrata
nei  centri  storici  delle  citta'  metropolitane,   attraverso   la
realizzazione di un  ulteriore  modulo  della  Piattaforma  logistica
nazionale digitale (PLN). 
    2. Per la realizzazione  del  sistema  di  cui  al  comma  1,  il
contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 0,5  milioni  di  euro
per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e  di  1,5  milioni  di
euro per il 2019, senza  obbligo  di  cofinanziamento  da  parte  del
soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
stipula con il soggetto attuatore  unico  specifica  convenzione  per
disciplinare l'utilizzo dei fondi. 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5  milioni
di euro per il 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2017-2019,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
    Art. 16-quater.  (Risorse  per  interventi  sulla  rete  stradale
connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria). - 1.  Le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 69, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e quelle assegnate alla societa' ANAS S.p.A.  per  l'adeguamento
di alcuni tratti dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014,  n.  164,  che  a  seguito  dell'attivita'  di  project  review
risultino non piu' necessarie  al  completamento  dei  progetti  sono
destinate dalla societa' ANAS S.p.A. ad interventi  di  miglioramento
della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa'  ANAS
S.p.A. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria. 
    Art. 16-quinquies. (Tavolo per il riordino della  disciplina  dei
servizi automobilistici interregionali di competenza statale).  -  1.
All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo  periodo
sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea  di  competenza
statale, gli  accertamenti  sulla  sussistenza  delle  condizioni  di
sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'articolo 3,  comma
2, lettera g), del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  285,
relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono  validi  fin
quando  non  sia  accertato  il  venir  meno  delle   condizioni   di
sicurezza"; 
      b) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente: 
    "12-bis. Con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,  da
adottare entro il 30 ottobre 2017, e' istituito un tavolo  di  lavoro
finalizzato a individuare i principi e  i  criteri  per  il  riordino
della  disciplina  dei  servizi  automobilistici  interregionali   di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla  tutela  dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati  livelli  di  sicurezza
del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti,  nel
numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   delle
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative  e
del Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che  operi  in
almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti  compensi  di
alcun tipo,  gettoni  ne'  rimborsi  spese.  Dall'istituzione  e  dal
funzionamento del tavolo  di  lavoro  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 
    Art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento  delle
attivita' emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma
e per  l'efficacia  delle  attivita'  di  protezione  civile).  -  1.
All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
le parole: "31 luglio  2017"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2017". 
    2.  In  considerazione  della   complessita'   della   situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi  sismici  di  forte
intensita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  la  durata  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso  in  relazione  ai  successivi
eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del  31  ottobre
2016 e del 20 gennaio 2017, e' prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo
stato di emergenza di cui al primo periodo puo' essere prorogato  con
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  per  un  periodo  massimo
ulteriore di centottanta  giorni.  Conseguentemente,  allo  scopo  di
fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita' di
assistenza  nel  prolungamento  della  fase   di   prima   emergenza,
assicurando le necessarie attivita' senza soluzione  di  continuita',
oltre che per fare fronte all'anticipazione  disposta  ai  sensi  del
comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
come sostituito dal  comma  3  del  presente  articolo,  al  comma  1
dell'articolo  20-ter  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  le
parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle  seguenti:
"fino a 700 milioni di euro". 
    3. All'articolo 28 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
    "13.  Ad  esclusione  degli  interventi  che  sono  ricompresi  e
finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi
per  la  ricostruzione,  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta,  al  trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti  si  provvede  nel  limite
delle risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui  all'articolo  4.  Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di  assicurare  il
proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a  quanto
previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente  decreto,   con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  del  Governo  per   la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
e' assegnata la somma di euro 100  milioni  a  valere  sulle  risorse
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea  di  cui  al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002". 
    4. Al fine di garantire l'omogeneita' operativa  delle  attivita'
funzionali al monitoraggio e  al  coordinamento  delle  attivita'  di
rendicontazione delle  risorse  finanziarie  provenienti  dall'Unione
europea nonche'  di  assicurare  il  completamento  dei  procedimenti
amministrativo-contabili di cui  al  comma  2  dell'articolo  42  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  in  relazione  agli  eventi
sismici che hanno interessato  il  territorio  delle  regioni  Lazio,
Marche,  Umbria  e  Abruzzo  dal  24  agosto  2016,  l'autorizzazione
prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016 e' prorogata fino al 28 febbraio  2019.  Ai  relativi
oneri, quantificati in euro 1.100.000  per  l'anno  2018  e  in  euro
190.000  per  l'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
1,  del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  229  del  2016,  come  incrementata
dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
    5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, le  parole:  "con  le  medesime  modalita',  su  richiesta  delle
amministrazioni interessate," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'  di   impiego   e   la
ripartizione delle risorse". 
