IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in
particolare l'articolo 33; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e  in
particolare l'articolo 3; 
  Vista la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri   concernenti
l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle
calzature destinate alla vendita al consumatore; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 97  del  26  aprile  1996,  e  successive  modificazioni,  recante
l'attuazione della direttiva 94/11/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  concernente  l'etichettatura  dei  materiali  usati  nelle
principali componenti  delle  calzature  destinate  alla  vendita  al
consumatore; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle  denominazioni  delle
fibre  tessili  e   all'etichettatura   e   al   contrassegno   della
composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga  la  direttiva
73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo  e  del
Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE; 
  Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante  disciplina  della
denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  194,  recante
attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle  denominazioni  del
settore tessile; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Ritenuto opportuno di dover emanare in un quadro omogeneo le  norme
sanzionatorie per  la  violazione  delle  disposizioni  recate  dalla
citata direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura  dei  materiali
usati nelle principali  componenti  delle  calzature  destinate  alla
vendita al consumatore, nonche' del citato regolamento  n.  1007/2011
in materia di denominazioni delle fibre tessili  ed  etichettatura  e
contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2017; 
  Acquisito il parere espresso  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 27 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione  delle  disposizioni  di  cui  alla   direttiva   94/11/CE
concernente l'etichettatura  dei  materiali  usati  nelle  principali
componenti delle calzature destinate alla vendita al  consumatore  ed
al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo  alle  denominazioni  delle
fibre  tessili  e   all'etichettatura   e   al   contrassegno   della
composizione fibrosa dei prodotti tessili. 
  2. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di  sicurezza
generale dei prodotti e pratiche  commerciali  scorrette  di  cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206,   e   successive
modificazioni, recante Codice del consumo. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - L'articolo 33 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234
          (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia   alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
                «Art.  33  (Delega  al  Governo  per  la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31.». 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 9  luglio  2015,
          n.  114  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2014),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
                «Art.  3  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea).  -  Il  Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera  d),
          della medesima legge, entro due anni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni   recanti
          sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di
          obblighi contenuti in  direttive  europee  attuate  in  via
          regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
          europea pubblicati alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  per  le  quali  non  sono  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.». 
              - La direttiva 94/11/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23  marzo  1994,  sul  ravvicinamento  delle
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli  Stati   membri   concernenti   l'etichettatura   dei
          materiali usati nelle principali componenti delle calzature
          destinate alla vendita al consumatore e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 19 aprile 1994, n. L 100. 
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato 11  aprile  1996,  recante  l'attuazione
          della direttiva  94/11/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente l'etichettatura dei  materiali  usati
          nelle principali componenti delle calzature destinate  alla
          vendita  al  consumatore,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996. 
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato 30 gennaio  2001,  recante  modifica  al
          decreto dell'11 aprile 1996, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1007/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27  settembre  2011,  relativo
          alle denominazioni delle fibre tessili e  all'etichettatura
          e al contrassegno della composizione fibrosa  dei  prodotti
          tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e
          le  direttive  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio
          96/73/CE e 2008/121/CE  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  18
          ottobre 2011, n. L 272. 
              - La legge 26 novembre 1973, n. 883  (Disciplina  della
          denominazione e della etichettatura dei prodotti  tessili),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio  1974,  n.
          7. 
              - Il  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  194,
          recante attuazione della direttiva 96/74/CE  relativa  alle
          denominazioni  del  settore  tessile  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689  recante  modifiche
          al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
          recante Codice del consumo, a norma dell'articolo  7  della
          legge 29 luglio 2003, n. 229 e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi della direttiva  94/11/CE
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1007/2011 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
          settembre 2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.