IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose che abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i correlati provvedimenti di attuazione; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, «Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, recante autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose; Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 ed in particolare l'allegato all'appendice C - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia (RID); Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2017 n. 585 - Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018); Vista la direttiva (UE) n. 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie in fase di recepimento; Vista la direttiva (UE) n. 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea in fase di recepimento; Vista la circolare n. 59 del 23 novembre 2017 della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie relativa al rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container); Vista la circolare ANSF n. 14110 del 27 dicembre 2017 contenente le istruzioni operative per l'irrogazione di sanzioni da parte dell'ANSF; Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato rilasciato con nota prot. CT 18266/2017 sez. VII relativo agli obblighi di accertamento delle violazioni nell'ambito del trasporto di merci pericolose per ferrovia; Vista la direttiva del Ministro prot. n. 238 dell'8 maggio 2018 con cui sono state date indicazioni per riordinare e regolamentare i rapporti tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei compiti loro gia' attribuiti dalla normativa vigente nel trasporto di merci pericolose per ferrovia; Ritenuto di dover dare immediata attuazione alla succitata direttiva; Ravvisata la necessita' di garantire un rafforzamento delle attivita' di controllo e vigilanza in materia di trasporto ferroviario delle merci pericolose. Cio' anche alla luce delle direttive europee di recente emanazione ed in fase di recepimento che hanno inserito nell'ambito di tali direttive nuove figure ed attribuito specifiche responsabilita' a nuovi soggetti; Decreta: Art. 1 Definizioni ed acronimi Ai fini del presente decreto, si definiscono: 1. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; 2. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; 3. ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; 4. codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose, adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965; 5. convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione; 6. Dipartimento: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale; 7. ANSF: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; 8. RFI: Gestore dell'infrastruttura nazionale; 9. POLFER: Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio polizia ferroviaria.