IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156 e 159; Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attivita' a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 - regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Visto il decreto ministeriale n. 8077 del 10 novembre 2009, recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 182 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002, in particolare l'art. 7 come modificato dal decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013; Visto il decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, recante disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti, in particolare gli articoli 5 e 6; Visto il decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonche' di adeguamento delle organizzazioni di produttori gia' riconosciute. Considerato che il regolamento (UE) n. 1308/2013 riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilita' di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo cosi' al rafforzamento della posizione dei produttori; Considerato che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali debbano essere armonizzate, ottimizzate ed estese anche al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione; Valutata la necessita' di consentire alle organizzazioni di produttori di poter esercitare tutte le attivita' previste dagli attuali regolamenti e allo stesso tempo consentire loro di poter accedere alle risorse rese disponibili a diverso titolo e con diverse finalita' dall'Unione europea e dallo Stato italiano senza recare pregiudizio di sorta; Considerata la piu' volte richiamata opportunita', da parte dell'Unione europea, di favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e tra queste e le loro associazioni; Ritenuto strategico e coerente con le linee di indirizzo del vigente Piano di settore olivicolo-oleario 2016 che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento abbiano, tra le altre finalita' la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti; Ritenuto necessario, a tal fine, rafforzare il nesso associativo tra la base sociale e l'organizzazione di produttori e tra queste e le loro relative associazioni di organizzazioni di produttori riconoscendo alle cooperative e ai consorzi soci delle Organizzazioni di produttori un ruolo di rafforzamento dell'aggregazione; Tenuto conto delle valutazioni e delle analisi espresse nel Piano di settore olivicolo-oleario 2016, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 marzo 2016 dal quale emergono le criticita' operative delle organizzazioni dei produttori in relazione al complesso quadro produttivo nazionale; Ritenuta la necessita' di emanare nuove disposizioni di indirizzo per l'attuazione del regolamento in materia e di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento, il controllo e la revoca delle Organizzazioni di produttori e delle loro associazioni per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, ispirate anche ai recenti provvedimenti di natura legislativa nazionale in materia di semplificazione ma soprattutto alla reale struttura organizzativa del sistema associativo nazionale; Tenuto conto dei regolamenti delegati emanati dalla Commissione in attuazione del regolamento n. 1308/2013; Considerata la mancata intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nel corso della seduta del 6 dicembre 2017; Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018 e' stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto ministeriale - di seguito indicato «Decreto» - reca la nuova disciplina in materia di riconoscimento, controllo e revoca delle organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni. 2. Ai fini del decreto, si intende per: a) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; b) «Regioni»: regioni e province autonome di Trento e Bolzano; c) «Regione di riferimento»: regione dove la persona giuridica richiedente possiede il maggior valore di produzione commercializzata; d) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo pagatore; e) «Organizzazioni di produttori»: persone giuridiche di cui al successivo art. 3, comma 2, lettera a), b), e c), riconosciute dalle Regioni ai sensi e nei termini del presente decreto ed inserite nell'elenco nazionale di cui all'art. 8, che operano nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola; f) «O.P.»: organizzazioni di produttori; g) «A.O.P.»: associazioni di organizzazioni di produttori, come definite dall'art. 7 del presente decreto; h) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; i) «produzione specifica di riferimento»: produzione complessiva di olive e/o di olio prodotte dai soci della O.P. elaborato da AGEA sulla base delle dichiarazioni degli olivicoltori inserite nel registro SIAN, di cui all' art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059 per l'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento o di verifica dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento; j) «prodotto»: olive, olio di oliva e olive da tavola e tutte le tipologie di prodotto elencati nella Parte VII dell'Allegato I del Regolamento; k) «produttore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche come definiti dall'art 4, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/13; l) «superficie agricola»: qualsiasi superficie occupata da coltura permanente della specie Olea europaea L., ai sensi e nei termini del regolamento (UE) n. 1307/2013; m) «settore»: il settore delle olive, dell''olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi del Regolamento; n) «anno di riferimento»: anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre; o) «anno di regime»: anno di riferimento 2017 per il quale le attivita' di verifica e di controllo dei requisiti e dei parametri delle O.P. che sono state riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483/2014 sono svolte ai sensi del presente decreto.