IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»,  di  seguito
codice; 
  Visto l'art. 77,  comma  8,  del  codice,  che  stabilisce  che  il
presidente e' individuato dalla stazione appaltante tra i  commissari
sorteggiati; 
  Visto l'art. 77, comma  10,  del  codice,  che  prevede  che:  «Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il  compenso
massimo per  i  commissari»,  e  che:  «I  dipendenti  pubblici  sono
gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun  compenso,
se appartenenti alla stazione appaltante.»; 
  Considerata la necessita' di stabilire i compensi minimi e  massimi
spettanti a  ciascun  commissario  in  ragione  dell'impegno  svolto,
dell'importo di gara e del ruolo affidato al presidente; 
  Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato art.  77,  comma
10, del codice, reso con nota prot. n. 0123216 del 2 novembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Tariffa di  iscrizione  all'albo  dei  componenti  delle  commissioni
                            giudicatrici 
 
  1. La tariffa di iscrizione  all'albo  nazionale  obbligatorio  dei
componenti delle commissioni giudicatrici  di  cui  all'art.  78  del
codice e' stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha  cadenza  annuale
con eventuale possibilita' di rideterminazione del relativo importo a
partire dal terzo anno, sulla base dell'effettivo numero di iscritti,
dei  sorteggi  effettuati  e  dei  costi   indiretti   effettivamente
sostenuti. 
  2. La tariffa di cui al  comma  1  non  e'  dovuta  dai  dipendenti
pubblici qualora gli stessi richiedono di  svolgere  la  funzione  di
componente la  commissione  giudicatrice  in  favore  della  stazione
appaltante di appartenenza, fermo restando l'obbligo di corrispondere
la stessa nei casi in cui gli  stessi  richiedono  di  svolgere  tale
funzione in favore  di  stazioni  appaltanti  diverse  da  quelle  di
appartenenza. 
  3. L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  definisce,  con  proprio
atto, le modalita' di versamento della tariffa  di  cui  al  presente
articolo.