IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo
17, comma 1, lettera l); 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e,  in
particolare, gli articoli 18 e 22; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,   e,   in
particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,  in
particolare, l'articolo 55-septies, comma 5-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'articolo 4, comma 10-bis; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle
fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti  in  caso  di
assenza per malattia»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo
dei lavoratori da  parte  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  12  e  seguenti,   del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 11  novembre  1983,  n.  638»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
18 aprile 1996, recante  «Integrazioni  e  modificazioni  al  decreto
ministeriale  15  luglio  1986  concernente  le  visite  mediche   di
controllo dei lavoratori da parte dei  medici  iscritti  nelle  liste
speciali dell'INPS», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  aprile
1996, n. 99; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12  ottobre  2000,  recante  «Integrazioni  e  modifiche  al  decreto
ministeriale 18 aprile 1996 concernente la  disciplina  delle  visite
mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  12  e
seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.  463,  convertito,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto  15
luglio  1986,  concernente  le  visite  mediche  di   controllo   dei
lavoratori  da  parte  dell'Istituto   nazionale   della   previdenza
sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2016
con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2016 con cui al  Ministro  senza  portafoglio  On.  dott.ssa
Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
gennaio  2017  recante  «Delega  di  funzioni   al   Ministro   senza
portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
pubblica amministrazione»; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  reso  nell'Adunanza  della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017; 
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  con
nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha  dato
riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Richiesta della visita di controllo 
 
  1. La visita fiscale puo' essere richiesta, dal  datore  di  lavoro
pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio  per  malattia
del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo
a disposizione dall'INPS. 
  2.  L'INPS  procede,  conseguentemente,  mediante  appositi  canali
telematici,  all'assegnazione  tempestiva  della  visita  ai   medici
incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. 
  3. La visita puo' essere  disposta  nei  confronti  dei  dipendenti
pubblici anche  su  iniziativa  dell'INPS,  nei  casi  e  secondo  le
modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto
di quanto previsto all'articolo 2. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  lettera
          l), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche): 
              «Art. 17. Riordino della  disciplina  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
              1.  I  decreti  legislativi  per  il   riordino   della
          disciplina in  materia  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni   pubbliche   e   connessi    profili    di
          organizzazione amministrativa  sono  adottati,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi,  che  si  aggiungono  a  quelli  di  cui
          all'articolo 16: 
              a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche  di
          meccanismi  di  valutazione   finalizzati   a   valorizzare
          l'esperienza professionale acquisita da  coloro  che  hanno
          avuto rapporti di lavoro flessibile con le  amministrazioni
          pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei  servizi
          prestati presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli
          organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia  di
          un adeguato accesso dall'esterno; 
              c)   svolgimento   dei   concorsi,   per    tutte    le
          amministrazioni  pubbliche,  in   forma   centralizzata   o
          aggregata,  con  effettuazione  delle   prove   in   ambiti
          territoriali sufficientemente ampi  da  garantire  adeguate
          partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
          procedura concorsuale, e con  applicazione  di  criteri  di
          valutazione   uniformi,    per    assicurare    omogeneita'
          qualitativa  e  professionale  in   tutto   il   territorio
          nazionale  per  funzioni   equivalenti;   revisione   delle
          modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con
          la  predisposizione  di   strumenti   volti   a   garantire
          l'effettiva  segretezza  dei   temi   d'esame   fino   allo
          svolgimento delle relative prove, di misure di  pubblicita'
          sui temi  di  concorso  e  di  forme  di  preselezione  dei
          componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per  il
          reclutamento del personale  degli  enti  locali  a  livello
          provinciale; definizione di limiti assoluti e  percentuali,
          in relazione al numero dei posti banditi,  per  gli  idonei
          non vincitori; riduzione dei  termini  di  validita'  delle
          graduatorie;  per  le  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla  data  di
          approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al
          presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424  e
          425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
          limiti  di  finanza  pubblica,  l'introduzione   di   norme
          transitorie finalizzate esclusivamente  all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici, le  cui  graduatorie  siano
          state approvate e pubblicate entro la data  di  entrata  in
          vigore della presente legge; 
              e) previsione dell'accertamento della conoscenza  della
          lingua inglese  e  di  altre  lingue,  quale  requisito  di
          partecipazione al concorso o titolo  di  merito  valutabile
          dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita'  definite
          dal bando anche in relazione ai posti da coprire; 
              f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca,  in
          attuazione di quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  7,
          della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  e  dall'articolo  17,
          comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
          modificazioni; 
              g) introduzione di un  sistema  informativo  nazionale,
          finalizzato alla formulazione di indirizzi  generali  e  di
          parametri  di  riferimento  in  grado   di   orientare   la
          programmazione delle assunzioni  anche  in  relazione  agli
          interventi  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento  e
          di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione  alle
          assunzioni  del  personale  appartenente   alle   categorie
          protette; 
              h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
          e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
          all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto  tecnico  ai
          fini dell'attuazione delle lettere g)  e  i)  del  presente
          comma, delle  funzioni  di  controllo  sull'utilizzo  delle
          prerogative sindacali,  nonche'  di  funzioni  di  supporto
          tecnico alle amministrazioni rappresentate  nelle  funzioni
          di misurazione e  valutazione  della  performance  e  nelle
          materie  inerenti  alla  gestione  del  personale,   previa
          stipula di  apposite  convenzioni,  e  rafforzamento  della
          funzione  di  assistenza  ai  fini   della   contrattazione
          integrativa; concentrazione delle  sedi  di  contrattazione
          integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
          potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
          definizione dei termini e delle  modalita'  di  svolgimento
          della funzione di consulenza in materia  di  contrattazione
          integrativa;  definizione  delle  materie   escluse   dalla
          contrattazione integrativa anche al fine di  assicurare  la
          semplificazione  amministrativa,  la   valorizzazione   del
          merito e la parita' di trattamento tra categorie  omogenee,
          nonche' di accelerare le procedure negoziali; 
              l)  riorganizzazione  delle  funzioni  in  materia   di
          accertamento medico-legale sulle assenze dal  servizio  per
          malattia dei dipendenti  pubblici,  al  fine  di  garantire
          l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   della   relativa
          competenza e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   per   l'effettuazione   degli
          accertamenti,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   per   la
          quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
          definizione delle modalita' d'impiego del personale  medico
          attualmente adibito alle predette funzioni, senza  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  la  previsione  del
          prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
          10-bis,  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e successive modificazioni; 
              m)  definizione  di  obiettivi  di  contenimento  delle
          assunzioni,   differenziati   in   base   agli    effettivi
          fabbisogni; 
              n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
          di lavoro delle persone con disabilita' di cui  alla  legge
          12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, di una Consulta  nazionale,  composta  da
          rappresentanti delle amministrazioni pubbliche  centrali  e
          territoriali,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, dei sindacati  maggiormente  rappresentativi  e  delle
          associazioni di categoria, con il compito di: 
              1)  elaborare  piani  per  ottemperare  agli   obblighi
          derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
              2) prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione
          degli  accomodamenti  ragionevoli  nei  luoghi  di   lavoro
          previsti  dall'articolo  3,  comma   3-bis,   del   decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
              3) monitorare e controllare l'obbligo  di  trasmissione
          annuale  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  alla
          Consulta, al Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche  sociali  nonche'  al  centro  per
          l'impiego territorialmente competente  della  comunicazione
          relativa ai posti  riservati  ai  lavoratori  disabili  non
          coperti e di un programma relativo a tempi e  modalita'  di
          copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa
          vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in  materia  di
          assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
              o) disciplina delle forme  di  lavoro  flessibile,  con
          individuazione  di  limitate   e   tassative   fattispecie,
          caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
          rapporto di lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni
          pubbliche e con le esigenze organizzative e  funzionali  di
          queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato; 
              q) progressivo  superamento  della  dotazione  organica
          come limite alle assunzioni  fermi  restando  i  limiti  di
          spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita'; 
              r)  semplificazione   delle   norme   in   materia   di
          valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento  del
          merito e di premialita'; razionalizzazione  e  integrazione
          dei sistemi di valutazione, anche al  fine  della  migliore
          valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi  distinti
          per    la    misurazione    dei     risultati     raggiunti
          dall'organizzazione e dei risultati raggiunti  dai  singoli
          dipendenti;  potenziamento  dei  processi  di   valutazione
          indipendente del  livello  di  efficienza  e  qualita'  dei
          servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
          degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
          a standard di  riferimento  e  confronti;  riduzione  degli
          adempimenti in materia di programmazione  anche  attraverso
          una  maggiore  integrazione  con  il  ciclo  di   bilancio;
          coordinamento della disciplina in materia di valutazione  e
          controlli interni; previsione di forme  di  semplificazione
          specifiche   per   i   diversi   settori   della   pubblica
          amministrazione; 
              s) introduzione di norme in materia di  responsabilita'
          disciplinare  dei  pubblici   dipendenti   finalizzate   ad
          accelerare  e  rendere  concreto  e  certo  nei  tempi   di
          espletamento  e  di  conclusione  l'esercizio   dell'azione
          disciplinare; 
              z) al fine di  garantire  un'efficace  integrazione  in
          ambiente di lavoro di  persone  con  disabilita'  ai  sensi
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della  nomina,
          da parte delle amministrazioni pubbliche con  piu'  di  200
          dipendenti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica e con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, di un responsabile  dei
          processi  di  inserimento,  definendone   i   compiti   con
          particolare riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento
          ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione  dell'obbligo
          di trasmissione  annuale  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e  la
          pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  oltre  che  al  centro  per   l'impiego
          territorialmente competente, non solo  della  comunicazione
          relativa alle scoperture di posti riservati  ai  lavoratori
          disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
          a tempi e modalita' di copertura  della  quota  di  riserva
          prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei  vincoli
          normativi  assunzionali  delle  amministrazioni  pubbliche,
          nonche' previsione di  adeguate  sanzioni  per  il  mancato
          invio della suddetta dichiarazione,  anche  in  termini  di
          avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da  parte
          del centro per l'impiego territorialmente competente.». 
              Si riporta il testo degli articoli 18 e 22 del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
              «Art. 18. Modifiche all'articolo 55-septies del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
              1. All'articolo 55-septies del decreto  legislativo  30
          marzo  2001,   n.   165,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al  comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «I  controlli  sulla  validita'  delle   suddette
          certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni
          pubbliche interessate.»; 
              b) al comma 2 la parola «inoltrata» e' sostituita dalle
          seguenti:   «resa   disponibile»   e   dopo    le    parole
          «all'amministrazione interessata.» e' inserito il  seguente
          periodo: «L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          utilizza la  medesima  certificazione  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante
          la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I  relativi
          certificati devono contenere anche il codice nosologico.»; 
              c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli
          accertamenti  medico-legali  sui  dipendenti  assenti   dal
          servizio  per  malattia  sono  effettuati,  sul  territorio
          nazionale,  in  via  esclusiva  dall'Inps  d'ufficio  o  su
          richiesta con oneri a carico  dell'Inps  che  provvede  nei
          limiti  delle  risorse  trasferite  delle   Amministrazioni
          interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di  medicina
          fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni,  stipulate
          dall'Inps con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto  di
          indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione e con il  Ministro  della  salute,
          sentito l'Inps per gli aspetti  organizzativo-gestionali  e
          sentite la Federazione nazionale degli  Ordini  dei  medici
          chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali
          di categoria maggiormente rappresentative.  Le  convenzioni
          garantiscono il  prioritario  ricorso  ai  medici  iscritti
          nelle liste  di  cui  all'articolo  4,  comma  10-bis,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  per
          tutte  le  funzioni  di  accertamento  medico-legali  sulle
          assenze dal servizio per malattia dei pubblici  dipendenti,
          ivi  comprese  le  attivita'  ambulatoriali  inerenti  alle
          medesime  funzioni.   Il   predetto   atto   di   indirizzo
          stabilisce,  altresi',   la   durata   delle   convenzioni,
          demandando  a  queste  ultime,  anche  in  funzione   della
          relativa durata, la disciplina  delle  incompatibilita'  in
          relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.»; 
              d) il comma 5-bis e' sostituito dal  seguente:  «5-bis.
          Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e
          privato, con decreto del Ministro per la semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali,  sono  stabilite  le
          fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono  essere
          effettuate le  visite  di  controllo  e  sono  definite  le
          modalita' per lo svolgimento delle visite  medesime  e  per
          l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva,
          delle  assenze  dal  servizio  per  malattia.  Qualora   il
          dipendente  debba  allontanarsi  dall'indirizzo  comunicato
          durante le fasce di  reperibilita'  per  effettuare  visite
          mediche, prestazioni o  accertamenti  specialistici  o  per
          altri giustificati motivi, che devono essere, a  richiesta,
          documentati, e' tenuto  a  darne  preventiva  comunicazione
          all'amministrazione che, a sua volta, ne da'  comunicazione
          all'Inps.» 
