IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010;
Vista la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva che sostituisce la direttiva 94/9/CE;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, che attua la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 e
successive modificazioni, recante l'approvazione delle norme di
sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la
vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996,
concernente i requisiti tecnici di omologazione e di installazione e
procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina
prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli
presso gli impianti di distribuzione carburanti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, recante
i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006, recante i requisiti degli
apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n.
94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14
della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che al comma 3 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina organica
dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di
benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai distributori degli impianti di
distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei
vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono
il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito
presente presso l'impianto di distribuzione di benzina, come previsto
dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. I sistemi di recupero dei vapori comprendono pistole di
erogazione a cio' predisposte, tubazioni flessibili coassiali o
gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori
dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai
distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i
serbatoi e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire
il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed
efficienza.