IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016,  n.  238,  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini; 
  Visto inoltre l'art. 90  della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238
recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi  e  relative
disposizioni transitorie; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto  16  dicembre  2010,  recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata  dal  Consorzio  Valcamonica,  con  sede
legale in  Brescia,  Viale  della  Bornata,  n.  110  c/o  Ente  Vini
Bresciani, intesa ad ottenere il riconoscimento  ai  sensi  dell'art.
41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e  il  conferimento
dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art.  41  per  la  IGT
«Valcamonica»; 
  Considerato che la indicazione geografica  «Valcamonica»  e'  stata
riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n.  164/1992  e
della legge n. 238/2016 e, pertanto, e' una denominazione protetta ai
sensi dell'art. 107  del  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  e
dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del  Consorzio  Valcamonica
alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale  16  dicembre
2010; 
  Considerato  che  il  Consorzio  Valcamonica   ha   dimostrato   la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge  n.
238/2016 per la IGT «Valcamonica». Tale verifica  e'  stata  eseguita
sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di  controllo
CCPB s.r.l., con la nota prot. n. U-CCPB-2018-0008960 del 22  gennaio
2018, autorizzato a  svolgere  l'attivita'  di  controllo  sulla  IGT
«Valcamonica»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Valcamonica, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge  12
dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41,
comma 1 e 4 per la IGT «Valcamonica»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio Valcamonica e' riconosciuto ai sensi dell'art.  41,
comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238  ed  e'  incaricato  di
svolgere le funzioni previste dal comma 1 e 4 del citato art. 41  per
la IGT «Valcamonica». Tale indicazione  geografica  risulta  iscritta
nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette  e   delle
indicazioni geografiche protette dei vini di  cui  all'art.  104  del
regolamento (UE) n. 1308/2013.