IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e in particolare, l'art. 114, il quale dispone, al comma 1, che: «Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico», e prevede inoltre, al comma 2, che: «I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata»; Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2012, recante «Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016 recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Tenuto conto dei documenti relativi a «Livelli uniformi di qualita' per la valorizzazione dei musei», «Livelli uniformi di qualita' per la valorizzazione di archivi e biblioteche» e «Livelli uniformi di qualita' per la valorizzazione territoriale integrata del patrimonio culturale» elaborati dalle competenti direzioni generali del Ministero in collaborazione con i rappresentanti delle Regioni individuati dalla commissione Cultura, ai sensi dell'art. 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto ministeriale 1 giugno 2015, di istituzione della commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2016, di costituzione di un Gruppo di lavoro sui livelli uniformi di qualita'; Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001, nonche' dei lavori della commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale e del Gruppo di lavoro sui livelli uniformi di qualita'; Rilevato che, secondo quanto emerso nei lavori di tale commissione, il Sistema museale nazionale deve essere aperto, inclusivo e ispirato al principio di sussidiarieta' e alla condivisione delle informazioni e buone pratiche, al fine di mettere in rete il piu' ampio numero di musei e luoghi della cultura italiani, indipendentemente dalle loro dimensioni; Tenuto conto della decisione UE 2017/864 del 17 maggio 2017 relativa all'Anno europeo del patrimonio culturale, laddove si indica il favore per i sistemi di governance sostenibili, partecipativi e multilivello; Rilevata l'opportunita' di adottare un unico decreto di approvazione dei «Livelli uniformi di qualita' per i musei» e di attivazione del Sistema museale nazionale; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 15 febbraio 2018; Decreta: Art. 1 Livelli uniformi di qualita' per i musei 1. Sono adottati i «Livelli uniformi di qualita' per i musei», come definiti nell'allegato al presente decreto. 2. I livelli uniformi di qualita' per i musei sono adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Essi sono altresi' strumento per l'attivazione e la progressiva costituzione del Sistema museale nazionale e per il raggiungimento delle finalita' da esso perseguite.
Avvertenza: Per la consultazione dell'allegato concernente i livelli uniformi di qualita' per i musei e' possibile visionare la documentazione sul sito www.beniculturali.it