La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al sistema di elezione 
                      della Camera dei deputati 
 
  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  di  seguito  denominato
«decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957»,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 1. -  1.  La  Camera  dei  deputati  e'  eletta  a  suffragio
universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in
un unico turno elettorale. 
  2.  Il  territorio  nazionale  e'   diviso   nelle   circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e  fermo  restando
quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del  territorio
nazionale  sono  costituiti  231  collegi  uninominali  ripartiti  in
ciascuna   circoscrizione   sulla   base   della   popolazione;    le
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono  ripartite,
rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati  nella
tabella A.1 allegata al presente testo unico. 
  3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione  e'
ripartita   in   collegi   plurinominali   costituiti,   di    norma,
dall'aggregazione del territorio di collegi  uninominali  contigui  e
tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di  norma,  un  numero  di
seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. 
  4. Salvi i seggi  assegnati  alla  circoscrizione  Estero  e  fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti  tra
le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai  candidati
che hanno ottenuto il  maggior  numero  di  voti  validi  in  ciascun
collegio  uninominale  e  sono  stati  proclamati  eletti  ai   sensi
dell'articolo  77.  Gli  altri  seggi  sono  assegnati  nei   collegi
plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale,  ai  sensi
degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste». 
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato. 
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di  cui
al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento  generale
della  popolazione,  riportati  dalla  piu'   recente   pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica,  e'  determinato  il
numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna  circoscrizione
nei collegi plurinominali, compresi  i  seggi  spettanti  ai  collegi
uninominali»; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
  4. Il comma 2 dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ogni elettore dispone di  un  voto  da  esprimere  su  un'unica
scheda recante il nome del candidato nel collegio  uninominale  e  il
contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati  nel
collegio plurinominale». 
  5. Il quinto comma dell'articolo  11  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato. 
  6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi  plurinominali»
sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da:
«il proprio statuto» fino a: «n.  13,  e»  sono  soppresse;  dopo  le
parole:  «nei  singoli  collegi  plurinominali»  sono   aggiunte   le
seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»; 
    b)  al  secondo  periodo,  dopo  la  parola:  «organizzato»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche', ove  iscritto  nel  registro  di  cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  28  dicembre   2013,   n.   149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in  mancanza,  una
dichiarazione,  con  la  sottoscrizione  del  legale   rappresentante
autenticata dal notaio, che indichi i  seguenti  elementi  minimi  di
trasparenza: 1) il legale rappresentante del  partito  o  del  gruppo
politico  organizzato,  il  soggetto  che  ha  la   titolarita'   del
contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello  Stato;
2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la  loro
composizione nonche' le relative attribuzioni». 
  7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14-bis. - 1.  I  partiti  o  i  gruppi  politici  organizzati
possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle  liste  da
essi rispettivamente presentate.  Le  dichiarazioni  di  collegamento
devono essere reciproche. 
  2. La dichiarazione di collegamento e'  effettuata  contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di collegamento hanno effetto per tutte le  liste  aventi  lo  stesso
contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in  una  coalizione,  i
partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di  minoranze
linguistiche riconosciute, presenti  in  circoscrizioni  comprese  in
regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, dichiarano  in  quali  dei  collegi  uninominali  della
rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con  altri
partiti o gruppi politici della coalizione. 
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo
14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma
elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della  persona  da
loro indicata come  capo  della  forza  politica.  Restano  ferme  le
prerogative  spettanti  al  Presidente  della  Repubblica  ai   sensi
dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. 
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo
sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma. 
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello  della  votazione,
gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle  liste
ammesse, con un  esemplare  del  relativo  contrassegno,  all'Ufficio
centrale   nazionale,   che,   accertata   la    regolarita'    delle
dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello
della  votazione,  alla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'elenco dei collegamenti ammessi». 
  8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Qualora  la  dichiarazione  che  indica  gli  elementi   minimi   di
trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia  incompleta,  il
Ministero  dell'interno  invita  il  depositante  ad  integrarla  nel
termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»; 
    b) al terzo comma e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Sono  altresi'  sottoposte   all'Ufficio   centrale   nazionale   le
opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero
ad integrare la dichiarazione che individua gli  elementi  minimi  di
trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma». 
  9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole:  «collegi  plurinominali»
sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali». 
  10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «La
dichiarazione  di  presentazione  delle  liste   di   candidati   per
l'attribuzione   dei   seggi   nel   collegio   plurinominale,    con
l'indicazione dei  candidati  della  lista  nei  collegi  uninominali
compresi nel collegio  plurinominale,  deve  essere  sottoscritta  da
almeno 1.500 e da non piu' di 2.000  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale  o,
in caso di  collegio  plurinominale  compreso  in  un  unico  comune,
iscritti nelle sezioni elettorali  di  tale  collegio  plurinominale.
Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno  due  terzi  dei
collegi   plurinominali   della    circoscrizione,    a    pena    di
inammissibilita'»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Nel  caso  di  liste  collegate  tra   loro   ai   sensi
dell'articolo  14-bis,  queste  presentano,  salvo  quanto  stabilito
all'ultimo periodo del presente  comma,  il  medesimo  candidato  nei
collegi uninominali. A tale fine,  l'indicazione  dei  candidati  nei
collegi uninominali deve essere  sottoscritta  per  accettazione  dai
rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le  liste  tra  loro
collegate che presentano  il  candidato.  Nelle  liste  di  candidati
presentate in un collegio  plurinominale  in  cui  partiti  o  gruppi
politici  organizzati  rappresentativi  di   minoranze   linguistiche
riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi
uninominali ai sensi  dell'articolo  14-bis,  comma  2,  queste  sono
indicate  separatamente  e  sono  specificamente   sottoscritte   dai
rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le  liste  tra  loro
collegate»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  I  candidati  nei  collegi  uninominali   accettano   la
candidatura con la sottoscrizione della  stessa.  Ciascuna  lista  e'
tenuta a presentare candidati in  tutti  i  collegi  uninominali  del
collegio  plurinominale,  a  pena  di  inammissibilita'.   Per   ogni
candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo  e  la
data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il  quale  viene
presentato»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della
presentazione, e' composta  da  un  elenco  di  candidati  presentati
secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non  puo'  essere
inferiore alla meta', con arrotondamento  all'unita'  superiore,  dei
seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore
al limite massimo di seggi assegnati al  collegio  plurinominale;  in
ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere  inferiore  a  due
ne'  superiore  a  quattro.  A  pena   di   inammissibilita',   nella
successione  interna  delle  liste  nei  collegi   plurinominali,   i
candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»; 
    e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista  o
coalizione di liste nei  collegi  uninominali  a  livello  nazionale,
nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura  superiore
al 60 per cento, con arrotondamento  all'unita'  piu'  prossima.  Nel
complesso  delle  liste  nei  collegi  plurinominali  presentate   da
ciascuna lista a livello  nazionale,  nessuno  dei  due  generi  puo'
essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore
al  60  per  cento,  con  arrotondamento  all'unita'  piu'  prossima.
L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto  previsto
dal presente  comma,  in  sede  di  verifica  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)». 
  11. L'articolo 19 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 19. -  1.  Nessun  candidato  puo'  presentarsi  con  diversi
contrassegni nei collegi  plurinominali  o  uninominali,  a  pena  di
nullita'. 
  2. Nessun candidato puo' essere incluso  in  liste  con  lo  stesso
contrassegno in piu' di  cinque  collegi  plurinominali,  a  pena  di
nullita'. 
  3.  Nessuno  puo'  essere  candidato  in  piu'   di   un   collegio
uninominale, a pena di nullita'. 
  4. Il candidato in un collegio uninominale puo'  essere  candidato,
con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali,  fino  ad  un
massimo di cinque. 
  5.  Il  candidato  nella  circoscrizione  Estero  non  puo'  essere
candidato  in  alcun  collegio  plurinominale   o   uninominale   del
territorio nazionale. 
  6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale  alla
Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica,  a  pena  di
nullita'». 
  12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo le parole: «collegi  plurinominali»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  i  nomi  dei   candidati   nei   collegi
uninominali» e la parola: «presentate» e' sostituita dalla  seguente:
«presentati»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo  giorno
antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel  proprio
sito internet  il  fac-simile  dei  moduli  con  cui  possono  essere
depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai
commi precedenti». 
  13. All'articolo 21, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  361  del  1957,  dopo  le   parole:   «collegi
plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi  dei
candidati nei collegi uninominali». 
