IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n.  233,  concernente  «Ricostituzione  degli  Ordini
delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio  delle
professioni stesse»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233  del  1946,  come
sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio  2018,  n.  3,  recante
«Delega  al  Governo  in  materia  di  sperimentazione   clinica   di
medicinali nonche' disposizioni per  il  riordino  delle  professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero  della  salute»,
il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche  corrispondenti
alle  province  esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2012   sono
costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli  odontoiatri,  dei
veterinari, dei farmacisti, dei biologi,  dei  fisici,  dei  chimici,
delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica  e
dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,  n.
221, recante «Approvazione del  regolamento  per  la  esecuzione  del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233,  sulla  ricostituzione
degli  Ordini  delle  professioni  sanitarie  e  per  la   disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, lettera s),
che   attribuisce   alla   competenza   dello   Stato   le   funzioni
amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42,  recante  «Disposizioni  in
materia di professioni sanitarie»; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 e  successive  modificazioni,
recante «Disciplina  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,
tecniche,  della  riabilitazione,  della  prevenzione  nonche'  della
professione ostetrica»; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  23
maggio 2001, con il quale, in attuazione  dell'art.  6  della  citata
legge n. 251 del 2000,  sono  state  individuate  e  classificate  le
figure professionali sanitarie di cui agli articoli  1,  2,  3,  e  4
della medesima legge; 
  Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni,
recante   «Disposizioni   in   materia   di   professioni   sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali.»; 
  Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11  gennaio  2018,
n. 3, il quale stabilisce che  i  collegi  dei  tecnici  sanitari  di
radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari  di
radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della
riabilitazione e della prevenzione; 
  Visto l'art. 4, comma 10, della citata legge  n.  3  del  2018,  il
quale prevede che la professione di assistente  sanitario  confluisce
nell'Ordine di cui al citato art.  4,  comma  9,  lettera  c),  della
medesima legge; 
  Visto l'art. 4, comma 13, della richiamata legge n. 3 del 2018,  il
quale prevede che, oltre all'albo dei tecnici sanitari di  radiologia
medica e all'albo degli assistenti sanitari,  sono  istituiti  presso
gli  Ordini  dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione, gli albi delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della
riabilitazione e della prevenzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione degli albi delle professioni  sanitarie  tecniche,  della
  riabilitazione e della prevenzione presso gli  Ordini  dei  tecnici
  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni   sanitarie
  tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018,  n.
3, presso gli Ordini dei tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e
delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione  e  della
prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4  della  legge
medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari di' radiologia medica e
all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti  i  seguenti  albi
professionali: 
    a) albo della  professione  sanitaria  di  tecnico  sanitario  di
laboratorio biomedico; 
    b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; 
    c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; 
    d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; 
    e) albo della professione sanitaria di dietista; 
    f)   albo   della   professione   sanitaria   di    tecnico    di
neurofisiopatologia; 
    g) albo della professione  sanitaria  di  tecnico  fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 
    h) albo della professione sanitaria di igienista dentale; 
    i) albo della professione sanitaria di fisioterapista; 
    j) albo della professione sanitaria di logopedista; 
    k) albo della professione sanitaria di podologo; 
    1) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di
oftalmologia; 
    m) albo della professione sanitaria di terapista  della  neuro  e
psicomotricita' dell'eta' evolutiva; 
    n)  albo   della   professione   sanitaria   di   tecnico   della
riabilitazione psichiatrica; 
    o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale; 
    p) albo della professione sanitaria di educatore professionale; 
    q) albo della professione sanitaria di tecnico della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 
  2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici,  l'albo  della
professione sanitaria dei tecnici sanitari di  radiologia  medica  di
ogni singolo ordine e' costituito  dall'albo  professionale  gia'  in
essere  presso  i  preesistenti  collegi  dei  tecnici  sanitari   di
radiologia medica; l'albo della professione sanitaria  di  assistente
sanitario  di   ogni   singolo   ordine   e'   costituito   dall'albo
professionale gia' in essere  presso  i  preesistenti  collegi  degli
infermieri  professionali,  degli   assistenti   sanitari   e   delle
vigilatrici d'infanzia (IPASVI). 
  3. Agli albi di tutte le altre professioni  sanitarie,  di  cui  al
comma 1,  si  applicano  le  disposizioni  contenute  nei  decreti  e
regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge n. 3 del 2018. In  fase
di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al
comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti  ai  sensi
dell'art. 5. 
  4. Per l'esercizio  di  ciascuna  delle  professioni  sanitarie  in
qualunque forma  giuridica  svolto,  e'  necessaria  l'iscrizione  al
rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale e'
obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi  dell'art.  2,
comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.