              «Art. 22. Disposizioni di coordinamento e transitorie 
              1. Le linee  di  indirizzo  per  la  pianificazione  di
          personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo
          n. 165 del 2001,  come  introdotte  dall'articolo  4,  sono
          adottate entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione,
          il divieto di cui all'articolo  6,  comma  6,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come modificato  dal  presente
          decreto, si  applica  a  decorrere  dal  30  marzo  2018  e
          comunque solo decorso il termine di sessanta  giorni  dalla
          pubblicazione delle linee di  indirizzo  di  cui  al  primo
          periodo. 
              2. La  disposizione  di  cui  all'articolo  55-septies,
          comma 2-bis, primo  periodo,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la  competenza
          esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali  sui
          dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica  a
          decorrere dal  1°  settembre  2017  e,  nei  confronti  del
          personale  delle  istituzioni  scolastiche   ed   educative
          statali, a decorrere  dall'anno  scolastico  2017/2018.  Il
          decreto  di  adozione  dell'atto  di   indirizzo   di   cui
          all'articolo   55-septies,   comma   2-bis,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come introdotto  dal  presente
          decreto, nonche' il decreto  di  cui  al  comma  5-bis  del
          medesimo articolo sono adottati entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. In sede  di
          prima applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il
          31 agosto 2017, sentite anche le associazioni  maggiormente
          rappresentative dei medici  fiscali.  L'atto  di  indirizzo
          detta altresi' la disciplina transitoria da applicarsi agli
          accertamenti  medico-legali  sui  dipendenti  pubblici,   a
          decorrere dal 1° settembre 2017, in caso di mancata stipula
          delle predette convenzioni. 
              3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5,  dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la
          seguente:  «b-bis)  a  decorrere  dall'entrata  in   vigore
          dell'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo  periodo,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  assegnato
          all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  l'importo
          di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni  di  euro
          per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in  ragione  d'anno  a
          decorrere    dall'anno    2019.    A    tal    fine    sono
          corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli
          stati di previsione della spesa del bilancio  dello  Stato,
          utilizzando     le     risorse     disponibili     relative
          all'autorizzazione di spesa di  cui  alla  lettera  b).  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,  con
          proprio decreto, ad apportare le occorrenti  variazioni  di
          bilancio.   Le   predette    risorse    sono    finalizzate
          esclusivamente  ai   controlli   sulle   assenze   di   cui
          all'articolo   55-septies,   comma   2-bis,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  L'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale predispone una  relazione  annuale
          al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica al fine  di  consentire  il  monitoraggio
          sull'utilizzo di tali risorse.»; 
              b)  al  comma  5-bis,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) al primo periodo,  le  parole  «alle  regioni»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:   «all'INPS»   e   le   parole
          «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono soppresse; 
              2) il secondo periodo e' soppresso. 
              4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              a) le parole  «Ministero  della  ricerca  scientifica»,
          ovunque  ricorrano,   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca»; 
              b)  le  parole  «del  tesoro,  del  bilancio  e   della
          programmazione   economica»   sono   sostituite,    ovunque
          ricorrano, dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»; 
              5. All'articolo 60 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo le parole  «Ministero  del  tesoro,
          del bilancio  e  della  programmazione  economica»  ovunque
          ricorrano, sono inserite  le  seguenti:  «  -  Dipartimento
          della Ragioneria  generale  dello  Stato»,  le  parole  «un
          modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le
          modalita' di acquisizione», dopo le parole «in  quiescenza»
          sono  inserite  le  seguenti:  «presso  le  amministrazioni
          pubbliche», dopo le parole  «per  la  loro  evidenziazione»
          sono inserite le seguenti: «,  limitatamente  al  personale
          dipendente dei ministeri,», e le parole «ai  bilanci»  sono
          sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato»; 
              b) al comma 1, secondo periodo,  le  parole  «altresi',
          un» sono sostituite dalle seguenti: «altresi', il»; 
              c) al comma  2,  primo  periodo,  le  parole  «rilevate
          secondo  il  modello»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
          «rilevate secondo le  modalita'»  e  il  terzo  periodo  e'
          soppresso; 
              d) al  comma  3,  dopo  le  parole  «le  aziende»  sono
          inserite le seguenti: «e gli enti»; 
              e) al comma 5, le  parole  «Ministro  per  la  funzione
          pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione»; 
              f) al comma  6,  secondo  periodo,  le  parole  «,  dei
          rendimenti, dei  risultati,  di  verifica  dei  carichi  di
          lavoro» sono soppresse. 
              6.  Al  comma  1,   dell'articolo   61,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «11-ter, comma
          7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «17, comma 12-bis, della legge 31  dicembre
          2009, n. 196,» e l'ultimo periodo e' soppresso. 
              7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  6  marzo
          2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, e'  inserito  il
          seguente:  «Al  fine   di   non   pregiudicare   l'ordinata
          prosecuzione    dell'attivita'     amministrativa     delle
          amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
          eccedere il 25  per  cento  delle  risorse  destinate  alla
          contrattazione integrativa ed il numero  di  annualita'  di
          cui al  periodo  precedente,  previa  certificazione  degli
          organi di controllo di cui all'articolo  40-bis,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   e'
          corrispondentemente incrementato.». 
              8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma  5-bis,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001,  come  introdotto  dal
          presente decreto, si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2018. 
              9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  n.
          81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  primo  periodo,  le  parole  «Fino  al  completo
          riordino della disciplina dell'utilizzo  dei  contratti  di
          lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni,
          la» sono  sostituite  dalla  seguente:  «La»  e  la  parola
          «medesime»  e'  sostituita   dalle   seguenti:   «pubbliche
          amministrazioni»; 
              b) il secondo periodo e' soppresso. 
              10. All'articolo 1, comma 410, della legge 11  dicembre
          2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono
          sostituite dalle seguenti: «articolo 7,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
              11.  Con   riferimento   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,
          come modificate dal presente  decreto,  in  sede  di  prima
          applicazione sono fatte salve le procedure di  reclutamento
          del  personale  dell'Amministrazione  giudiziaria  di   cui
          all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater,  del  decreto-legge
          30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla  legge  12  agosto
          2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232. 
              12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del  presente
          decreto   si    applicano    agli    incarichi    conferiti
          successivamente al 1° gennaio 2018. 
              13. Le disposizioni di cui al  Capo  VII  si  applicano
          agli illeciti disciplinari  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              14.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, svolge  funzioni  di  monitoraggio  e
          valutazione dell'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente decreto. 
