Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,  Capo  I  del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei  Vice  Commissari
di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando
sulla fase attuativa degli stessi; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 2, comma 2-bis, il quale prevede che agli oneri  derivanti
dall'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  di   quelli
previsti dall'art. 23,  comma  11,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di  cui
all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto; 
    l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici  speciali  per
la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per  il  rilascio
delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti
relativi alla ricostruzione privata; 
    l'art. 3, comma 4, il quale prevede che gli Uffici  speciali  per
la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa
a servizio dei comuni anche per i  procedimenti  relativi  ai  titoli
abilitativi edilizi, e che, fermo restando cio', i  comuni  procedono
allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio  dei
titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per
il rilascio del titolo abilitativo  edilizio,  dandone  comunicazione
all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e  assicurando  il  necessario  coordinamento  con   l'attivita'   di
quest'ultimo; 
    l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il  quale  prevede  che  il
Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo
di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra
questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
    l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai  fini  del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei  territori  interessati
dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i
parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici; 
    l'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei  contributi,  sulla  base
dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese
occorrenti,  per  far  fronte,  fra  l'altro,  agli   interventi   di
riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  ad   uso
abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito; 
    l'art.  5,  comma  2,  lettera  g),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei  contributi,  sulla  base
dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese
occorrenti,  per  far  fronte,  fra  l'altro,  agli   interventi   di
delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e
dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di  garantirne  la
continuita'; 
    l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita'  dei  contributi
che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o  di
recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati  dalla  crisi
sismica; 
    l'art. 6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che  il
Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i  Vice
Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli
interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi
allegati alle domande di contributo; 
    l'art. 8, il quale  detta  disposizioni  per  gli  interventi  di
immediata esecuzione sugli immobili che hanno riportato  danni  lievi
al fine di consentire il rapido rientro delle persone  e  dei  nuclei
familiari presso le proprie abitazioni; 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi; 
    l'art. 14, e in particolare il comma 4-bis, il quale prevede che,
ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo  18
aprile 2016,  n.  50,  per  la  predisposizione  dei  progetti  degli
interventi di ricostruzione pubblica e per l'elaborazione degli  atti
di pianificazione e programmazione urbanistica, in  conformita'  agli
indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai  sensi  dell'art.
5, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge,  i  soggetti  attuatori
possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno  o  piu'  degli
operatori  economici  indicati  all'art.  46   del   citato   decreto
legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti nell'elenco speciale  di
cui  all'art.  34  del  decreto-legge,  e  che  l'affidamento   degli
incarichi in  questione  e'  consentito  esclusivamente  in  caso  di
indisponibilita' di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le
modalita' previste dai commi 3-bis e seguenti  dell'art.  50-bis  del
decreto-legge, in possesso della necessaria professionalita'  e,  per
importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante  procedure  negoziate  con
almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale; 
    l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori  economici
interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi
attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo  di  iscrizione
in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di  missione  istituita
presso il Ministero dell'interno a norma del  comma  1  del  medesimo
art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori; 
    l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli  interventi  di
ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.
2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare
concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con  la
quale e' stata dettata la disciplina di dettaglio per  l'avvio  degli
interventi  di  ricostruzione  immediata  sugli  immobili  che  hanno
riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4,  comma  2,  che  ha
fatto  rinvio  a  quanto  stabilito  dall'art.  8,   comma   4,   del
decreto-legge n. 189  del  2016  quanto  a  termini  e  modalita'  di
richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi; 
  Vista l'ordinanza n. 7  del  14  dicembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato
approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  decreto-legge  n.  189
del 2016, il Prezzario unico da  utilizzare  per  i  computi  metrici
estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di
concessione dei relativi contributi; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19
dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con  la
quale, a integrazione della precedente ordinanza  n.  4,  sono  stati
individuati i criteri e i  costi  parametrici  per  l'erogazione  dei
contributi per gli interventi  di  ricostruzione  immediata  eseguiti
sugli immobili con danni lievi; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  9  del  14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19
dicembre 2016, modificata  dall'ordinanza  9  gennaio  2017,  n.  12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  13  del  17  gennaio  2017  e
dall'ordinanza 8 settembre 2017, n.  36,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28  settembre  2017,  recante  disciplina  della
delocalizzazione immediata e temporanea  delle  attivita'  economiche
danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  12  del  21
dicembre 2016, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17
gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n.  29  del  9  giugno  2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, con la
quale e' stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto  fra  il
Commissario straordinario  e  la  Rete  nazionale  delle  professioni
dell'area  tecnica  e  scientifica,  a   norma   dell'art.   34   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
modificata dall'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, con la quale sono  state
dettate misure per la riparazione, il ripristino e  la  ricostruzione
di immobili ad uso  produttivo  distrutti  o  danneggiati  e  per  la
ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti
dagli eventi sismici; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017,
modificata dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 017, e dall'ordinanza  n.  28
del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2017 del 10
maggio 2017, con la  quale  sono  state  dettate  le  misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza n.  32  del  21  giugno  2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017,  recante  la  disciplina
della «Messa in  sicurezza  delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi
sismici iniziati il 24  agosto  2016  con  interventi  finalizzati  a
garantire  la  continuita'  dell'esercizio  del  culto.  Approvazione
criteri e secondo programma interventi immediati» e, in  particolare,
l'art. 6-bis; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  33  dell'11
luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
2017, modificata dall'ordinanza n. 41 del 2  novembre  2017,  recante
approvazione del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle
scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti,  dei
criteri per evitare la concentrazione  degli  incarichi  nelle  opere
pubbliche  e  determinazione  del  contributo  relativo  alle   spese
tecniche; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37  dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28
settembre 2017,  recante  «Approvazione  del  primo  programma  degli
interventi di ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle  opere
pubbliche nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal
24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 2 contenente la  disciplina
relativa all'attivita' di progettazione; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38  dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28
settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano  di  interventi
sui beni  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  compresi  quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42» e, in particolare,  l'art.  2  contenente  la
disciplina relativa all'attivita' di progettazione; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  39  dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28
settembre 2017, recante «Principi di indirizzo per la  pianificazione
attuativa  connessa  agli  interventi  di  ricostruzione  nei  centri
storici e nuclei urbani maggiormente  colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art.
