IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,  n.
200,  «Regolamento  recante  riordino  dell'ISMEA  e  revisione   del
relativo statuto»; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 1, commi 659 e ss., della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, ai sensi del quale la societa' Istituto sviluppo  agroalimentare
ISA Spa e la Societa' gestione fondi per l'agroalimentare SGFA s.r.l.
sono state incorporate di diritto nell'Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare ISMEA che subentra nei rapporti giuridici
attivi e passivi delle predette societa', ivi inclusi i compiti e  le
funzioni a queste attribuiti dalle disposizioni vigenti; 
  Visto l'art. 2, comma 132 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662
«Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica», come sostituito
dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  recante
«Deleghe  al  Governo  e  ulteriori  disposizioni   in   materia   di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22
ottobre 2016,  n.  193,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito
con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; 
  Visti gli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali  2014-2020»  -
(2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L  187  e,  in
particolare, gli articoli 14, 17 e 41; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2014  -
2020 approvata dalla Commissione europea il  16  settembre  2014  (SA
38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369
del 17 ottobre 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  nel  settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n.  917  e  successive  modificazioni  e  integrazioni   relativo   a
«Approvazione del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi»  e,  in
particolare, l'art. 32, comma 2, lettera c); 
  Visto il decreto 13 febbraio 2015  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze recante «Individuazione dei  beni  che  possono  essere
oggetto delle attivita' agricole connesse, di cui all'art. 32,  comma
2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   «Riordino   della   disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Considerato che, in base a quanto disposto dal citato art. 2, comma
132,  della  legge  n.  662/1996  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, con decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalita' per gli
interventi finanziari dell'ISMEA; 
  Ritenuto  opportuno  definire  i  criteri  e  le  modalita'   degli
interventi  finanziari  dell'ISMEA  per   il   settore   agricolo   e
agroalimentare, rinviando ad un successivo decreto quelli relativi al
settore della pesca  e  dell'acquacoltura,  in  considerazione  delle
specificita' settoriali e dei regimi di aiuto comunitari; 
  Considerato che, con decisione C(2017) 4430 finale  del  30  giugno
2017,  la  Commissione  europea  ha  comunicato,  relativamente  agli
interventi di cui all'art.  2,  comma  2,  lettera  a)  del  presente
decreto, di non sollevare obiezioni in  merito  al  regime  di  aiuti
notificato il 29 marzo 2017, in quanto esso  e'  compatibile  con  il
mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3,  lettera  c)  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 132 della legge 23  dicembre  1996,  n.
662, come sostituito dall'art. 20, comma  1  della  legge  28  luglio
2016, n. 154 e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge  1°
dicembre 2016, n. 225, i criteri  e  le  modalita'  degli  interventi
finanziari dell'ISMEA sono definiti come  da  articolato  di  seguito
riportato. 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «Commercializzazione di  prodotti  agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto  prodotto,  esclusa  la  prima  vendita  da  parte  di  un
produttore primario a  rivenditori  o  imprese  di  trasformazione  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata  commercializzazione  se  avviene  in   locali   separati
riservati a tale scopo; 
  b) «Contratto di  finanziamento»:  il  contratto  sottoscritto  tra
l'ISMEA e il  soggetto  beneficiario  nel  quale  sono  indicati  gli
impegni, gli obblighi i termini e le condizioni per l'attuazione  del
progetto. Esso regola, altresi', le  modalita'  di  erogazione  delle
agevolazioni, le condizioni che possono determinare le revoche  delle
stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio  e  alle  attivita'  di
accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonche'
di  controllo  ed  ispezione  e  quanto  altro  necessario  ai   fini
dell'attuazione del progetto, ivi inclusi i  tassi  di  interesse  di
mora applicati in caso di inadempimento; 
  c)  «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a   medio-lungo
termine concesso dall'ISMEA  al  soggetto  beneficiario  a  tasso  di
interesse agevolato; 
  d) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo  alimentare
- ISMEA; 
  e) «Ministero»: Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  f) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano  i  criteri  di
cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 651/2014; 
  g) «Prodotto agricolo»: i prodotti  elencati  nell'allegato  I  del
Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
elencati nell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  1379/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  h) «Produzione agricola primaria», la produzione  di  prodotti  del
suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del  trattato,  senza
ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; 
  i) «Progetto»: il complesso degli interventi proposti dal  soggetto
beneficiario; 
  j) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive  nel  settore
della   produzione   primaria,   della   trasformazione    e    della
commercializzazione di prodotti agricoli; 
  k) «Settore agroalimentare»: l'insieme delle imprese  attive  nelle
fasi di produzione, di trasformazione, di  commercializzazione  e  di
distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; 
  l) «Soggetto beneficiario»:  l'impresa  ammessa  alle  agevolazioni
previste dal decreto; 
  m) «Tasso di interesse agevolato»: il tasso di interesse  al  quale
viene concesso il finanziamento agevolato, pari al  30%  (trenta  per
cento) del Tasso di riferimento come definito alla lettera seguente; 
  n) «Tasso di riferimento»: tasso  di  interesse  costituito  da  un
tasso-base e da  un  margine,  entrambi  determinati  secondo  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C  14/02.
La componente rappresentata dal margine e' fissa e  determinata  alla
data   della   concessione   delle   agevolazioni.   La    componente
rappresentata dal tasso-base e' variabile:  per  le  prime  due  rate
semestrali equivale al tasso base vigente alla  data  di  concessione
delle  agevolazioni;  a  partire  dalla  terza  rata  semestrale,  e'
calcolata in base alla media dei tassi-base mensili,  rilevati  dalla
Commissione europea per quanto riguarda l'Italia  e  pubblicati  alla
pagina                                                       internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza; 
  o) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento  di
un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto  ottenuto  resta
pur sempre un prodotto agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'
realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto
animale o vegetale alla prima vendita.