              15.   Per   il   triennio   2018-2020,   le   pubbliche
          amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
          interne,  possono  attivare,  nei  limiti   delle   vigenti
          facolta'   assunzionali,   procedure   selettive   per   la
          progressione tra le aree riservate al personale  di  ruolo,
          fermo restando il possesso dei titoli di  studio  richiesti
          per l'accesso dall'esterno. Il numero  di  posti  per  tali
          procedure selettive riservate non puo' superare il  20  per
          cento di quelli previsti  nei  piani  dei  fabbisogni  come
          nuove  assunzioni  consentite  per  la  relativa   area   o
          categoria. In ogni caso, l'attivazione di  dette  procedure
          selettive riservate determina, in relazione  al  numero  di
          posti  individuati,  la  corrispondente   riduzione   della
          percentuale di riserva  di  posti  destinata  al  personale
          interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
          progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto
          legislativo n.  165  del  2001.  Tali  procedure  selettive
          prevedono  prove  volte  ad  accertare  la  capacita'   dei
          candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
          soluzione  di  problemi  specifici  e  casi  concreti.   La
          valutazione positiva conseguita dal dipendente  per  almeno
          tre anni, l'attivita'  svolta  e  i  risultati  conseguiti,
          nonche' l'eventuale  superamento  di  precedenti  procedure
          selettive,   costituiscono   titoli   rilevanti   ai   fini
          dell'attribuzione  dei  posti   riservati   per   l'accesso
          all'area superiore. 
              16. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.
          165 del 2001, dopo  le  parole  «ricercatori  universitari»
          sono inserite le  seguenti:  «,  a  tempo  indeterminato  o
          determinato,». 
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          12 settembre 1983, n.  463,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 11 novembre  1983,  n.  638,  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 12 settembre 1983, n. 250: 
              «Art. 5. 1.  Ai  lavoratori  pubblici  e  privati,  con
          contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le
          indennita' economiche di malattia sono corrisposti  per  un
          periodo non superiore a quello di attivita' lavorativa  nei
          dodici mesi  immediatamente  precedenti  l'evento  morboso,
          fermi restando i limiti massimi di  durata  previsti  dalle
          vigenti disposizioni. 
              2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici
          e indennita' economiche per malattia per periodi successivi
          alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. 
              3. Nel caso in cui il lavoratore  a  tempo  determinato
          nei dodici mesi immediatamente  precedenti  non  possa  far
          valere periodi lavorativi superiori  a  trenta  giorni,  il
          trattamento  economico  e  l'indennita'  di  malattia  sono
          concessi per un periodo massimo di trenta giorni  nell'anno
          solare. In tal caso l'indennita' economica di  malattia  e'
          corrisposta, previa comunicazione  del  datore  di  lavoro,
          direttamente  dall'Istituto  nazionale  per  la  previdenza
          sociale. 
              4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si
          computa  ai  fini  del  limite   massimo   delle   giornate
          indennizzabili. 
              5.  Il  datore  di  lavoro   non   puo'   corrispondere
          l'indennita'  economica  di  malattia  per  un  numero   di
          giornate superiore a quelle  effettuate  dal  lavoratore  a
          tempo determinato alle proprie  dipendenze.  Le  indennita'
          relative ad un maggior numero  di  giornate  indennizzabili
          sono corrisposte al lavoratore  direttamente  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale. 
              6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o
          aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi  di
          cui all'articolo 7, n. 5), del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 ,
          convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo  1970,  n.
          83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti  nei
          predetti  elenchi  nell'anno  precedente  per   almeno   51
          giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi
          precedenti per  un  numero  di  giornate  corrispondente  a
          quello  risultante  dalla  anzidetta  iscrizione  nell'anno
          precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non puo'
          eccedere i limiti di durata massima prevista in materia. 
              7.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano ai marittimi assistiti ai  sensi  del  R.D.L.  23
          settembre 1937, n. 1918 ,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di  cui
          al comma 2  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
          lavoratori  dello  spettacolo  assistiti   ai   sensi   del
          D.Lgs.C.P.S.  16  luglio  1947,  n.  708  ,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento
          del  trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  e   di
          astensione  obbligatoria  dal  lavoro  per   gravidanza   e
          puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro. 
              9. Ai fini dei controlli  sullo  stato  di  salute  dei
          lavoratori, il Ministro della sanita', di concerto  con  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli
          schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis,  D.L.
          30 aprile 1981, n. 168  ,  convertito,  con  modificazioni,
          nella L. 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi
          suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto
          nazionale della  previdenza  sociale  e  le  regioni  entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto
          (47). 
              10. Entro i  trenta  giorni  successivi  alla  data  di
          pubblicazione degli schemi di cui al comma che  precede  le
          unita' sanitarie locali adottano le convenzioni di  cui  al
          comma che precede e predispongono  un  servizio  idoneo  ad
          assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se
          domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilita',  il
          controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti
          per  tale  causa  assentatisi  dal  lavoro  e  accertamenti
          preliminari al controllo stesso  anche  mediante  personale
          non medico,  nonche'  un  servizio  per  visite  collegiali
          presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici. 
              11. L'omissione degli adempimenti di cui al  comma  che
          precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina  di
          un commissario ad  acta  da  parte  del  competente  organo
          regionale. 
              12.  Per  l'effettuazione  delle  visite   mediche   di
          controllo  dei  lavoratori   l'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  sentiti  gli   ordini   dei   medici,
          istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da
          medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni
          e da medici liberi professionisti, ai  quali  possono  fare
          ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. 
              12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          per gli accertamenti sanitari connessi alla  sua  attivita'
          istituzionale,  e'   autorizzato   a   stipulare   apposite
          convenzioni con l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro. 
              13.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita', sentiti la Federazione nazionale degli ordini  dei
          medici e  il  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  sono  stabilite  le
          modalita' per la disciplina e  l'attuazione  dei  controlli
          secondo i criteri di cui al comma 10 del presente  articolo
          ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo  decreto
          sono stabilite  le  esenzioni  dalla  reperibilita'  per  i
          lavoratori subordinati  dipendenti  dai  datori  di  lavoro
          privati. 
              14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato,  risulti
          assente alla visita di controllo senza giustificato motivo,
          decade dal diritto a qualsiasi  trattamento  economico  per
          l'intero periodo sino a dieci giorni e nella  misura  della
          meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli  di  ricovero
          ospedaliero  o  gia'  accertati  da  precedente  visita  di
          controllo». 
