IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
servizio nazionale di Protezione civile; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e  in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle  Stato,  e  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che,  per  le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio della Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalle  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e  in  particolare
l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che, a partire
dall'anno 2014, la somma di euro  20  milioni  risulta  iscritta  nel
fondo unico per l'edilizia scolastica  di  competenza  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, nel quale si  e'  stabilito  di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo  per  interventi  straordinari  di  cui  all'art.  32-bis   del
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della protezione civile, 14 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008; 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19  maggio  2010,  n.
3879, 2 marzo 2011, n.  3927,  che  hanno  stabilito  gli  interventi
ammissibili a finanziamento, individuato  le  relative  procedure  di
finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le  risorse
dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto  Fondo
agli interventi previsti dall'art.  2,  comma  276,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  con  il
quale sono stati definiti i termini  e  le  modalita'  di  attuazione
degli  interventi  di  adeguamento  strutturale  e  antisismico,   in
attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107,
nonche'  ripartite  su  base  regionale  le  risorse  relative   alle
annualita' 2014 e 2015; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015  che
stabilisce che la ripartizione  delle  risorse  finanziarie  relative
alle annualita' 2016 e seguenti e' effettuata  con  appositi  decreti
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito il Dipartimento della protezione  civile,  sulla  base  delle
disponibilita' finanziarie a favore delle regioni  e  delle  province
autonome   beneficiarie   nonche'   sulla   base   degli    eventuali
aggiornamenti  dei  livelli  di  rischiosita'  sismica  delle  scuole
esistenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 20 luglio  2017,  n.  511,  con  il  quale  sono  state
ripartite le annualita' 2016 e 2017 tra  le  regioni  e  le  province
autonome per un importo complessivo pari ad € 26.404.232,00; 
  Visto il decreto del direttore generale per interventi  in  materia
di edilizia scolastica, per la gestione  dei  fondi  strutturali  per
l'istruzione e per l'innovazione digitale del 9 dicembre 2015,  prot.
n. 57, con il quale e' stata nominata la Commissione  di  valutazione
di cui all'art. 1, comma 2, del predetto dPCM; 
  Dato atto che con nota del 28 settembre 2017,  n.  36117  e'  stato
richiesto a tutte le regioni di produrre l'elenco  di  interventi  da
finanziare con le risorse ripartite ai sensi del sopracitato  decreto
n. 511 del 2017 entro e non oltre il 27 ottobre 2017; 
  Considerato che tutte le regioni hanno  fatto  pervenire  i  propri
piani; 
  Dato atto che a seguito di  apposita  istruttoria  da  parte  della
Commissione di cui all'art. 1, comma 2,  del  dPCM  12  ottobre  2015
sulla base delle  informazioni  prodotte  dalle  regioni  sono  stati
individuati gli interventi da ammettere a finanziamento; 
  Visto il verbale della Commissione di cui all'art. 1, comma 2,  del
predetto dPCM; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Piani regionali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro € 22.564.746,67 destinata all'attuazione di
interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del
sistema  scolastico,  nonche'  alla  costruzione  di  nuovi  immobili
sostitutivi  degli  edifici  esistenti,  laddove   indispensabili   a
sostituire quelli a rischio sismico, e' assegnata agli enti locali di
cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale
del presente decreto (Allegato A),  per  gli  interventi  e  con  gli
importi a lato di ciascuno  di  essi  indicati.  Su  tali  interventi
possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli  enti
locali. 
  2.  L'assegnazione  e'   effettuata   entro   il   limite   massimo
dell'importo  previsto  per  ciascuna  regione  dall'allegato  1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed
e' limitata alle lavorazioni connesse all'adeguamento  strutturale  e
antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi di quelli esistenti. 
  3. Il finanziamento assegnato con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 ottobre  2015  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di € 139.942,41 e'
acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  4. Le somme residue non  utilizzate  dalle  regioni  (Allegato  B),
rispetto agli importi contenuti  nell'allegato  1  del  dPCM  del  12
ottobre 2015, pari a complessivi  €  3.699.542,92,  a  seguito  delle
assegnazioni di cui al presente decreto, restano nella disponibilita'
delle singole regioni, per le stesse finalita' previste dall'art.  2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. Gli interventi di cui al comma 1  possono  essere  modificati  o
sostituiti  con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nei soli casi previsti dall'art.  4,
comma 8, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2015;