  14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o  gruppi  politici
organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la  dichiarazione
di trasparenza in conformita' all'articolo 14, primo comma; 
    1-ter) ricusa le liste presentate da partiti  o  gruppi  politici
organizzati  che  non  abbiano  depositato   il   proprio   programma
elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis»; 
    b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse; 
    c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole:  «dichiara  non
valide le candidature nei collegi uninominali e»; 
    d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole:  «dichiara  non
valide le candidature nei collegi uninominali e»; 
    e) al numero 6-bis), alinea: 
      1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati  di  ciascuna
lista» sono  inserite  le  seguenti:  «e  dei  candidati  in  ciascun
collegio uninominale»; 
      2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19». 
  15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura  in  un
collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli
altri collegi uninominali della circoscrizione». 
  16. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
  «2) stabilisce, mediante un unico  sorteggio  da  effettuarsi  alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da  assegnare,  in
tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e
alle liste  non  collegate  e  ai  relativi  contrassegni  di  lista,
nonche', per ciascuna coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle
liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalita'
di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis,  ultimo  periodo,  che  sono
inserite, ai fini di cui al periodo  successivo,  in  un  piu'  ampio
riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni
di  ciascuna  lista,  unitamente   ai   nominativi   dei   candidati,
nell'ordine numerico di  cui  all'articolo  18-bis,  comma  3,  e  ai
nominativi dei candidati  nei  collegi  uninominali,  sono  riportati
sulle  schede  di  votazione  e  sui   manifesti   secondo   l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio». 
  17. All'articolo 30, numero 4), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio  plurinominale»
sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei  collegi
uninominali». 
  18. L'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite  a
cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter  allegate  al  presente
testo unico e riproducono in fac-simile i  contrassegni  delle  liste
regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui  all'articolo
24. I contrassegni devono  essere  riprodotti  sulle  schede  con  il
diametro di centimetri tre. 
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi  dei  candidati  nel  collegio
uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale  e'
riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui
il candidato e' collegato. A fianco del  contrassegno,  nello  stesso
rettangolo, sono elencati i  nomi  e  i  cognomi  dei  candidati  nel
collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. 
  3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli  di
ciascuna lista e quello del candidato nel collegio  uninominale  sono
posti all'interno di un rettangolo piu' ampio.  All'interno  di  tale
rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i  contrassegni  delle
liste  nonche'  i  nomi  e  i  cognomi  dei  candidati  nel  collegio
plurinominale sono posti sotto  quello  del  candidato  nel  collegio
uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. 
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome  del
candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla  larghezza
dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i  cognomi
dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e
delle liste  e'  stabilito  con  sorteggio  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 24. 
  5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito  rettangolo,
e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si
esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed
e' espresso per tale lista e per il  candidato  uninominale  ad  essa
collegato.  Se  e'  tracciato  un  segno  sul  nome   del   candidato
uninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso  collegata
e, nel caso di piu' liste collegate, il  voto  e'  ripartito  tra  le
liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio". 
  6. Ogni scheda e'  dotata  di  un  apposito  tagliando  rimovibile,
dotato  di  codice  progressivo  alfanumerico  generato   in   serie,
denominato "tagliando antifrode", che e' rimosso e  conservato  dagli
uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna». 
  19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  annotato  il  codice  progressivo   alfanumerico   del
tagliando antifrode,»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «L'elettore, senza che sia avvicinato  da  alcuno,  esprime  il
voto tracciando  con  la  matita  sulla  scheda  un  segno,  comunque
apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della  lista  e  i
nominativi dei candidati  nel  collegio  plurinominale.  Il  voto  e'
valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel
collegio uninominale»; 
    c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
      «Nei casi in cui il segno  sia  tracciato  solo  sul  nome  del
candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della coalizione in  proporzione  ai  voti  ottenuti  da
ciascuna nel collegio uninominale»; 
    d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna»
sono sostituite dalle seguenti:  «,  stacca  il  tagliando  antifrode
dalla scheda, controlla che  il  numero  progressivo  sia  lo  stesso
annotato prima della consegna  e,  successivamente,  pone  la  scheda
senza tagliando nell'urna». 
  20. L'articolo 59 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 59. - 1. Ai  fini  del  computo  dei  voti  validi  non  sono
considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche». 
  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo  contenente  il
nome e il cognome  del  candidato  nel  collegio  uninominale  e  sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi  dei
candidati nel collegio plurinominale, il voto e'  comunque  valido  a
favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio
uninominale. 
    2. Se l'elettore traccia un segno sul  contrassegno  e  un  altro
segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista
medesima, il voto e' considerato valido a favore  della  lista  e  ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 
    3.  Se  l'elettore  traccia  un  segno,  comunque  apposto,   sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di
una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo»; 
    b) i commi 4 e 5 sono abrogati. 
  22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) al terzo  periodo,  le  parole:  «o  dei  candidati  cui  e'
attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti:  «al  quale
e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»; 
      2)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «di   preferenza»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  ciascun  candidato  nel   collegio
uninominale»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende  altresi'
nota dei voti espressi in favore  del  solo  candidato  nel  collegio
uninominale collegato a piu' liste»; 
    b) al comma 3-bis, le parole:  «di  preferenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «8-bis.  Il  presidente,   preposto   alla   supervisione   delle
operazioni della sezione,  nel  corso  delle  operazioni  di  cui  al
presente articolo, verifica il corretto trattamento delle  schede  da
parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio  di
penne, matite o altri strumenti di  scrittura.  I  rappresentanti  di
lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui  al
precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate  nel
verbale». 
  23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni»  sono
inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole:  «far
riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare». 
  24. All'articolo 71,  primo  comma,  numero  2),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole:   «di
preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel
collegio uninominale». 
  25. L'articolo 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 77. - 1. L'Ufficio  centrale  circoscrizionale,  compiute  le
operazioni di  cui  all'articolo  76,  facendosi  assistere,  ove  lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 
    a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato
nel collegio uninominale; tale cifra e' data  dalla  somma  dei  voti
validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali  del
collegio uninominale; 
    b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale  il  candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita',
e' eletto il candidato piu' giovane di eta'; 
    c) determina la  cifra  elettorale  di  collegio  uninominale  di
ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dalla  somma  dei  voti  validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole  sezioni  elettorali  del
collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli  candidati
nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione  di  cui
all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a
seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio  divide  il  totale  dei
voti validi  conseguiti  da  tutte  le  liste  della  coalizione  nel
collegio uninominale per il numero dei voti  espressi  a  favore  dei
soli candidati nei collegi uninominali,  ottenendo  il  quoziente  di
ripartizione. Divide poi il totale  dei  voti  validi  conseguiti  da
ciascuna lista per tale quoziente.  La  parte  intera  del  quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali  queste  ultime  divisioni  abbiano
dato  i  maggiori  resti,  secondo  l'ordine  decrescente  dei  resti
medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi  in  favore  dei  soli
candidati  nei  collegi  uninominali  collegati  a  piu'   liste   in
coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi  in  favore
della lista rappresentativa di  minoranze  linguistiche  riconosciute
nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature
ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis; 
    d) determina la cifra elettorale  di  collegio  plurinominale  di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali
di collegio uninominale di ciascuna lista; 
    e)  determina  la  cifra  elettorale  percentuale   di   collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dal  quoziente
risultante  dalla  divisione  della  cifra  elettorale  di   collegio
plurinominale di ciascuna lista per il totale  dei  voti  validi  del
rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; 
    f) determina la cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna
lista. Tale cifra e' data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali  di
collegio plurinominale della lista stessa; 
    g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato
nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante
dalla  divisione  della  cifra  elettorale  individuale  di   ciascun
candidato per il totale  dei  voti  validi  del  rispettivo  collegio
uninominale, moltiplicato per cento; 
    h) determina, per ciascuna lista, la  graduatoria  dei  candidati
nei collegi uninominali della circoscrizione non  proclamati  eletti,
disponendoli   nell'ordine   delle   rispettive   cifre    elettorali
individuali percentuali. A parita' di cifre individuali  percentuali,
prevale il  piu'  giovane  di  eta'.  In  caso  di  collegamento  dei
candidati con piu' liste, i  candidati  entrano  a  far  parte  della
graduatoria  relativa  a  ciascuna  delle  liste  con  cui  e'  stato
dichiarato il collegamento; 
    i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale
totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste; 
    l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo  di  estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di  ciascuna  lista
nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione». 
  26. L'articolo 83 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli  estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali,  facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente: 
    a) determina la cifra elettorale  nazionale  di  ciascuna  lista.