              La legge 23 agosto,  1988,  n.  400  reca:  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  55-septies,  comma
          5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 55-septies. Controlli sulle assenze 
              1. Nell'ipotesi di assenza per malattia  protratta  per
          un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,  dopo
          il secondo evento di malattia  nell'anno  solare  l'assenza
          viene giustificata esclusivamente  mediante  certificazione
          medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o  da
          un  medico  convenzionato   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale.  I  controlli  sulla  validita'  delle  suddette
          certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni
          pubbliche interessate. 
              2.  In  tutti  i  casi  di  assenza  per  malattia   la
          certificazione  medica  e'  inviata  per  via   telematica,
          direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che  la
          rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          secondo  le  modalita'  stabilite   per   la   trasmissione
          telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
          normativa  vigente,  e  in  particolare  dal  decreto   del
          Presidente   del   Consiglio    dei    Ministri    previsto
          dall'articolo  50,  comma  5-bis,  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre   2003,   n.   326,   introdotto
          dall'articolo 1, comma 810, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, e dal  predetto  Istituto  e'  immediatamente  resa
          disponibile, con le medesime modalita', all'amministrazione
          interessata. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          utilizza la  medesima  certificazione  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante
          la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I  relativi
          certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il
          medico o la struttura sanitaria  invia  telematicamente  la
          medesima certificazione all'indirizzo di posta  elettronica
          personale del lavoratore  qualora  il  medesimo  ne  faccia
          espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. 
              2-bis. Gli accertamenti  medico-legali  sui  dipendenti
          assenti dal servizio  per  malattia  sono  effettuati,  sul
          territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps  d'ufficio
          o su richiesta con oneri a carico  dell'Inps  che  provvede
          nei limiti delle risorse trasferite  delle  Amministrazioni
          interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di  medicina
          fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni,  stipulate
          dall'Inps con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto  di
          indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione e con il  Ministro  della  salute,
          sentito l'Inps per gli aspetti  organizzativo-gestionali  e
          sentite la Federazione nazionale degli  Ordini  dei  medici
          chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali
          di categoria maggiormente rappresentative.  Le  convenzioni
          garantiscono il  prioritario  ricorso  ai  medici  iscritti
          nelle liste  di  cui  all'articolo  4,  comma  10-bis,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  per
          tutte  le  funzioni  di  accertamento  medico-legali  sulle
          assenze dal servizio per malattia dei pubblici  dipendenti,
          ivi  comprese  le  attivita'  ambulatoriali  inerenti  alle
          medesime  funzioni.   Il   predetto   atto   di   indirizzo
          stabilisce,  altresi',   la   durata   delle   convenzioni,
          demandando  a  queste  ultime,  anche  in  funzione   della
          relativa durata, la disciplina  delle  incompatibilita'  in
          relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. 
              3. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  gli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale   e   le   altre
          amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
          comma 2 con le risorse  finanziarie,  strumentali  e  umane
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. L'inosservanza degli obblighi  di  trasmissione  per
          via  telematica  della  certificazione  medica  concernente
          assenze di lavoratori  per  malattia  di  cui  al  comma  2
          costituisce   illecito   disciplinare   e,   in   caso   di
          reiterazione, comporta l'applicazione  della  sanzione  del
          licenziamento   ovvero,   per   i   medici   in    rapporto
          convenzionale  con  le  aziende  sanitarie  locali,   della
          decadenza  dalla  convenzione,  in  modo  inderogabile  dai
          contratti o  accordi  collettivi.  Affinche'  si  configuri
          l'ipotesi di illecito  disciplinare  devono  ricorrere  sia
          l'elemento  oggettivo  dell'inosservanza   all'obbligo   di
          trasmissione, sia l'elemento soggettivo del  dolo  o  della
          colpa.  Le  sanzioni  sono  applicate  secondo  criteri  di
          gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli
          accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 
              5.  Le  pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il
          controllo  sulle  assenze  per  malattia   dei   dipendenti
          valutando la condotta  complessiva  del  dipendente  e  gli
          oneri  connessi  all'effettuazione  della  visita,  tenendo
          conto   dell'esigenza   di    contrastare    e    prevenire
          l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso  richiesto  sin
          dal  primo  giorno  quando  l'assenza  si  verifica   nelle
          giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 
              5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori
          pubblico  e  privato,  con  decreto  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro  le  quali
          devono essere effettuate le  visite  di  controllo  e  sono
          definite le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle  visite
          medesime  e   per   l'accertamento,   anche   con   cadenza
          sistematica e ripetitiva, delle assenze  dal  servizio  per
          malattia.  Qualora   il   dipendente   debba   allontanarsi
          dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'
          per effettuare visite mediche, prestazioni  o  accertamenti
          specialistici o per altri giustificati motivi,  che  devono
          essere,  a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a   darne
          preventiva comunicazione  all'amministrazione  che,  a  sua
          volta, ne da' comunicazione all'Inps. 
              5-ter. Nel caso in cui  l'assenza  per  malattia  abbia
          luogo per l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni
          specialistiche  od  esami  diagnostici   il   permesso   e'
          giustificato mediante  la  presentazione  di  attestazione,
          anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico  o  dalla
          struttura, anche privati, che hanno svolto la visita  o  la
          prestazione o trasmessa da  questi  ultimi  mediante  posta
          alettronica. 
              6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
          lavora  nonche'   il   dirigente   eventualmente   preposto
          all'amministrazione  generale  del  personale,  secondo  le
          rispettive   competenze,    curano    l'osservanza    delle
          disposizioni del presente articolo, in particolare al  fine
          di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse    della
          funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche.  Si
          applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
          55-sexies, comma 3. ». 
              Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  reca:
          "Codice in materia di protezione dei dati personali.". 
              Il decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150  reca:
          "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-  legge
          31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              «Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1. All'articolo 36 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modifiche: 
              a) al comma 2, le parole: "Per rispondere  ad  esigenze
          temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Per rispondere ad  esigenze  di  carattere  esclusivamente
          temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla  lettera
          d), del  comma  1,  dell'articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di cui all'articolo"; 
              a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
          amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni
          del presente  articolo,  sottoscrivono  contratti  a  tempo
          determinato con i vincitori  e  gli  idonei  delle  proprie
          graduatorie  vigenti  per   concorsi   pubblici   a   tempo
          indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'articolo
          3, comma 61, terzo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350, ferma  restando  la  salvaguardia  della  posizione
          occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
          le assunzioni a tempo indeterminato."; 
              b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
              "5-ter.   Le   disposizioni   previste   dal    decreto
          legislativo 6 settembre 2001,  n.  368  si  applicano  alle
          pubbliche  amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti  i
          settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta'  di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
          2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
          tempo determinato a tempo indeterminato. 