    6. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 7, le  parole:  "esclusivamente  per  quelli"  sono
soppresse; 
      b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    "7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi  di
legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle  imposte
e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo
gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito  degli  eventi
sismici verificatisi nei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
    7-ter. Le esenzioni previste dal comma  7-bis  sono  riconosciute
esclusivamente con riguardo alle successioni di persone  fisiche  che
alla data degli eventi sismici si trovavano  in  una  delle  seguenti
condizioni: 
      a) risultavano proprietarie o  titolari  di  diritti  reali  di
godimento relativi  ad  immobili  ubicati  nei  comuni  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; 
      b) risultavano proprietarie o  titolari  di  diritti  reali  di
godimento relativi ad immobili ubicati nei territori  dei  comuni  di
Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,  Fabriano  e  Spoleto   e
dichiarati inagibili  ai  sensi  del  secondo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 1 del presente decreto; 
      c) risultavano proprietarie o  titolari  di  diritti  reali  di
godimento relativi  ad  immobili  distrutti  o  dichiarati  inagibili
ubicati in comuni delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis  del  presente
decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra  i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 
    7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si  applicano
qualora al momento dell'apertura  della  successione  l'immobile  sia
stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 
    7-quinquies. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di
rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione,
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di  registro  o
di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano  i  requisiti
di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della  presente  disposizione.  Con  riguardo  alle
somme  rimborsate  ai  sensi  del  primo  periodo  non  sono   dovuti
interessi". 
    7. Agli oneri derivanti dal comma 6,  lettera  b),  capoversi  da
7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017,
e  agli  oneri  derivanti  dal  comma  6,   lettera   b),   capoverso
7-quinquies, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per
l'anno 2018, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
    Art. 16-septies. (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per  i
comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24
agosto 2016). - 1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli  avanzi
di  amministrazione  per  investimenti  legati  al  recupero  e  alla
sistemazione  di  pubblici  edifici  e  infrastrutture,  all'articolo
43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:
"investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti:
", al  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale  nonche'  al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per  la
popolazione,". 
    Art. 16-octies. (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge
23 dicembre 2014, n. 190). - 1.  All'articolo  1,  comma  665,  della
legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      a) al primo periodo, dopo le parole:  "articolo  9,  comma  17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,"
sono inserite le seguenti: "compresi i titolari di redditi di  lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e  assimilati  a
quelli di lavoro dipendente in relazione  alle  ritenute  subite,"  e
dopo le parole: "al rimborso di quanto indebitamente  versato,"  sono
inserite  le  seguenti:  "nei  limiti  della  spesa  autorizzata  dal
presente comma,"; 
      b) dopo il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "Il
contribuente  che  abbia  tempestivamente  presentato  un'istanza  di
rimborso generica ovvero priva di  documentazione  e,  per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia  presentato  le  dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare  l'istanza  gia'
presentata  con  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del  rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017,  gli  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso,  che
devono essere forniti  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta,  ai
contribuenti che abbiano  tempestivamente  presentato  un'istanza  di
rimborso generica ovvero priva di  documentazione  e,  per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le  dichiarazioni
dei  redditi  e  non  abbiano  provveduto  all'integrazione.  Per   i
contribuenti  titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente   nonche'
titolari di redditi  equiparati  e  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi  modello
740 per le stesse annualita', l'importo  oggetto  di  rimborso  viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in  funzione  delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in  essa  indicate.  In
relazione alle istanze di rimborso  presentate,  qualora  l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive  risorse  stanziate  dal  presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono  stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma"; 
      c) il quarto periodo e' soppresso. 
    Art. 16-novies. (Disposizioni per le  celebrazioni  in  onore  di
Antonio Gramsci). - 1. Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento,  in
particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle  celebrazioni  della
figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo  anno  dalla
sua scomparsa, e' autorizzata la spesa di  350.000  euro  per  l'anno
2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
350.000 euro per l'anno 2017,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
    Art. 16-decies. (Disposizioni concernenti la  ripartizione  delle
quote aggiuntive di tonno rosso). - 1. A  decorrere  dall'anno  2018,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive  di
tonno rosso previste per l'Italia tutte  le  tonnare  fisse  elencate
nell'allegato C al decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 17  aprile  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 26  maggio  2015,  che  presentino  la  relativa
richiesta».