Tale   cifra   e'   data   dalla   somma   delle   cifre   elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle  liste
aventi il medesimo contrassegno; 
    b) determina il totale nazionale dei voti validi.  Esso  e'  dato
dalla somma delle  cifre  elettorali  circoscrizionali  di  tutte  le
liste; 
    c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra e'  data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali
nazionali delle liste collegate in coalizione.  Non  concorrono  alla
determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i  voti
espressi a favore delle liste collegate che  abbiano  conseguito  sul
piano nazionale un numero di voti validi inferiore  all'1  per  cento
del totale, fatto salvo, per le liste  rappresentative  di  minoranze
linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e); 
    d) determina la cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna
coalizione di liste. Tale cifra  e'  data  dalla  somma  delle  cifre
elettorali  circoscrizionali  delle  liste  collegate  tra  loro   in
coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo  periodo  della  lettera
c); 
    e) individua quindi: 
      1) le coalizioni di liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 10 per cento  dei  voti  validi  espressi  e  che
comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi  ovvero  una
lista   collegata   rappresentativa   di    minoranze    linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una particolare tutela di  tali  minoranze  linguistiche,  che  abbia
conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in
almeno  due  collegi  uninominali  della  circoscrizione   ai   sensi
dell'articolo 77; 
      2) le singole liste non collegate, o  collegate  in  coalizioni
che non abbiano raggiunto la percentuale di cui  al  numero  1),  che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi, nonche' le singole liste non collegate  e  le  liste
collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la  percentuale  di
cui  al  numero  1),  rappresentative   di   minoranze   linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una particolare tutela di tali minoranze  linguistiche,  che  abbiano
conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in
almeno  due  collegi  uninominali  della  circoscrizione   ai   sensi
dell'articolo 77; 
    f) procede al riparto di 617 seggi; a tale  fine,  detrae  i  231
seggi gia' attribuiti ai  candidati  proclamati  eletti  nei  collegi
uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede
al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole
liste di cui alla lettera e) del presente comma in  base  alla  cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 92, primo comma. A tale  fine  divide  il  totale  delle
cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle  singole
liste di cui alla lettera e) del presente comma  per  il  numero  dei
seggi  da  attribuire,  ottenendo  cosi'  il   quoziente   elettorale
nazionale.   Nell'effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi  la  cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola  lista
per tale quoziente. La parte  intera  del  quoziente  cosi'  ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che  rimangono  ancora  da  attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni  di  liste  o  singole
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori
resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di
parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la  maggiore  cifra
elettorale  nazionale;  a  parita'  di  quest'ultima  si  procede   a
sorteggio; 
    g) procede, per ciascuna coalizione  di  liste,  al  riparto  dei
seggi fra  le  liste  collegate  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonche'  fra
le  liste  collegate  rappresentative   di   minoranze   linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una particolare tutela di tali minoranze  linguistiche,  che  abbiano
conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in
almeno  due  collegi  uninominali  della  circoscrizione   ai   sensi
dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali
delle  liste  ammesse  al  riparto  per  il  numero  di  seggi   gia'
individuato  ai  sensi  della  lettera   f)   del   presente   comma.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale  parte
frazionaria  del  quoziente  cosi'  ottenuto.  Divide  poi  la  cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al  riparto  per  tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta
il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi  che
rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori
resti e, in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste  che  abbiano
conseguito la maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a  parita'  di
quest'ultima si procede a sorteggio; 
    h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste  di  cui
alla lettera e).  A  tale  fine  determina  il  numero  di  seggi  da
attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi
spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3,  comma
1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.
Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali  delle
coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto  per  il
numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,  ottenendo  cosi'
il  quoziente  elettorale  circoscrizionale.   Nell'effettuare   tale
divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del
quoziente  cosi'   ottenuto.   Divide   poi   la   cifra   elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista  per
il  quoziente  elettorale  circoscrizionale,   ottenendo   cosi'   il
quoziente  di  attribuzione.  La  parte  intera  del   quoziente   di
attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a  ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora  da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste  o
singole liste per le quali queste  ultime  divisioni  hanno  dato  le
maggiori parti decimali e, in caso di  parita',  alle  coalizioni  di
liste  o  singole  liste  che  hanno  conseguito  la  maggiore  cifra
elettorale  nazionale;  a  parita'  di  quest'ultima  si  procede   a
sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente  le
coalizioni di  liste  o  singole  liste  alle  quali  e'  stato  gia'
attribuito il numero di seggi  ad  esse  assegnato  a  seguito  delle
operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio  accerta
se il numero  dei  seggi  assegnati  in  tutte  le  circoscrizioni  a
ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di
seggi determinato ai  sensi  della  lettera  f).  In  caso  negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste
o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e,  in
caso di parita' di seggi eccedenti da parte  di  piu'  coalizioni  di
liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi  con  le  altre  coalizioni  di
liste o singole liste  in  ordine  decrescente  di  seggi  eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste  o  singola  lista
nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha  ottenuti  con  le  parti
decimali dei  quozienti  di  attribuzione,  secondo  il  loro  ordine
crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni  di  liste  o  singole
liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano
parti  decimali  dei  quozienti  non  utilizzate.   Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole  liste.  Qualora
nella medesima circoscrizione  due  o  piu'  coalizioni  di  liste  o
singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il
seggio e' attribuito alla coalizione di liste o  alla  singola  lista
con la piu' alta parte decimale del quoziente non  utilizzata  o,  in
caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.
Nel caso in cui non sia possibile attribuire il  seggio  eccedentario
nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano  coalizioni  di
liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non
utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di  liste  o
singola lista eccedentaria, nell'ordine  dei  decimali  crescenti,  a
individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia  possibile
sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una  coalizione  di
liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione.  Nel
caso  in  cui  non  sia  possibile  fare  riferimento  alla  medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da  cedere,  alla  coalizione  di
liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti  i  seggi  nelle
circoscrizioni nelle  quali  li  ha  ottenuti  con  le  minori  parti
decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di  liste  o
singola lista  deficitaria  sono  conseguentemente  attribuiti  seggi
nelle altre  circoscrizioni  nelle  quali  abbia  le  maggiori  parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; 
    i) procede quindi all'attribuzione nelle  singole  circoscrizioni
dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A  tale  fine,
determina il quoziente circoscrizionale  di  ciascuna  coalizione  di
liste dividendo il totale  delle  cifre  elettorali  circoscrizionali
delle liste ammesse alla ripartizione  ai  sensi  della  lettera  g),
primo periodo, per il numero  dei  seggi  assegnati  alla  coalizione
nella circoscrizione ai sensi della lettera  h).  Nell'effettuare  la
divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide quindi  la  cifra  elettorale
circoscrizionale  di  ciascuna  lista  della  coalizione   per   tale
quoziente circoscrizionale.  La  parte  intera  del  quoziente  cosi'
ottenuto rappresenta il numero dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle
liste seguendo la graduatoria decrescente delle  parti  decimali  dei
quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita',  sono  attribuiti  alle
liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di
quest'ultima, si procede a sorteggio.  Esclude  dall'attribuzione  di
cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito  il
numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni  di  cui
alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il  numero  dei
seggi  assegnati  in  tutte  le  circoscrizioni  a   ciascuna   lista
corrisponda al numero dei seggi ad essa  attribuito  ai  sensi  della
lettera g). In  caso  negativo,  procede  alle  seguenti  operazioni,
iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi  eccedenti
e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu'  liste,  da
quella che abbia ottenuto la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale,
proseguendo poi con le altre liste, in ordine  decrescente  di  seggi
eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle  circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei  quozienti,
secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che
non abbiano ottenuto il numero  di  seggi  spettante,  abbiano  parti
decimali dei quozienti non utilizzate.  Conseguentemente,  assegna  i
seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o  piu'
liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il  seggio
e' attribuito  alla  lista  con  la  piu'  alta  parte  decimale  del
quoziente non utilizzata o, in caso  di  parita',  a  quella  con  la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale.  Nel  caso  in  cui  non  sia
possibile  attribuire   il   seggio   eccedentario   nella   medesima
circoscrizione, in quanto non vi siano liste  deficitarie  con  parti
decimali di quozienti non  utilizzate,  l'Ufficio  prosegue,  per  la
stessa lista eccedentaria,  nell'ordine  dei  decimali  crescenti,  a
individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia  possibile
sottrarre  il  seggio  eccedentario  e  attribuirlo  ad   una   lista
deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in  cui  non  sia
possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai  fini  del
completamento delle operazioni precedenti,  fino  a  concorrenza  dei
seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono  sottratti  i
seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con  le  minori
parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie
sono conseguentemente attribuiti  seggi  nelle  altre  circoscrizioni
nelle quali abbiano le  maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di
attribuzione non utilizzate. 
  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a  comunicare  ai  singoli
Uffici centrali circoscrizionali il  numero  dei  seggi  assegnati  a
ciascuna lista. 
  3. Di tutte le operazioni  dell'Ufficio  centrale  nazionale  viene
redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un  esemplare  e'
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la  quale
ne rilascia ricevuta; un altro  esemplare  e'  depositato  presso  la
cancelleria della Corte di cassazione». 
  27. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale,   ricevute   da   parte
dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le  comunicazioni  di  cui
all'articolo  83,  comma  2,  procede  all'attribuzione  nei  singoli
collegi plurinominali dei seggi spettanti alle  liste.  A  tale  fine
l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo  la
somma delle cifre elettorali di collegio di tutte  le  liste  per  il
numero dei seggi da attribuire nel collegio  stesso.  Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte  frazionaria  del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di  ciascuna
lista per tale quoziente di collegio. La parte intera  del  quoziente
cosi' ottenuto  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a
ciascuna lista. I seggi  che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle  parti
decimali dei quozienti cosi'  ottenuti;  in  caso  di  parita',  sono
attribuiti   alle   liste   con   la   maggiore   cifra    elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a  sorteggio.
L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo  precedente  le
liste alle quali e' stato attribuito  il  numero  di  seggi  ad  esse
assegnato  nella  circoscrizione  secondo  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 83, comma 2. Successivamente  l'ufficio  accerta  se  il
numero dei seggi assegnati  in  tutti  i  collegi  a  ciascuna  lista
corrisponda  al  numero   di   seggi   ad   essa   attribuito   nella
circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale  nazionale.  In  caso
negativo, determina la lista  che  ha  il  maggior  numero  di  seggi
eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto
il seggio eccedentario con la minore parte  decimale  del  quoziente;
sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in  cui  e'  stato
ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e
lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero  di  seggi
deficitari e, a parita' di essi, alla lista  che  tra  queste  ha  la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente  che  non  ha  dato   luogo
all'assegnazione  di  seggio;  il  seggio  e'  assegnato  alla  lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui  essa  ha  la  maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non  utilizzata;  ripete
quindi, in successione,  tali  operazioni  sino  all'assegnazione  di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie». 
  28. L'articolo 84 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni  di  cui  agli  articoli
precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale  proclama  eletti  in
ciascun  collegio  plurinominale,  nei  limiti  dei  seggi  ai  quali
ciascuna lista ha diritto,  i  candidati  compresi  nella  lista  del
collegio, secondo l'ordine di presentazione. 
  2. Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero  dei  candidati
presentati in un collegio plurinominale e non  sia  quindi  possibile
attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio
centrale circoscrizionale assegna i  seggi  alla  lista  negli  altri
collegi plurinominali della stessa circoscrizione  in  cui  la  lista
medesima  abbia  la  maggiore  parte  decimale  del   quoziente   non
utilizzata,  procedendo  secondo  l'ordine  decrescente.  Qualora  al
termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare  alla
lista, questi le sono attribuiti negli  altri  collegi  plurinominali
della stessa  circoscrizione  in  cui  la  lista  medesima  abbia  la
maggiore parte decimale del  quoziente  gia'  utilizzata,  procedendo
secondo l'ordine decrescente. 
  3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2  residuino
ancora seggi da assegnare  ad  una  lista,  questi  sono  attribuiti,
nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della
lista nei  collegi  uninominali  non  proclamati  eletti  secondo  la
graduatoria di cui all'articolo 77,  comma  1,  lettera  h).  Qualora
residuino  ancora  seggi  da  assegnare  alla  lista,   questi   sono
attribuiti ai candidati  della  lista  nei  collegi  uninominali  non
proclamati  eletti  nell'ambito  della  circoscrizione,  secondo   la
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). 
  4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3  residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio  centrale  nazionale,
previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
individua la circoscrizione in cui la lista abbia la  maggiore  parte
decimale del quoziente non  utilizzata  e  procede  a  sua  volta  ad
apposita   comunicazione   all'Ufficio   centrale    circoscrizionale
competente.    L'Ufficio    centrale    circoscrizionale     provvede
all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora  al  termine
delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora  seggi
da assegnare alla  lista,  questi  le  sono  attribuiti  nelle  altre
circoscrizioni in  cui  la  stessa  lista  abbia  la  maggiore  parte
decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo  secondo  l'ordine
decrescente. 
  5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4  residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio  plurinominale,
questi  sono  attribuiti,  nell'ambito  del  collegio   plurinominale
originario, alla lista facente parte della medesima coalizione  della
lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del  quoziente
non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite  le
liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si  procede
con le liste facenti parte  della  medesima  coalizione,  sulla  base
delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo  l'ordine
decrescente. Qualora al termine delle  operazioni  di  cui  al  primo
periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista,  questi  sono
attribuiti alle liste facenti parte della medesima  coalizione  negli
altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da  quello
in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale  del  quoziente
non  utilizzata  e  procedendo  secondo  quanto  previsto  dal  primo
periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in  cui
la coalizione abbia la maggiore parte  decimale  del  quoziente  gia'
utilizzata, secondo l'ordine decrescente. 
  6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5  residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista,  questi  sono  attribuiti  ai
candidati della lista nei collegi uninominali non  proclamati  eletti
nelle  altre  circoscrizioni,   secondo   la   graduatoria   di   cui
all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede  con  le
modalita' previste dal comma 4. 
  7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6  residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono  attribuiti  alle
liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria
nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con  le  modalita'
previste dai commi 4 e 5. 
  8. Nell'effettuare le operazioni di cui  ai  precedenti  commi,  in
caso di parita'  della  parte  decimale  del  quoziente,  si  procede
mediante sorteggio. 
  9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata  ai  sensi  del  presente
articolo il presidente dell'Ufficio centrale  circoscrizionale  invia
attestato ai deputati proclamati e  ne  da'  immediata  notizia  alla
segreteria generale della Camera dei deputati  nonche'  alle  singole
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo,  che  la   portano   a
conoscenza del pubblico». 
  29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali e'  proclamato
nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la  minore
cifra elettorale percentuale di collegio  plurinominale,  determinata
ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e  in  uno  o
piu'  collegi  plurinominali   si   intende   eletto   nel   collegio
uninominale». 
  30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  «anche  sopravvenuta,»  sono
inserite le seguenti: «in un collegio  plurinominale»  e  le  parole:
«non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze»  sono
sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di
presentazione»; 
    b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite  dalle  seguenti:
«, 4 e 5»; 
    c)  al  comma  3,  le  parole:  «dei  collegi  uninominali  delle
circoscrizioni   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste   e   Trentino-Alto
Adige/Südtirol» sono sostituite dalle  seguenti:  «attribuito  in  un
collegio uninominale»; 
    d) il comma 3-bis e' abrogato. 
  31. La rubrica del titolo  VI  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  361  del   1957   e'   sostituita   dalla   seguente:
«Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste». 
  32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis) sono abrogati; 
    b) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
  «4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del  Ministero
dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate
alla legge 13 marzo 1980, n. 70»; 
    c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «L'elettore, per votare, traccia un segno con la  matita  copiativa
sul contrassegno del  candidato  da  lui  prescelto  o  comunque  nel
rettangolo che lo contiene. Una scheda  valida  rappresenta  un  voto
individuale». 
  33. L'articolo 93 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  93.  -  1.  Il  Tribunale  di  Aosta,  costituito  ai  sensi
dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le  funzioni
di Ufficio centrale elettorale. 
  2. E' proclamato eletto il candidato che  ha  ottenuto  il  maggior
numero di voti validi. 
  3. In caso di  parita'  e'  proclamato  eletto  il  candidato  piu'
giovane di eta'». 
  34. Gli  articoli  93-bis,  93-ter  e  93-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati. 
  35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 sono  sostituite  dalle  tabelle  A,
A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4,  11,  14,
          16, 17, 18-bis, 20, 21, 22, 24, 30, 58, 59-bis, 68, 70, 71,
          83-bis, 85, 86  e  92  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante (Approvazione del
          testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
          Camera dei deputati), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.139, Supplemento Ordinario del 3-6-1957, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 2. - 1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta»,
          che e' circoscrizione elettorale, e' regolata  dalle  norme
          contenute nel titolo VI del presente testo unico. 
              1-bis - (abrogato)». 
              «Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi  alle
          singole circoscrizioni di cui alla tabella  A  allegata  al
          presente  testo  unico,  e'  effettuata,  sulla  base   dei
          risultati    dell'ultimo    censimento    generale    della
          popolazione, riportati  dalla  piu'  recente  pubblicazione
          ufficiale  dell'Istituto  nazionale  di   statistica,   con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  da  emanare   contestualmente   al
          decreto di convocazione dei comizi. 
