IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», ed in particolare l'art. 1, comma 44, che, cosi', recita «E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a) numero 5) della legge 31 luglio 1997 n. 249»; Visto, altresi', l'art. 1, comma 45, della legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» la quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), che prevede tra le competenza di tale Autorita' quella di cura delle «... tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni; Visto, altresi', l'art. 15 del suddetto Codice, che riconosce al Ministero dello sviluppo economico la competenza al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e alla gestione dei piani nazionali di numerazione; Vista la delibera n. 8/15/CIR recante il «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito PNN) ; Vista la delibera 17/17/CIR recante «Modifiche ed integrazioni del piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera 8/15/CIR» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014; Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che ha espresso il proprio avviso con nota protocollo n. 12719 del 22 febbraio 2018; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto, in conformita' a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, istituisce il registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione e determina i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere.