IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria nei confronti della societa' cooperativa «Ediler societa' cooperativa», con sede in Parma (c.f. 02604210340), conclusa in data 25 novembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 15 dicembre 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento le irregolarita' non risultavano sanate e precisamente mancata attivazione delle procedure previste dall'art. 2545-octies del codice civile non avendo rispettato per due anni consecutivi la condizione di prevalenza; irregolare tenuta dei libri sociali; mancata istituzione del libro inventari; mancata predisposizione, approvazione e deposito del regolamento interno ai sensi della legge n. 142/1992; mancata nomina di un organo amministrativo collegiale secondo le disposizioni previste dall'art. 2383, secondo comma, del codice civile; Vista la nota n. 58171 trasmessa via pec in data 8 febbraio 2018 con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Preso atto che a tale nota, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente, non e' pervenuto alcun riscontro da parte dell'ente in questione; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di gestione commisariale, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Adriano Tortora; Decreta: Art. 1 L'amministratore unico della societa' cooperativa «Ediler societa' cooperativa» con sede in Parma (codice fiscale 02604210340), costituita in data 17 febbraio 2011, e' revocato.