              2.  Con  il  medesimo  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica di cui al comma  1,  sulla  base  dei  risultati
          dell'ultimo   censimento   generale   della    popolazione,
          riportati  dalla  piu'  recente   pubblicazione   ufficiale
          dell'Istituto nazionale di statistica,  e'  determinato  il
          numero complessivo  di  seggi  da  attribuire  in  ciascuna
          circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i  seggi
          spettanti ai collegi uninominali. 
              3. - (abrogato)». 
              «Art. 4. 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di
          tutti i cittadini, il  cui  libero  esercizio  deve  essere
          garantito e promosso dalla Repubblica. 
              2. Ogni elettore dispone di un  voto  da  esprimere  su
          un'unica scheda recante il nome del candidato nel  collegio
          uninominale e il contrassegno di ciascuna lista,  corredato
          dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale». 
              «Art.  11.  I  comizi  elettorali  sono  convocati  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  deliberazione
          del Consiglio dei ministri. 
              Lo stesso decreto fissa il giorno della prima  riunione
          della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. 
              Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  non
          oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione. 
              I Sindaci di tutti  i  Comuni  della  Repubblica  danno
          notizia al pubblico del decreto di convocazione dei  comizi
          con speciali avvisi. 
              (abrogato).» 
              «Art. 14. I partiti o i  gruppi  politici  organizzati,
          che intendono presentare liste  di  candidati  nei  collegi
          plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare
          presso il Ministero dell'interno il contrassegno col  quale
          dichiarano di  voler  distinguere  le  liste  medesime  nei
          singoli  collegi  plurinominali  e  nei   singoli   collegi
          uninominali. All'atto del deposito  del  contrassegno  deve
          essere indicata la denominazione del partito o  del  gruppo
          politico organizzato nonche', ove iscritto nel registro  di
          cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre  2013,  n.
          149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2014, n. 13, deve essere  depositato  il  relativo  statuto
          ovvero,   in   mancanza,   una   dichiarazione,   con    la
          sottoscrizione del legale  rappresentante  autenticata  dal
          notaio,  che  indichi  i  seguenti   elementi   minimi   di
          trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o  del
          gruppo  politico  organizzato,  il  soggetto  che   ha   la
          titolarita' del contrassegno depositato e  la  sede  legale
          nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del
          gruppo politico organizzato, la loro  composizione  nonche'
          le relative attribuzioni. 
              I partiti che notoriamente fanno uso di un  determinato
          simbolo sono tenuti a  presentare  le  loro  liste  con  un
          contrassegno che riproduca tale simbolo. 
              Non  e'  ammessa  la  presentazione  di   contrassegni,
          identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
          ovvero  con  quelli  riproducenti   simboli,   elementi   e
          diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente  da
          altri partiti. 
              Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
          confondibilita',     congiuntamente     od     isolatamente
          considerati,  oltre   alla   rappresentazione   grafica   e
          cromatica generale, i simboli riprodotti,  i  singoli  dati
          grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole  o  le
          effigi  costituenti  elementi   di   qualificazione   degli
          orientamenti o finalita' politiche connesse  al  partito  o
          alla forza politica di  riferimento  anche  se  in  diversa
          composizione o rappresentazione grafica. 
              Non  e'  ammessa,   altresi',   la   presentazione   di
          contrassegni effettuata con il solo  scopo  di  precluderne
          surrettiziamente   l'uso   ad   altri   soggetti   politici
          interessati a farvi ricorso. 
              Non e' ammessa inoltre la  presentazione  da  parte  di
          altri   partiti   o   gruppi   politici   di   contrassegni
          riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
          per essere usati tradizionalmente da  partiti  presenti  in
          Parlamento possono trarre in errore l'elettore. 
              Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni
          riproducenti immagini o soggetti religiosi.» 
              «Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei  due  giorni
          successivi alla  scadenza  del  termine  stabilito  per  il
          deposito, restituisce  un  esemplare  del  contrassegno  al
          depositante,   con   l'attestazione    della    regolarita'
          dell'avvenuto deposito. 
              Qualora i  partiti  o  gruppi  politici  presentino  un
          contrassegno  che  non  sia  conforme  alle  norme  di  cui
          all'art.  14,   il   Ministero   dell'interno   invita   il
          depositante a sostituirlo  nel  termine  di  48  ore  dalla
          notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione  che  indica
          gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo  14,
          primo comma,  sia  incompleta,  il  Ministero  dell'interno
          invita il depositante ad integrarla nel termine di  48  ore
          dalla notifica dell'avviso. 
              Sono  sottoposte  all'Ufficio  centrale  nazionale   le
          opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
          Ministero  a  sostituire  il  proprio  contrassegno  o  dai
          depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
          contrassegno  che  ritengano  facilmente  confondibile:   a
          quest'ultimo  effetto,  tutti  i  contrassegni   depositati
          possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi
          abbia presentato un contrassegno  a  norma  degli  articoli
          precedenti. Sono altresi' sottoposte  all'Ufficio  centrale
          nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso
          l'invito del Ministero ad integrare  la  dichiarazione  che
          individua  gli  elementi  minimi  di  trasparenza  di   cui
          all'articolo 14, primo comma. 
              Le opposizioni devono essere  presentate  al  Ministero
          dell'interno entro 48 ore  dalla  sua  decisione  e,  nello
          stesso termine, devono  essere  notificate  ai  depositanti
          delle  liste  che  vi  abbiano  interesse.   Il   Ministero
          trasmette gli  atti  all'Ufficio  centrale  nazionale,  che
          decide entro le successive 48  ore,  dopo  aver  sentito  i
          depositanti delle liste che vi abbiano interesse.» 
              «Art. 17. -  All'atto  del  deposito  del  contrassegno
          presso il Ministero  dell'interno  i  partiti  o  i  gruppi
          politici organizzati debbono  presentare  la  designazione,
          per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo
          e di uno supplente del partito o del gruppo  incaricati  di
          effettuare il  deposito,  al  rispettivo  Ufficio  centrale
          circoscrizionale, delle  liste  di  candidati  nei  collegi
          plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della
          circoscrizione e dei relativi documenti. 
              La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato
          da notaio. Il Ministero  dell'interno  comunica  a  ciascun
          Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni  suddette
          entro il 36° giorno antecedente quello della votazione. 
              2. Con le stesse  modalita'  possono  essere  indicati,
          entro il 33° giorno  antecedente  quello  della  votazione,
          altri rappresentanti supplenti, in numero non  superiore  a
          due,  incaricati  di  effettuare  il  deposito  di  cui  al
          precedente comma, qualora i rappresentanti  precedentemente
          designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto
          sopravvenuto. Il Ministero dell'interno  ne  da'  immediata
          comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui  la
          nuova designazione si riferisce.» 
              «Art. 18-bis. - 1. La  dichiarazione  di  presentazione
          delle liste di candidati per l'attribuzione dei  seggi  nel
          collegio plurinominale,  con  l'indicazione  dei  candidati
          della lista nei collegi uninominali compresi  nel  collegio
          plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno  1.500  e
          da  non  piu'  di  2.000  elettori  iscritti  nelle   liste
          elettorali  di  comuni  compresi  nel   medesimo   collegio
          plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso
          in un unico comune, iscritti nelle  sezioni  elettorali  di
          tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare
          candidature in almeno due terzi dei  collegi  plurinominali
          della circoscrizione, a pena di inammissibilita'.  In  caso
          di scioglimento della Camera dei deputati che  ne  anticipi
          la scadenza di oltre centoventi  giorni,  il  numero  delle
          sottoscrizioni e' ridotto  alla  meta'.  Le  sottoscrizioni
          devono essere  autenticate  da  uno  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 14 della  legge  21  marzo  1990,  n.  53.  La
          candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
          ed autenticata da un sindaco, da un notaio  o  da  uno  dei
          soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo  1990,
          n.   53.   Per    i    cittadini    residenti    all'estero
          l'autenticazione della firma deve essere  richiesta  ad  un
          ufficio diplomatico o consolare. 
              1-bis. Nel caso di liste collegate tra  loro  ai  sensi
          dell'articolo  14-bis,  queste  presentano,  salvo   quanto
          stabilito  all'ultimo  periodo  del  presente   comma,   il
          medesimo candidato nei collegi uninominali.  A  tale  fine,
          l'indicazione dei candidati nei  collegi  uninominali  deve
          essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di
          cui all'articolo 17, di tutte le liste tra  loro  collegate
          che presentano  il  candidato.  Nelle  liste  di  candidati
          presentate in un collegio plurinominale in  cui  partiti  o
          gruppi politici organizzati  rappresentativi  di  minoranze
          linguistiche riconosciute presentano separatamente  proprie
          candidature nei collegi uninominali ai sensi  dell'articolo
          14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e  sono
          specificamente  sottoscritte  dai  rappresentanti,  di  cui
          all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate. 
