LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
                      PER L'INDIRIZZO GENERALE 
             E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI 
 
  Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  Rai
e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
177; l'art. 1 della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  e  successive
modifiche; l'art. 1,  comma  4,  della  vigente  Convenzione  tra  il
Ministero delle  comunicazioni  e  la  Rai;  gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Visto  l'art.  19  della  legge  21  marzo   1990,   n.   53,   per
l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina  delle
campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.
361, concernente «Approvazione del testo unico  delle  leggi  recanti
norme  per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  concernente
«Testo unico delle leggi recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato
della Repubblica», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 novembre  2017,  n.  165,  recante  «Modifiche  al
sistema di elezione della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi
elettorali uninominali e plurinominali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2017,
n. 208 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 302 del 29 dicembre 2017; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2017,
n. 209 di convocazione dei  comizi  elettorali  per  il  rinnovo  del
Senato della Repubblica e della Camera dei  deputati  nel  giorno  di
domenica 4 marzo  2018  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Considerato che la commissione, visti i tempi e le modalita'  della
presentazione delle  candidature  e  dell'espressione  del  voto,  si
riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo  Gruppo,  con
l'approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo  o
integrativo  la  disciplina  delle  trasmissioni   di   comunicazione
politica e di informazione relativamente al periodo  successivo  alla
presentazione delle candidature; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica indette per il giorno 4 marzo 2018. 
  2.  Tali  disposizioni  si  applicano  dall'indizione  dei   comizi
elettorali e cessano di avere efficacia alla  mezzanotte  dell'ultimo
giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 
  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne elettorali di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni elettorali regionali,  amministrative  o  referendarie,
saranno applicate  le  disposizioni  di  attuazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.