IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 e s.m.i. recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  s.m.i.
recante  «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di  seguito  «Codice
dei beni culturali»); 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112  (di  seguito
«decreto-legge n. 91/2013»), concernente «Disposizioni urgenti per la
realizzazione di centri di produzione artistica, nonche'  di  musica,
danza e teatro contemporanei»; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge  n.
91/2013, il quale dispone, tra l'altro, che «Con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati  i  criteri  di  assegnazione  dei
contributi di cui al periodo precedente,  nell'ambito  e  nel  limite
delle risorse del fondo di cui al presente comma.»; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  di  approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio  2017-2019,  per  effetto  della
quale  i  fondi  istituiti  ai  sensi  dell'art.  6,  comma   2   del
decreto-legge n. 91/2013 presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono stati riallocati  presso  lo  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale individua, in sede  di  prima
applicazione ai sensi del comma 1 del citato art. 6, i beni  immobili
pubblici da destinare a ospitare studi di  giovani  artisti,  nonche'
disciplina, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6, le modalita' di
utilizzo  dei  citati  beni  immobili  e  di   sponsorizzazione   per
l'assegnazione degli stessi; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 2018/2019/DLC  del  14
febbraio 2018; 
  Vista la nota del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo prot. 507 del 21 febbraio 2018; 
  Vista la nota del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo prot. 793 del 22 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art.  6,  comma  2,
del  decreto-legge  n.  91/2013,  i  criteri  di   assegnazione   dei
contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti  ed
associazioni di  artisti,  residenti  nel  territorio  italiano,  che
effettuino opere di  manutenzione  straordinaria  sugli  immobili  di
proprieta'  dello  Stato,  assegnati  in  locazione   o   concessione
dall'Ente gestore secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per  opere  di  manutenzione
straordinaria si intendono gli interventi di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 e s.m.i., inclusi quelli che comportino un mutamento d'uso non
urbanisticamente rilevante ai sensi della medesima normativa. Per gli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni  culturali,
gli interventi non devono recare pregiudizio  all'integrita'  e  alla
salvaguardia dell'immobile tutelato e devono  essere  preventivamente
autorizzati, ai sensi dell'art. 21 del medesimo Codice.