              2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti  o
          gruppi  politici  costituiti  in  gruppo  parlamentare   in
          entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
          momento della convocazione dei comizi.  In  tali  casi,  la
          presentazione della  lista  deve  essere  sottoscritta  dal
          presidente o dal segretario del partito o  gruppo  politico
          ovvero da uno dei rappresentanti di  cui  all'articolo  17,
          primo  comma.  Il   Ministero   dell'interno   provvede   a
          comunicare a ciascun  Ufficio  elettorale  circoscrizionale
          che la designazione dei rappresentanti comprende  anche  il
          mandato di sottoscrivere la dichiarazione di  presentazione
          delle  liste.  La  firma  del  sottoscrittore  deve  essere
          autenticata da un notaio o da un cancelliere di  tribunale.
          Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i  partiti
          o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche
          che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione  delle
          ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il  Senato
          della Repubblica. 
              2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la
          candidatura con la sottoscrizione  della  stessa.  Ciascuna
          lista e' tenuta a presentare candidati in tutti  i  collegi
          uninominali  del  collegio   plurinominale,   a   pena   di
          inammissibilita'. Per ogni candidato devono essere indicati
          il nome, il cognome, il luogo e  la  data  di  nascita,  il
          codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato. 
              3.  In  ogni  collegio  plurinominale  ciascuna  lista,
          all'atto della presentazione, e' composta da un  elenco  di
          candidati presentati secondo un ordine numerico. Il  numero
          dei candidati non puo' essere  inferiore  alla  meta',  con
          arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al
          collegio plurinominale  e  non  puo'  essere  superiore  al
          limite   massimo   di   seggi   assegnati    al    collegio
          plurinominale; in ogni caso, il numero  dei  candidati  non
          puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena
          di inammissibilita', nella successione interna delle  liste
          nei  collegi  plurinominali,  i  candidati  sono  collocati
          secondo un ordine alternato di genere. 
              3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni
          lista o coalizione  di  liste  nei  collegi  uninominali  a
          livello nazionale,  nessuno  dei  due  generi  puo'  essere
          rappresentato in misura superiore  al  60  per  cento,  con
          arrotondamento  all'unita'  piu'  prossima.  Nel  complesso
          delle  liste  nei  collegi  plurinominali   presentate   da
          ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due  generi
          puo' essere rappresentato nella posizione di  capolista  in
          misura  superiore  al  60  per  cento,  con  arrotondamento
          all'unita'  piu'  prossima.  L'Ufficio  centrale  nazionale
          assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma,
          in sede di verifica dei requisiti di cui  all'articolo  22,
          primo comma, numero 6-bis). 
              3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e'
          allegato un elenco di quattro candidati supplenti,  due  di
          sesso maschile e due di sesso femminile.» 
              «Art.  20.  Le  liste   dei   candidati   nei   collegi
          plurinominali  e  i  nomi   dei   candidati   nei   collegi
          uninominali  devono   essere   presentati,   per   ciascuna
          Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di  appello  o
          del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore  8  del
          trentacinquesimo giorno alle ore 20  del  trentaquattresimo
          giorno antecedenti quello della votazione;  a  tale  scopo,
          per il periodo suddetto,  la  Cancelleria  della  Corte  di
          appello o  del  Tribunale  rimane  aperta  quotidianamente,
          compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
              Insieme  con  le  liste  dei  candidati  devono  essere
          presentati gli atti di accettazione  delle  candidature,  i
          certificati  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali   dei
          candidati e la dichiarazione di presentazione  della  lista
          dei  candidati  firmata,  anche  in  atti   separati,   dal
          prescritto numero di elettori. 
              Tale   dichiarazione   deve   essere   corredata    dei
          certificati, anche  collettivi,  dei  Sindaci  dei  singoli
          Comuni, ai quali  appartengono  i  sottoscrittori,  che  ne
          attestino  l'iscrizione  nelle   liste   elettorali   della
          circoscrizione. 
              I  Sindaci  devono,  nel   termine   improrogabile   di
          ventiquattro   ore   dalla   richiesta,   rilasciare   tali
          certificati. 
              La firma  degli  elettori  deve  avvenire  su  appositi
          moduli  riportanti  il  contrassegno  di  lista,  il  nome,
          cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche'  il
          nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
          deve  essere  autenticata  da  uno  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 14 della legge 21  marzo  1990,  n.  53;  deve
          essere  indicato  il  comune  nelle  cui  liste  l'elettore
          dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto
          al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per  ogni
          sottoscrizione autenticata. 
              Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
          candidati. 
              Nella dichiarazioni di presentazione  della  lista  dei
          candidati deve essere specificato  con  quale  contrassegno
          depositato  presso  il  Ministero  dell'interno  la   lista
          intenda distinguersi. 
              La  dichiarazione  di  presentazione  della  lista  dei
          candidati deve contenere, infine,  la  indicazione  di  due
          delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati  a  fare
          le designazioni previste dall'art. 25. 
              Il Ministero dell'interno, entro il  quarantacinquesimo
          giorno  antecedente  quello  della   votazione,   mette   a
          disposizione nel proprio sito internet  il  fac-simile  dei
          moduli con cui  possono  essere  depositati  le  liste,  le
          dichiarazioni  e  gli  altri  documenti  di  cui  ai  commi
          precedenti.» 
              «Art. 21. - La Cancelleria della Corte di appello o del
          Tribunale circoscrizionale  accerta  l'identita'  personale
          del depositante e, nel caso in cui  si  tratti  di  persona
          diversa da quelle designate ai sensi dell'art.  17,  ne  fa
          esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli  atti,  di
          cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore. 
              Nel medesimo  verbale,  oltre  alla  indicazione  delle
          liste di candidati nei  collegi  plurinominali  presentate,
          dei nomi dei candidati  nei  collegi  uninominali  e  delle
          designazioni del contrassegno e dei delegati,  e'  annotato
          il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria
          stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.» 
              «Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale,  entro
          il giorno successivo alla scadenza  del  termine  stabilito
          per la presentazione delle liste dei candidati: 
                1) ricusa le liste presentate da persone  diverse  da
          quelle designate all'atto del deposito del contrassegno  ai
          sensi dell'art. 17; 
              1-bis) ricusa le liste presentate da partiti  o  gruppi
          politici organizzati che non abbiano depositato lo  statuto
          o  la   dichiarazione   di   trasparenza   in   conformita'
          all'articolo 14, primo comma; 
              1-ter) ricusa le liste presentate da partiti  o  gruppi
          politici organizzati che non abbiano depositato il  proprio
          programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis; 
                2) ricusa le liste contraddistinte  con  contrassegno
          non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
          degli articoli 14, 15 e 16; 
                3) verifica se le liste  siano  state  presentate  in
          termine  e  siano  sottoscritte  dal  numero  di   elettori
          prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
          queste condizioni; riduce al  limite  prescritto  le  liste
          contenenti  un  numero  di  candidati  superiore  a  quello
          stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando  gli
          ultimi nomi, e dichiara non valide le liste  contenenti  un
          numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
          dell'articolo  18-bis  e  quelle  che  non   presentano   i
          requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma; 
                4) dichiara non valide  le  candidature  nei  collegi
          uninominali e cancella dalle liste i  nomi  dei  candidati,
          per i quali manca la prescritta accettazione; 
                5) dichiara non valide  le  candidature  nei  collegi
          uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che
          non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta'
          al giorno delle elezioni, di quelli per  i  quali  non  sia
          stato presentato il certificato  di  nascita,  o  documento
          equipollente, o il certificato di  iscrizione  nelle  liste
          elettorali di un Comune della Repubblica; 
                6) cancella i nomi dei candidati  compresi  in  altra
          lista gia' presentata nella circoscrizione; 
                6-bis) comunica i  nomi  dei  candidati  di  ciascuna
          lista e  dei  candidati  in  ciascun  collegio  uninominale
          all'Ufficio  centrale  nazionale,  il  quale  verifica   la
          sussistenza dei requisiti  di  cui  agli  articoli  18-bis,
          comma 3.1, e 19 e  comunica  eventuali  irregolarita'  agli
          Uffici centrali  circoscrizionali,  che  procedono  per  le
          eventuali modifiche nel modo seguente: 
                  a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
          disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo
          in coda alle liste dei candidati i candidati  dello  stesso
          sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti  di  cui
          all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 
                  b) nel caso  in  cui,  procedendo  ai  sensi  della
          lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
          all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei  posti  rimasti
          vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
          nell'elenco dei candidati  supplenti  di  cui  all'articolo
          18-bis, comma 3-bis; 
                6-ter)  a  seguito   di   eventuale   rinuncia   alla
          candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai
          fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis  e
          di ulteriori  verifiche  prescritte  dalla  legge,  procede
          all'eventuale modifica della composizione delle  liste  dei
          candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: 
                  a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
          disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo
          in coda alle liste dei candidati i candidati  dello  stesso
          sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti  di  cui
          all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 
                  b) nel caso  in  cui,  procedendo  ai  sensi  della
          lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
          all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei  posti  rimasti
          vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
          nell'elenco dei candidati  supplenti  di  cui  all'articolo
          18-bis, comma 3-bis. 