              5-quater. I contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          posti in essere in violazione del  presente  articolo  sono
          nulli e determinano responsabilita' erariale.  I  dirigenti
          che operano in violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo   sono,   altresi',    responsabili    ai    sensi
          dell'articolo   21.   Al    dirigente    responsabile    di
          irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non  puo'
          essere erogata la retribuzione di risultato."; 
              c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
              2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le  parole:
          "Si applicano le disposizioni  previste  dall'articolo  36,
          comma 3,  del  presente  decreto."  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   "Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              b)  dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,   di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza. 
              3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
              3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli  idonei  delle
          graduatorie  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo
          l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo  periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              3-quater. L'assunzione dei vincitori  e  degli  idonei,
          nelle procedure concorsuali gia' avviate  dai  soggetti  di
          cui al comma 3 e non ancora concluse alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e' subordinata alla verifica del rispetto della  condizione
          di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              3-sexies. Con le  modalita'  di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive  modificazioni,  o  previste   dalla   normativa
          vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
          essere  autorizzati  a  svolgere  direttamente  i  concorsi
          pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e  gli
          enti locali possono aderire alla  ricognizione  di  cui  al
          comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
              3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro. 
              4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017. 
              5.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   fine   di
          individuare  quantitativamente,  tenuto  anche  conto   dei
          profili professionali di riferimento,  i  vincitori  e  gli
          idonei collocati in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per
          assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu'  di
          contratti di lavoro a tempo determinato, hanno  maturato  i
          requisiti di anzianita' previsti dal  comma  6,  nonche'  i
          lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30  settembre
          2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per  le
          pubbliche amministrazioni  che  intendono  avvalersi  delle
          procedure previste dai citati commi 6 e 8,  di  fornire  le
          informazioni richieste.  I  dati  ottenuti  a  seguito  del
          monitoraggio telematico di cui al primo periodo  sono  resi
          accessibili in un'apposita sezione del  sito  internet  del
          Dipartimento della funzione pubblica. Al  fine  di  ridurre
          presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
          contratti di lavoro a tempo determinato,  favorire  l'avvio
          di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
          sono collocati in posizione utile  in  graduatorie  vigenti
          per concorsi a tempo  indeterminato,  in  coerenza  con  il
          fabbisogno di personale delle pubbliche  amministrazioni  e
          dei   principi   costituzionali    sull'adeguato    accesso
          dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro il 30  marzo  2014,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,
          sono  definiti,  per  il   perseguimento   delle   predette
          finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
          finanziarie connesse con  le  facolta'  assunzionali  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre  2016,  al  fine  di
          favorire una maggiore e  piu'  ampia  valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario fissato  dall'articolo  35,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  garanzia
          dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli
          assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per  le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  all'articolo
          3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'
          a favore di coloro che alla  data  di  pubblicazione  della
          legge di conversione del presente decreto  hanno  maturato,
          negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di  servizio  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  alle
          dipendenze dell'amministrazione che  emana  il  bando,  con
          esclusione, in  ogni  caso,  dei  servizi  prestati  presso
          uffici di diretta collaborazione degli organi politici.  Il
          personale non dirigenziale delle province, in possesso  dei
          requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad  una
          procedura selettiva di cui al  presente  comma  indetta  da
          un'amministrazione avente sede nel territorio  provinciale,
          anche se non dipendente dall'amministrazione che  emana  il
          bando. Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  avviate  solo  a  valere   sulle   risorse
          assunzionali relative agli anni 2013, 2014,  2015  e  2016,
          anche complessivamente considerate, in misura non superiore
          al  50  per  cento,  in  alternativa  a   quelle   di   cui
          all'articolo 35, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in  esito  alle
          medesime procedure sono  utilizzabili  per  assunzioni  nel
          quadriennio 2013-2016  a  valere  sulle  predette  risorse.
          Resta ferma per il comparto scuola la disciplina  specifica
          di settore. 
              6-bis.  All'articolo  1,  comma  166,  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  228,  le  parole:  "entro  dodici  mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge" e  le  parole:
          "con riferimento alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per  il
          personale in effettivo servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  entro  i  termini  di  cui
          all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,". 
              6-ter.   All'articolo   2,   comma   4-duodecies,   del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  le
          parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
          "siano in effettivo servizio". 
              6-quater. Per gli anni 2013,  2014,  2015  e  2016,  le
          regioni  e  i  comuni  che  hanno   proceduto,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 560, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, a indire procedure selettive pubbliche  per  titoli
          ed  esami  possono,  in   via   prioritaria   rispetto   al
          reclutamento speciale  di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo e in relazione al proprio effettivo  fabbisogno  e
          alle risorse finanziarie  disponibili,  fermo  restando  il
          rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
          rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
          contenimento  della   spesa   complessiva   di   personale,
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a  domanda,
          del personale non dirigenziale  assunto  con  contratto  di
          lavoro a  tempo  determinato,  sottoscritto  a  conclusione
          delle procedure  selettive  precedentemente  indicate,  che
          abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, almeno tre anni di servizio alle  loro  dipendenze
          negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
          al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
          nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
          per le stesse finalita', previsti  dall'articolo  9,  comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, i contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  cui  al  periodo  precedente   fino   alla
          conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre  il
          31 dicembre 2016. 
              7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6  sono
          di  norma   adottati   bandi   per   assunzioni   a   tempo
          indeterminato con contratti di  lavoro  a  tempo  parziale,
          salvo  diversa  motivazione  tenuto  conto   dell'effettivo
          fabbisogno  di  personale  e  delle   risorse   finanziarie
          dedicate. 
              8.  Al  fine   di   favorire   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81,  e  di
          cui all'articolo 3, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 280, le  regioni  predispongono  un  elenco
          regionale  dei  suddetti  lavoratori  secondo  criteri  che
          contemperano  l'anzianita'  anagrafica,   l'anzianita'   di
          servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2016, gli enti territoriali  che  hanno  vuoti  in
          organico relativamente alle qualifiche di cui  all'articolo
          16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
          modificazioni,  nel  rispetto   del   loro   fabbisogno   e
          nell'ambito dei vincoli  finanziari  di  cui  al  comma  6,
          procedono, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  12,
          comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.  468,
          all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
          di  lavoro  a  tempo  parziale,  dei   soggetti   collocati
          nell'elenco regionale indirizzando una specifica  richiesta
          alla Regione competente. 
              9.   Le    amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, riferita agli anni dal  2013  al  2016,  prevedono  di
          effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato dei soggetti che hanno maturato, alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
          dipendenze. La proroga puo' essere disposta,  in  relazione
          al proprio effettivo fabbisogno, alle  risorse  finanziarie
          disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti,
          indicati  nella  programmazione   triennale   di   cui   al
          precedente periodo, fino al completamento  delle  procedure
          concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016  (31).
          Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16,  comma
          9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          province possono prorogare  fino  al  31  dicembre  2017  i
          contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  anche   a
          progetto, per le strette necessita' connesse alle  esigenze
          di continuita' dei  servizi  e  nel  rispetto  dei  vincoli
          finanziari  di  cui  al  presente  comma,  del   patto   di
          stabilita'   interno   e   della   vigente   normativa   di
          contenimento della spesa complessiva di personale.  Per  le
          proroghe dei contratti di lavoro a  tempo  determinato  del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi. 
              9-bis. Esclusivamente per le finalita' e  nel  rispetto
          dei vincoli e dei termini di cui al comma  9  del  presente
          articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive   modificazioni,   possono    essere    derogati
          limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,
          nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
          delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
          appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
          misure  di  revisione  e  razionalizzazione   della   spesa
          certificate dagli organi di controllo interno.  Sono  fatte
          salve le  disposizioni  previste  dall'articolo  14,  comma
          24-ter,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  per  consentire  l'attuazione  dei  processi   di
          stabilizzazione di cui al presente articolo, in  ogni  caso
          nel rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tal  fine
          gli enti territoriali  delle  regioni  a  statuto  speciale
          calcolano il complesso delle  spese  per  il  personale  al
          netto  dell'eventuale  contributo  erogato  dalle  regioni,
          attribuite nei limiti dei risparmi di  spesa  realizzati  a
          seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione  e
          revisione della spesa di cui al primo periodo; la  verifica
          del rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   e'
          ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per
          l'anno 2016, al solo fine  di  consentire  la  proroga  dei
          rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31  dicembre
          2017, non si applica la sanzione di  cui  alla  lettera  e)
          comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208.   Per   l'anno   2017,   permanendo   il    fabbisogno
          organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali  volte
          ad assicurare  i  servizi  gia'  erogati,  la  proroga  dei
          rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  fermo  quanto
          previsto nei periodi precedenti, puo'  essere  disposta  in
          deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del  presente
          articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni  di
          cui all'articolo 1, commi  557,  557-quater  e  562,  primo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  la  proroga
          puo'  essere  disposta  in  deroga  ai  limiti  o   divieti
          prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per  l'anno
          2017, agli enti territoriali di cui al  primo  periodo  del
          presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'
          articolo 259 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di
          cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi
          enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
          e'  subordinata  all'assunzione  integrale  degli  oneri  a
          carico della regione ai sensi dall' articolo 259, comma 10,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              9-ter. Per assicurare  il  mantenimento  dei  necessari
          standard     di     funzionalita'      dell'Amministrazione
          dell'interno, anche in relazione ai  peculiari  compiti  in
          materia  di  immigrazione,  il  Ministero  dell'interno  e'
          autorizzato a bandire procedure  concorsuali  riservate  al
          personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi  4
          e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21  maggio  2013,  n.
          54, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  luglio
          2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi  di  cui
          al comma 6 del presente  articolo.  Fino  al  completamento
          della procedura assunzionale,  alla  quale  si  applica  il
          limite  del  50  per  cento   delle   risorse   finanziarie
          disponibili,  sulla  base   delle   facolta'   assunzionali
          previste dalla  legislazione  vigente,  e'  autorizzata  la
          proroga dei contratti a  tempo  determinato  relativi  allo
          stesso  personale  nei   limiti   numerici   e   finanziari
          individuati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 novembre di ciascun  anno.  All'onere  relativo
          alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
          euro annui, si provvede mediante utilizzo  di  quota  parte
          delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che  sono  annualmente
          riassegnate  ai  pertinenti   capitoli   dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'interno. 
              10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
          9 nel rispetto dei principi e dei vincoli  ivi  previsti  e
          tenuto conto  dei  criteri  definiti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  5.
          Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
          dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa  vigente,
          si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche  con
          riferimento alle professionalita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge,  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Nel  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  precedente
          periodo saranno previste  specifiche  disposizioni  per  il
          personale dedicato alla  ricerca  in  sanita',  finalizzate
          anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso  ai
          concorsi, dei titoli di studio di laurea e post  laurea  in
          possesso del personale precario nonche'  per  il  personale
          medico in servizio presso il pronto soccorso delle  aziende
          sanitarie locali, con almeno  cinque  anni  di  prestazione
          continuativa,   ancorche'    non    in    possesso    della
          specializzazione in medicina e chirurgia  d'accettazione  e
          d'urgenza.   Resta   comunque   salvo    quanto    previsto
          dall'articolo 10, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368. 
              10-bis. In considerazione dei  vincoli  di  bilancio  e
          assunzionali,    nonche'    dell'autonomia    organizzativa
          dell'INPS, le liste  speciali,  gia'  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638, sono trasformate in  liste  speciali
          ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i  medici
          inseriti nelle suddette  liste  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del  31
          dicembre  2007.  Ai  fini   della   razionalizzazione   del
          servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite  mediche
          di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
          per malattia, si avvale, in  via  prioritaria,  dei  medici
          inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. 
              10-ter. Al decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.
          178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
              "Art.  1-bis  (Trasformazione  dei  comitati  locali  e
          provinciali).  -  1.  I  comitati  locali   e   provinciali
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione  dei
          comitati delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          assumono, alla data del 1° gennaio  2014,  la  personalita'
          giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
          del titolo II del libro primo  del  codice  civile  e  sono
          iscritti  di  diritto  nei   registri   provinciali   delle
          associazioni di promozione sociale, applicandosi  ad  essi,
          per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,
          la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30  giugno  2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20  dicembre  2013   si   intendono
          respinte. 
              2. I  comitati  locali  e  provinciali,  costituiti  in
          associazioni di diritto  privato,  subentrano  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi ai comitati locali e  provinciali
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
          stipulate dalla CRI con  enti  territoriali  e  organi  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              3.  Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
          indeterminato  in  servizio  presso  i  comitati  locali  e
          provinciali  esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2013
          esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
          centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
          comitati locali  e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in
          mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta  in
          ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6,  commi  2,
          3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
          naturale scadenza. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
          competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
          le modalita' organizzative e  funzionali  dell'Associazione
          anche   con   riferimento   alla   sua   base   associativa
          privatizzata. 
              4. I comitati locali e provinciali  si  avvalgono,  con
          oneri a loro totale carico, del personale con  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  determinato  gia'  operante   nell'ambito
          dell'espletamento  di  attivita'  in  regime  convenzionale
          ovvero  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con   fondi
          privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.". 
