IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  compiti
alle regioni e agli  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo  I  della  citata
legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in  particolare,  l'art.  98  recante
«Funzioni  mantenute  allo  Stato»,  l'art.  99   recante   «Funzioni
conferite alle regioni e agli  enti  locali»  e  l'art.  101  recante
«Trasferimento delle strade non comprese nella  rete  autostradale  e
stradale nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e  successive
modificazioni, recante  «Individuazione  della  rete  autostradale  e
stradale nazionale, a  norma  dell'art.  98,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 112», ed in particolare l'art.  1-bis,  comma  1,  nel
quale e' previsto  che  alle  modifiche  della  rete  autostradale  e
stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai  sensi  del
medesimo decreto, si provvede, su  iniziativa  dello  Stato  o  delle
regioni interessate, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  di
cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia; 
  Visto,  altresi,  l'art.  1-bis,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo n. 461 del 1999, nel quale e' previsto che  le  modifiche
di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo  «...  consistono  nel
trasferimento   tra   Stato   e   regioni,   e   nella    conseguente
riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2000, recante  «Individuazione  e  trasferimento,  ai  sensi
dell'art. 101 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
delle  strade  non  comprese  nella  rete  autostradale  e   stradale
nazionale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2000,  recante  «Individuazione  dei  beni  e  delle  risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da  trasferire  alle
regioni ed agli enti locali per  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti amministrativi di cui agli articoli  99  e  101  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998, in materia di viabilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le
regioni e tra gli enti locali  delle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali per l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'»; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
dicembre  2000,  relativi  al  trasferimento  alle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,  Liguria,  Marche,  Molise,
Puglia, Toscana e Umbria e agli enti locali  delle  regioni  medesime
dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,   umane,   strumentali   e
organizzative per l'esercizio delle funzioni  conferite  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16
dicembre 2008 e 8 luglio 2010, con i quali sono state modificate  sia
le  tabelle  di  individuazione  della  rete  stradale  di  interesse
nazionale e della rete stradale  di  interesse  regionale,  ricadenti
nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Marche,  Puglia
e Umbria gia' individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461, nonche' con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 dicembre 2000, sia le  tabelle  di  individuazione  delle
strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale gia'
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
21 febbraio 2000; 
  Visti i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state
rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo  Stato
alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia  e  Umbria  a
seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della  rete
stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale  a
seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005,  2  febbraio
2006 e 16 dicembre 2008; 
  Vista la nota prot. n. 245 del 13 gennaio 2017,  con  la  quale  la
Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle  infrastrutture  e
trasporti ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici  il
parere di cui all'art. 1-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 461; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti  prot.
n. 6460 del 9  giugno  2017,  concernente  la  revisione  della  rete
stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione  di
strade  ex  statali  e  di  strade  provinciali  e  la  contemporanea
declassificazione di strade da  trasferire  alle  regioni,  ricadenti
nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,   Campania,   Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Toscana, Veneto e Umbria; 
  Considerata l'esigenza di procedere ad  una  revisione  complessiva
della rete stradale di interesse nazionale, che, sulla base di quanto
rilevato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
individui quale parte della rete nazionale  gestita  da  ANAS  S.p.a.
debba essere trasferita alle regioni; 
  Visti i pareri del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  n.
5/2017 e n. 64/2017, resi rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo
2017 e del 24 novembre 2017; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella  seduta  3  agosto
2017, rep. atti n. 102/ CU; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le tabelle di individuazione della rete  stradale  di  interesse
nazionale  relative  alle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,   Calabria,
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia,  Toscana  e  Umbria
allegate al  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  461,  sono
sostituite da quelle di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H,  I,
J e K, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  2. Le tabelle di individuazione  della  rete  stradale  d'interesse
regionale  relative  alle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,   Calabria,
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana  e  Umbria,
allegate al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio  2000,  come  modificate  dai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno
2005, 2 febbraio  2006,  16  dicembre  2008  e  8  luglio  2010  sono
sostituite da quella di cui agli allegati L, M, N, O, P, Q, R, S,  T,
U e W, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  3. Le  integrazioni  alle  tabelle  di  individuazione  della  rete
stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le  integrazioni
alle tabelle di  individuazione  della  rete  stradale  di  interesse
regionale, di cui al comma 2, sono  evidenziate  nelle  tabelle  l.a,
l.b; 2.a, 2.b; 3.a, 3.b; 4.a, 4.b; 5.a, 5.b; 6.a, 6.b; 7.a, 7.b; 8.a,
8.b; 9.a, 9.b; 10.a, 10.b; 11.a, 11.b; allegate al presente decreto. 
  4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprieta' dei comuni
i tratti delle strade aventi le caratteristiche di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettera d), e) ed f),  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, che attraversano  i  centri
abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti. 
  5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al
presente  decreto  possono   essere   apportate   d'intesa   fra   le
amministrazioni interessate, in sede di  redazione  e  sottoscrizione
dei  verbali  di  consegna  previsti  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   21   febbraio   2000.   A
completamento  delle  operazioni  di  consegna  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione
da parte  dell'ANAS  S.p.a.  dei  relativi  verbali  unitamente  alle
tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche  eventualmente
resesi necessarie e, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.