              I  delegati  di   ciascuna   lista   possono   prendere
          cognizione, entro la stessa giornata,  delle  contestazioni
          fatte  dall'ufficio  centrale  circoscrizionale   e   delle
          modificazioni da questo apportate alla lista. 
              L'ufficio centrale circoscrizionale si  riunisce  nuova
          mente  il  giorno  successivo  alle  ore   12   per   udire
          eventualmente  i  delegati   delle   liste   contestate   o
          modificate ed ammettere nuovi documenti nonche'  correzioni
          formali e deliberare in merito. 
              Nel  caso  in  cui  sia  dichiarata   non   valida   la
          candidatura in un collegio  uninominale,  resta  valida  la
          presentazione della lista negli altri  collegi  uninominali
          della circoscrizione.» 
              «Art. 24. - L'ufficio  centrale  circoscrizionale,  non
          appena scaduto il termine stabilito  per  la  presentazione
          dei ricorsi, o,  nel  caso  in  cui  sia  stato  presentato
          reclamo,  non  appena  ricevuta  la   comunicazione   della
          decisione  dell'ufficio  centrale  nazionale,   compie   le
          seguenti operazioni: 
                1) 
                2)  stabilisce,  mediante  un  unico   sorteggio   da
          effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il  numero
          d'ordine da assegnare, in  tutti  i  collegi  plurinominali
          della circoscrizione, alle  coalizioni  e  alle  liste  non
          collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per
          ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle  liste
          della coalizione,  comprese  le  liste  presentate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 18-bis, comma  1-bis,  ultimo
          periodo, che sono inserite,  ai  fini  di  cui  al  periodo
          successivo, in un piu' ampio riquadro che  comprende  anche
          le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista,
          unitamente  ai  nominativi   dei   candidati,   nell'ordine
          numerico  di  cui  all'articolo  18-bis,  comma  3,  e   ai
          nominativi dei  candidati  nei  collegi  uninominali,  sono
          riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
          l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; 
                3)  comunica  ai  delegati  di  lista  le  definitive
          determinazioni adottate; 
                4)  trasmette  immediatamente  alla  prefettura   del
          comune  capoluogo  di  regione  le  liste  ammesse,  con  i
          relativi contrassegni, i  quali  devono  essere  riprodotti
          sulle schede di votazione con  i  colori  del  contrassegno
          depositato  presso  il  Ministero  dell'interno  ai   sensi
          dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per
          l'adempimento di cui al numero 5); 
                5) provvede, per mezzo della  prefettura  del  comune
          capoluogo  di  regione,  alla   stampa   -   su   manifesti
          riproducenti  i  rispettivi  contrassegni  -  delle   liste
          nonche' alla trasmissione di esse  ai  sindaci  dei  comuni
          inclusi nei  collegi  plurinominali  per  la  pubblicazione
          nell'albo pretorio ed in altri  luoghi  pubblici  entro  il
          quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.  Tre
          copie di ciascun  manifesto  devono  essere  consegnate  ai
          presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una  a
          disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
          sala della votazione.» 
              «Art. 30. - 1. Nelle ore antimeridiane del  giorno  che
          precede le elezioni, il Sindaco provvede a  far  consegnare
          al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: 
                1) il  plico  sigillato  contenente  il  bollo  della
          sezione; 
                2) un esemplare  della  lista  degli  elettori  della
          sezione,   autenticata   dalla    Commissione    elettorale
          mandamentale, e un estratto di tale lista,  autenticato  in
          ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario  comunale,  per
          l'affissione nella sala della votazione; 
                3) l'elenco degli elettori della  sezione  che  hanno
          dichiarato di voler votare nel  luogo  di  cura  dove  sono
          degenti, a norma dell'art. 51; 
                4) tre copie del manifesto contenente  le  liste  dei
          candidati del collegio plurinominale  e  i  nominativi  dei
          candidati nei  collegi  uninominali:  una  copia  rimane  a
          disposizione dell'Ufficio  elettorale  e  le  altre  devono
          essere affisse nella sala della votazione; 
                5) i verbali di nomina degli scrutatori; 
                6)  le  designazioni  dei  rappresentanti  di  lista,
          ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 
                7) i pacchi delle schede che al  sindaco  sono  stati
          trasmessi sigillati  dalla  Prefettura,  con  l'indicazione
          sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 
                8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; 
                9) una cassetta o scatola per la conservazione  delle
          schede autenticate da consegnare agli elettori; 
                10) un congruo numero  di  matite  copiative  per  la
          espressione del voto.» 
              «Art.  58.   -   Riconosciuta   l'identita'   personale
          dell'elettore,  il  presidente  estrae  dalla  cassetta   o
          scatola  una  scheda  e,  annotato  il  codice  progressivo
          alfanumerico   del   tagliando   antifrode,   la   consegna
          all'elettore opportunamente  piegata  insieme  alla  matita
          copiativa. 
              L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
          il voto tracciando con la matita  sulla  scheda  un  segno,
          comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno
          della lista e  i  nominativi  dei  candidati  nel  collegio
          plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e  ai
          fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. 
              Nei casi in cui il segno sia tracciato  solo  sul  nome
          del candidato nel collegio uninominale, i voti sono  validi
          a favore della lista e ai fini dell'elezione del  candidato
          nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste  collegate
          in coalizione, i voti sono ripartiti  tra  le  liste  della
          coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna  nel
          collegio uninominale. 
              3. Compiuta l'operazione di voto,  l'elettore  consegna
          al presidente la scheda chiusa e la matita.  Il  presidente
          constata la chiusura della scheda e,  ove  questa  non  sia
          chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo  rientrare
          in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
          bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice  con
          quello  scritto  sulla  lista;  ne   distacca   l'appendice
          seguendo  la  linea  tratteggiata,  stacca   il   tagliando
          antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo
          sia  lo   stesso   annotato   prima   della   consegna   e,
          successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna. 
              4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta  che  l'elettore
          ha votato, apponendo la propria firma accanto  al  nome  di
          lui nella apposita colonna della lista sopraindicata. 
              5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero,
          di bollo o della firma  dello  scrutatore  non  sono  poste
          nell'urna, e gli elettori che  le  abbiano  presentate  non
          possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente  dal
          presidente e  da  almeno  due  scrutatori  ed  allegate  al
          processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
          elettori  che,  dopo  ricevuta  la  scheda,  non  l'abbiano
          riconsegnata.» 
              «Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un  segno  sul
          rettangolo contenente il nome e il  cognome  del  candidato
          nel collegio uninominale e  sul  rettangolo  contenente  il
          contrassegno della lista e i nominativi dei  candidati  nel
          collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore
          della lista e  ai  fini  dell'elezione  del  candidato  nel
          collegio uninominale. 
              2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un
          altro  segno  sulla  lista  di   candidati   nel   collegio
          plurinominale della lista medesima, il voto e'  considerato
          valido a favore della lista e  ai  fini  dell'elezione  del
          candidato nel collegio uninominale. 
              3. Se l'elettore traccia un  segno,  comunque  apposto,
          sul  rettangolo  contenente  il  nome  e  il  cognome   del
          candidato  nel  collegio  uninominale  e  un  segno  su  un
          rettangolo contenente il contrassegno di una lista  cui  il
          candidato non e' collegato, il voto e' nullo. 
              4. - (abrogato). 
              5. - (abrogato). 
              6. Ogni altro modo di espressione  del  voto,  difforme
          dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e
          al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso  in
          cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o  di
          rendere riconoscibile il voto." 
              «Art. 68. - 1. 
              2. 