10 concernente i costi dell'attivita' di pianificazione; 
  Rilevato che, a seguito delle modifiche  apportate  alla  normativa
primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione  del
decreto-legge n. 148 del  2017,  si  rende  necessario  provvedere  a
revisione e integrazione delle suindicate ordinanze nn. 4, 8 e 9  del
2016 e nn. 13, 19, 32, 33, 37, 38 e 39 del 2017, al fine di adeguarne
la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore; 
  Ritenuto  che  ulteriori  modifiche  e  integrazioni   si   rendono
necessarie per venire  incontro  alle  esigenze  rappresentate  dagli
Uffici speciali per  la  ricostruzione  e  dalle  rappresentanze  dei
professionisti, sulla base dell'esperienza pratica dei primi mesi  di
applicazione della  disciplina  relativa  alla  ricostruzione  ed  al
ripristino con miglioramento sismico degli edifici ad  uso  abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici; 
  Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 7 dicembre 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 
 
  1. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del
17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni di
avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma  3,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti  legittimati  agli
uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3  dello  stesso
decreto mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario
straordinario. Le dette comunicazioni costituiscono comunicazione  di
inizio lavori  asseverata  ai  fini  delle  successive  verifiche  di
conformita' urbanistica ed edilizia, come disposto dall'art. 8, comma
3, del predetto decreto-legge»; 
    b) al comma 2, la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)
estremi  della  scheda   FAST,   AeDES   o   GL-AeDES   che   attesti
l'inutilizzabilita' dell'edificio;»; 
    c) al comma 5, lettera f), dopo le parole: «impresa appaltatrice»
sono inserite le seguenti: «nonche' con le imprese  incaricate  delle
indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio  sui
materiali». 
  2. All'art. 4 dell'ordinanza del  Commissario  straordinario  n.  4
dell'17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Nel  termine  di
sessanta  giorni  dall'inizio  dei  lavori,  i  soggetti  legittimati
depositano presso l'Ufficio speciale, con  le  modalita'  di  cui  al
comma 1 dell'art.  2,  la  documentazione  che  non  sia  stata  gia'
allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e  che  sia  comunque
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per  le
valutazioni in ordine alla conformita' urbanistica ed edilizia e  per
il  deposito  del  progetto  strutturale   o   per   l'autorizzazione
sismica.»; 
    b) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  gli
interventi su edifici a destinazione  produttiva,  le  determinazioni
relative al titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono adottate con  le  modalita'
di  cui  all'art.  9,  comma  1,   dell'ordinanza   del   Commissario
straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.»; 
    c) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  La  domanda
depositata a norma del comma 2 contiene in  ogni  caso  l'indicazione
dell'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato  ai  sensi
dell'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del  14
dicembre 2016.» 
  3.  Nell'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, dopo l'art. 4 e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Domanda di contributo presentata prima dell'avvio  dei
lavori). - 1. La domanda di contributo relativa  agli  interventi  di
rafforzamento locale di cui  all'art.  1,  comma  1,  della  presente
ordinanza, per i quali non sia preventivamente  intervenuto  l'inizio
dei lavori e' presentata all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione
nei termini e con le modalita'  di  cui  all'art.  8,  comma  4,  del
decreto-legge  n.  189  del  2016  e  s.m.i.  mediante  la  procedura
informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario. 
  2. La domanda di contributo, resa nelle forme  della  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che costituisce
anche richiesta di titolo abilitativo edilizio nonche'  deposito  del
progetto strutturale o  richiesta  di  autorizzazione  sismica,  deve
contenere, per ciascuna unita' immobiliare compresa  nell'edificio  e
con riferimento alla data degli eventi sismici, le indicazioni  e  la
documentazione di cui agli articoli 2 e 4, comma  3,  della  presente
ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera b), ed
al comma 5, lettere d) ed e) dell'art. 2. 
  3. Per l'individuazione dell'impresa esecutrice  dei  lavori  e  la
successiva ammissione a contributo, si  applicano  i  commi  4-bis  e
4-ter dell'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19
del 7 aprile 2017.».