IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate; Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016); Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016; Visto il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui viene introdotta, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilita' per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi; Considerata la necessita' di dover modificare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, al fine di prevedere le specifiche tecniche e le modalita' operative di compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della Legge stabilita' 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visti l'art. 7 del decreto 2 agosto 2016 nonche' l'art. 7 del decreto 16 settembre 2016, i quali prevedono, tra l'altro, che il Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, per le finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i dati trasmessi telematicamente al Sistema tessera sanitaria, comprensivi dei dati comunicati nell'ambito della compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate; Visto il parere favorevole del garante per la protezione dei dati personali n. 300 del 5 luglio 2017 sulle specifiche tecniche per la consultazione dei dati di cui al predetto art. 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Considerato che la consultazione da parte del cittadino di cui al predetto art. 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 debba riguardare anche i dati oggetto della compilazione agevolata di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, reso in data 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; b) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016); c) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 con cui l'Agenzia delle entrate introduce, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilita' per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi; d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; f) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014; g) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016; h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni di cui al paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015; i) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; j) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; k) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate; l) «contribuente dichiarante», il contribuente che accede all'applicazione web della dichiarazione precompilata ed effettua operazioni nella fase di modifica dei dati della propria dichiarazione dei redditi; m) «compilazione agevolata», sistema con il quale il contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione, puo' correggerli, modificandoli, integrandoli o cancellandoli, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018; n) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; o) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;