              10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
          178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "1°  gennaio  2014",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; 
              b) le parole: "31 dicembre  2015",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
              c) le parole: "31 dicembre  2013",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
              d) le parole: "1°  gennaio  2016",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". 
              10-quinquies. All'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"
          sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
          le  parole:  "dell'avanzo  accertato  dell'amministrazione"
          sono inserite le seguenti: "sia del comitato  centrale  che
          del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato  per  il
          2012" sono inserite le seguenti: ", il  2013  e  il  2014";
          dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
          2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 
              10-sexies.  All'articolo  8,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
          parole: "per gli anni 2012 e 2013"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e  2014"  e,  al  quarto
          periodo, le  parole:  "per  gli  anni  2012  e  2013"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "per  gli  anni  2012,  2013  e
          2014". 
              10-septies. All'articolo 42-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "2.  I  certificati  per   l'attivita'   sportiva   non
          agonistica, di cui all'articolo 3 del  citato  decreto  del
          Ministro della salute 24 aprile 2013, sono  rilasciati  dai
          medici di  medicina  generale  e  dai  pediatri  di  libera
          scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
          specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
          Federazione medico-sportiva italiana del Comitato  olimpico
          nazionale  italiano.  Ai  fini   del   rilascio   di   tali
          certificati, i  predetti  medici  si  avvalgono  dell'esame
          clinico      e      degli       accertamenti,       incluso
          l'elettrocardiogramma, secondo linee  guida  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
          Federazione nazionale degli ordini dei  medici-chirurghi  e
          degli  odontoiatri,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita'. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              11.  All'articolo  10,   comma   4-bis,   del   decreto
          legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: 
              "Per assicurare il diritto all'educazione, negli  asili
          nidi e nelle scuole dell'infanzia  degli  enti  locali,  le
          deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
          del patto  di  stabilita'  e  dei  vincoli  finanziari  che
          limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
          regime  delle  assunzioni,  anche  al  relativo   personale
          educativo e scolastico.". 
              12.  All'articolo  114,  comma   5-bis,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
          parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti:  "servizi
          scolastici e per l'infanzia,". 
              13.  Al  fine  di  assicurare  la   continuita'   delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e  sociale  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  comuni  del
          cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro  a
          tempo determinato di cui all'articolo 7, comma  6-ter,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e'
          consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
          e  avvalendosi  del  sistema   derogatorio   ivi   previsti
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili  nei
          rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
          stabilita' interno e della vigente normativa in materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale. 
              14. Per le finalita' di cui  al  comma  13,  il  comune
          dell'Aquila puo'  prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
          lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2,  comma
          3-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, avvalendosi del sistema  derogatorio  previsto
          dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015  nonche'
          per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di  1
          milione  di  euro  per  ciascun   anno   a   valere   sulle
          disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto  del
          patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa  in
          materia  di  contenimento  della   spesa   complessiva   di
          personale. Per le medesime finalita', i comuni del  cratere
          possono prorogare o rinnovare  entro  e  non  oltre  il  31
          dicembre 2014 i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
          collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
          delle ordinanze emergenziali del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  di  cui  all'articolo  7,  comma  6-ter,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno   2013,   n.   71,
          avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche  per
          l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5  milioni  di
          euro. 
              15. La disposizione dell'articolo 4,  comma  45,  della
          legge 12  novembre  2011,  n.  183,  si  applica  anche  ai
          concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
          Le entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, relativamente ai  concorsi  per
          il reclutamento del personale  di  magistratura  ordinaria,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero della giustizia. 
              16. All'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: ", gli enti pubblici non economici e  gli  enti  di
          ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  gli  enti
          pubblici  non  economici"  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti   periodi:   "Per    gli    enti    di    ricerca,
          l'autorizzazione all'avvio delle procedure  concorsuali  e'
          concessa, in sede di approvazione del piano  triennale  del
          fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
          secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti  di  ricerca
          di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al  presente
          comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
          triennali di  attivita'  e  del  piano  di  fabbisogno  del
          personale  e  della  consistenza  dell'organico,   di   cui
          all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. 
              16-bis.  All'articolo  55-septies,  comma  5-ter,   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a)  le  parole:  "l'assenza   e'   giustificata"   sono
          sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato"; 
              b) dopo le parole: "di attestazione" sono  inserite  le
          seguenti: ", anche in ordine all'orario,"; 
              c) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "o
          trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". 
              16-ter. All'articolo 14, comma 5, del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti  periodi:  "L'individuazione  dei  limiti  avviene
          complessivamente  su   base   nazionale   e   la   relativa
          assegnazione alle singole camere di commercio delle  unita'
          di personale da  assumere  e'  stabilita  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico sulla base  dei  criteri
          individuati da un'apposita  commissione,  costituita  senza
          oneri presso il  medesimo  Ministero,  composta  da  cinque
          componenti:  due  in  rappresentanza  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  dei  quali  uno   con   funzione   di
          presidente,   uno   in   rappresentanza    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica ed uno in rappresentanza di  Unioncamere.
          Dalle  disposizioni  del  periodo  precedente  non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato. ». 
              Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
          e  l'innovazione  18   dicembre   2009,   n.   206,   reca:
          "Determinazione delle fasce orarie di reperibilita'  per  i
          pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia". 
              Il decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale 15 luglio 1986 (Disciplina delle visite mediche  di
          controllo dei lavoratori da parte  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo  5,  comma
          12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  11  novembre
          1983, n. 638), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          luglio 1986, n. 170. 
              Il decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale 18 aprile 1996  (Integrazioni  e  modificazioni  al
          decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente  le  visite
          mediche di controllo dei lavoratori  da  parte  dei  medici
          iscritti nelle liste  speciali  dell'INPS),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1996, n. 99. 
              Il decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale 12 ottobre 2000 (Integrazioni e modifiche  al  D.M.
          18 aprile  1996  concernente  la  disciplina  delle  visite
          mediche di controllo dei lavoratori da parte  dell'Istituto
          nazionale della previdenza sociale, ai sensi  dell'art.  5,
          comma 12 e seguenti, del D.L. 12 settembre  1983,  n.  463,
          convertito, con modificazioni, nella L. 11  novembre  1983,
          n. 638), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  novembre
          2000, n. 261. 
              Il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali 11 gennaio 2016 (Integrazioni  e  modificazioni  al
          decreto 15 luglio 1986, concernente le  visite  mediche  di
          controllo dei lavoratori da parte  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16.