IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, il comma 6 dell'art. 2, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che, in attuazione dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, che ha introdotto, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modifiche alle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, i «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2015, n. 288, che, in attuazione dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito le modalita' di valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013; Visto l'art. 4 del predetto decreto ministeriale 29 settembre 2015 che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «...sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione della modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento... alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo...» e stabilita «...l'articolazione delle misure massime della copertura del Fondo in funzione della probabilita' di inadempimento dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione finanziaria.»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione della modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» e, in particolare, l'art. 30, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alimentata con un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 ottobre 2015, n. 245, recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008, Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «capitale circolante»: la differenza tra le attivita' correnti e le passivita' correnti di un'impresa; b) «disposizioni operative»: le disposizioni operative del Fondo, di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it; c) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; d) «Gestore del Fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui e' affidata la gestione del Fondo; e) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB; f) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite nell'allegato I al regolamento di esenzione, iscritte al registro delle imprese; g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; i) «soggetti finanziatori»: le banche, gli intermediari e gli altri soggetti finanziatori, come definiti dalle disposizioni operative; j) «soggetti richiedenti»: i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie, cosi' come definiti dalle disposizioni operative; k) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.