              3. Compiute le operazioni di cui  all'articolo  67,  il
          presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
          Uno  scrutatore   designato   mediante   sorteggio   estrae
          successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna  al
          presidente. Questi enuncia ad  alta  voce  il  contrassegno
          della lista a cui e' stato attributo il voto e  il  cognome
          del candidato al quale e' attribuito il voto per l'elezione
          nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda  ad  altro
          scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
          dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun  candidato
          nel collegio uninominale. Prende  altresi'  nota  dei  voti
          espressi  in  favore  del  solo  candidato   nel   collegio
          uninominale collegato a piu' liste. 
              3-bis. Il segretario proclama ad alta voce  i  voti  di
          lista  e  i  voti  di  ciascun   candidato   nel   collegio
          uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti
          sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla  quale
          sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda
          non contiene alcuna espressione di voto,  sul  retro  della
          scheda  stessa  viene  subito  impresso  il  timbro   della
          sezione. 
              4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda  se  quella
          precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
          o scatola, dopo spogliato il voto. 
              5. 
              6.  Le  schede  possono  essere  toccate  soltanto  dai
          componenti del seggio. 
              7.  Il  numero  totale  delle  schede  scrutinate  deve
          corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
          presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
          delle cifre segnate nelle varie  colonne  del  verbale  col
          numero  degli  iscritti,  dei  votanti,  dei  voti   validi
          assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche,  delle
          schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
          contestati, verificando la congruita' dei  dati  e  dandone
          pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. 
              8.  Tutte  queste  operazioni  devono  essere  compiute
          nell'ordine indicato; del compimento  e  del  risultato  di
          ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale. 
              8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione  delle
          operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui
          al presente  articolo,  verifica  il  corretto  trattamento
          delle schede da parte degli scrutatori  e  del  segretario,
          evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti
          di scrittura. I rappresentanti di lista  possono  segnalare
          al presidente eventuali violazioni  di  cui  al  precedente
          periodo, che devono obbligatoriamente essere  annotate  nel
          verbale.» 
              «Art. 70. - Salve le disposizioni di cui agli  articoli
          58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede  che
          presentino scritture  o  segni  chiaramente  riconoscibili,
          tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
          abbia voluto far identificare il proprio voto. 
              Sono, altresi', nulli i voti contenuti  in  schede  che
          non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino
          la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.» 
              «Art. 71.  -  Il  presidente,  udito  il  parere  degli
          scrutatori: 
                1) pronunzia in via provvisoria, facendolo  risultare
          dal verbale,  salvo  il  disposto  dell'art.  87,  sopra  i
          reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno
          alle operazioni della sezione, nonche' sulla  nullita'  dei
          voti; 
                2) decide, in via  provvisoria,  sull'assegnazione  o
          meno  dei  voti  contestati  per  qualsiasi  causa  e,  nel
          dichiarare il  risultato  dello  scrutinio,  da'  atto  del
          numero dei voti di lista e dei voti  di  ciascun  candidato
          nel   collegio   uninominale   contestati   ed    assegnati
          provvisoriamente  e  di  quello  dei  voti   contestati   e
          provvisoriamente  non  assegnati,  ai  fini  dell'ulteriore
          esame da compiersi dall'Ufficio  centrale  circoscrizionale
          ai sensi del n. 2) dell'art. 76. 
              I voti contestati debbono essere  raggruppati,  per  le
          singole liste e per i  singoli  candidati,  a  seconda  dei
          motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
          descritti. 
              Le schede corrispondenti ai voti nulli o  contestati  a
          qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
          ultimi provvisoriamente assegnati o  non  assegnati,  e  le
          carte relative ai reclami ed alle  proteste  devono  essere
          immediatamente vidimate dal  presidente  e  da  almeno  due
          scrutatori.» 
              «Art. 83-bis - 1. L'Ufficio centrale  circoscrizionale,
          ricevute  da   parte   dell'Ufficio   elettorale   centrale
          nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2,
          procede all'attribuzione nei singoli collegi  plurinominali
          dei seggi spettanti  alle  liste.  A  tale  fine  l'Ufficio
          determina il quoziente elettorale di collegio dividendo  la
          somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le  liste
          per il numero dei seggi da attribuire nel collegio  stesso.
          Nell'effettuare   tale   divisione    non    tiene    conto
          dell'eventuale  parte  frazionaria  del  quoziente.  Divide
          quindi la cifra elettorale di collegio  di  ciascuna  lista
          per  tale  quoziente  di  collegio.  La  parte  intera  del
          quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
          assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
          attribuire  sono   assegnati   alle   liste   seguendo   la
          graduatoria decrescente delle parti decimali dei  quozienti
          cosi' ottenuti; in caso di parita',  sono  attribuiti  alle
          liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale;  a
          parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.  L'Ufficio
          esclude dall'attribuzione di cui al periodo  precedente  le
          liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi  ad
          esse   assegnato   nella    circoscrizione    secondo    la
          comunicazione   di   cui   all'articolo   83,   comma    2.
          Successivamente l'Ufficio accerta se il  numero  dei  seggi
          assegnati in tutti i collegi a ciascuna  lista  corrisponda
          al numero di seggi ad essa attribuito nella  circoscrizione
          dall'Ufficio  elettorale  centrale   nazionale.   In   caso
          negativo, determina la lista che ha il  maggior  numero  di
          seggi eccedentari e, a parita' di essi, la  lista  che  tra
          queste ha ottenuto il seggio  eccedentario  con  la  minore
          parte decimale del quoziente; sottrae quindi  il  seggio  a
          tale lista nel collegio in cui e'  stato  ottenuto  con  la
          minore parte decimale dei quozienti di  attribuzione  e  lo
          assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero  di
          seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista  che  tra
          queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che  non
          ha dato luogo all'assegnazione  di  seggio;  il  seggio  e'
          assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale
          in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente  di
          attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione,
          tali operazioni sino  all'assegnazione  di  tutti  i  seggi
          eccedentari alle liste deficitarie. 
              2.  Di  tutte  le  operazioni   dell'Ufficio   centrale
          circoscrizionale  viene  redatto,  in  duplice   esemplare,
          apposito verbale: un esemplare e' rimesso  alla  Segreteria
          generale della Camera dei deputati, la  quale  ne  rilascia
          ricevuta;  un  altro  esemplare  e'  depositato  presso  la
          cancelleria della Corte di cassazione.» 
              «Art. 85. - 1.  Il  deputato  eletto  in  piu'  collegi
          plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale la lista
          cui appartiene  ha  ottenuto  la  minore  cifra  elettorale
          percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi
          dell'articolo 77, comma 1, lettera e). 
              1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale  e
          in uno o piu' collegi plurinominali si intende  eletto  nel
          collegio uninominale.» 
              «Art. 86. -  1.  Il  seggio  che  rimanga  vacante  per
          qualsiasi  causa,  anche  sopravvenuta,  in   un   collegio
          plurinominale  e'  attribuito,  nell'ambito  del   medesimo
          collegio plurinominale, al candidato primo dei non  eletti,
          secondo l'ordine di presentazione. 
              2. Nel caso in cui una  lista  abbia  gia'  esaurito  i
          propri  candidati  si  procede  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5. 
              3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito
          in  un  collegio  uninominale  si   procede   ad   elezioni
          suppletive. 
              3-bis - (abrogato). 
              4. Alle elezioni suppletive si  procede  ai  sensi  dei
          commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo  unico  delle
          leggi  recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato   della
          Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
          n. 533, in quanto applicabili.» 
              «Art. 92. - L'elezione uninominale nel Collegio  «Valle
          d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo
          7 settembre 1945, n. 545, e'  regolata  dalle  disposizioni
          dei precedenti articoli, in quanto applicabili,  e  con  le
          modificazioni seguenti: 
                1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato; 
                1-bis) (abrogato). 
                2)  la   candidatura   deve   essere   proposta   con
          dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da  non
          meno di 300 e non piu' di 600  elettori  del  collegio.  In
          caso di scioglimento  della  Camera  dei  deputati  che  ne
          anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il  numero
          delle sottoscrizioni della dichiarazione e'  ridotto  della
          meta'; 
                2-bis) (abrogato). 
                3)  la  dichiarazione   di   candidatura   dev'essere
          depositata, dalle ore 8 del  trentacinquesimo  giorno  alle
          ore 20 del  trentaquattresimo  giorno  anteriore  a  quello
          dell'elezione,  insieme  con  il  contrassegno  di  ciascun
          candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; 
                4) la votazione ha luogo con scheda stampata  a  cura
          del Ministero  dell'interno  secondo  il  modello  previsto
          dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo  1980,  n.
          70; 
              L'elettore, per votare, traccia un segno con la  matita
          copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o
          comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda  valida
          rappresenta un voto individuale.»