IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di  questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2017 destinato al funzionamento
delle Universita' e dei Consorzi interuniversitari; 
  Visto il decreto ministeriale n. 610 del 9 agosto 2017, relativo ai
criteri per la ripartizione  del  fondo  di  finanziamento  ordinario
delle universita' per l'anno 2017, registrato alla Corte dei conti il
7 settembre 2017, foglio n. 1966; 
  Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto ministeriale  n.
610 del 9 agosto 2017 con il quale vengono destinati € 5.000.000  per
la prosecuzione  del  programma  denominato  «Programma  per  giovani
ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore  di  giovani  studiosi  ed
esperti italiani e stranieri, in possesso di  titolo  di  dottore  di
ricerca o equivalente da non piu' di sei anni e impegnati stabilmente
all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio,
finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca  autonomamente
proposti  presso  universita'  italiane,  attraverso  la  stipula  di
contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge  30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri  e  modalita'  stabiliti
con decreto del Ministro; 
  Considerato che con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un
impegno attivo e continuativo di almeno  trenta  mesi  nell'arco  del
triennio; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto in particolare l'art. 24, comma 2,  lettera  b)  e  comma  3,
lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010 e s.m.i.; 
  Visto l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010,  il
quale prevede che il trattamento economico spettante per i  contratti
di cui al comma 3, lettera  b)  del  medesimo  articolo  e'  pari  al
trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010,  ai
sensi del  quale,  «nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
programmazione, nel terzo anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore  associato,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della medesima legge  n.  240  del  2010,
che, modificando l'art. 1, comma 9, della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca e il  Consiglio
universitario   nazionale,   i   programmi   di   ricerca   di   alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 963
del 28 dicembre  2015,  recante  «Identificazione  dei  programmi  di
ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o  dal
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca»,  il
quale prevede che i vincitori del programma per  giovani  ricercatori
«Rita Levi Montalcini», ai fini dell'espletamento del programma, sono
inquadrati per chiamata diretta in qualita' di  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della  legge  n.
240/2010; 
  Ritenuta la necessita'  di  dettare  disposizioni  in  merito  alle
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  alla  selezione  delle
proposte e alla erogazione delle  risorse  a  disposizione  ai  sensi
dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n.  610  del  9  agosto
2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il programma per il reclutamento di  giovani  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto n. 610 del 9  agosto  2017,
si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo  di
dottore  di  ricerca  o  titolo  equivalente,  che  stiano  svolgendo
all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica  o  di  ricerca
post dottorale. 
  Pertanto possono presentare domanda di  partecipazione  coloro  che
sono in  possesso  di  entrambi  i  seguenti  requisiti,  a  pena  di
esclusione: 
    1)  abbiano  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  o
equivalente, successivamente al  31  ottobre  2011  ed  entro  il  31
ottobre 2014. La  data  di  conseguimento  del  titolo  di  dottorato
corrisponde con il giorno  del  superamento  dell'esame  finale  come
previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale  224  del  30
aprile 1999. Il limite temporale del  31  ottobre  2011  puo'  essere
anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi  di
sospensione del corso  di  dottorato,  disposti  dall'amministrazione
universitaria  con  provvedimento  dell'ateneo,  per   maternita'   e
paternita',  per  grave  e  documentata  malattia  e   per   servizio
nazionale, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2  del  predetto  decreto
ministeriale n. 224/1999, fatto comunque salvo che  in  tal  caso  il
conseguimento del titolo di dott. di ricerca o equivalente  non  puo'
essere anteriore al 30 aprile 2010; 
    2)  risultino,  al  momento  di  presentazione   della   domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio  in  attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. I servizi prestati all'estero  in  ragione  di  borse  di
studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili  ai
fini della maturazione del triennio di  attivita'  di  ricerca  o  di
didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio  precedente  alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono  aver  ricoperto
alcuna  posizione  (ricercatori  a  tempo  determinato,   assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche  iscritti  a  corsi  di  dottorato  in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari  di
borse di studio) presso enti/istituzioni  universitarie  e  non,  nel
territorio dello Stato italiano.