IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                       MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1977, n. 59» e s.m.i.; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvioni; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.,
recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza
del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo  e  lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento  e  di
gestione  delle  risorse  idriche»,  nell'ambito  della  quale   sono
inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle autorita'
di bacino distrettuali e ai distretti idrografici; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art.  51
detta  «Norme  in  materia  di  Autorita'  di   bacino»   sostituendo
integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
  Visto, in particolare,  l'art.  63,  comma  4  del  citato  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 
  Visti gli articoli 170 e  175  del  citato  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 
  Visto, altresi', l'art. 51, comma 4 della citata legge 28  dicembre
2015, n. 221; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con  il  quale  si  e'
provveduto a stabilire: 
    1) le modalita' e i criteri di attribuzione e  trasferimento  del
personale delle  Autorita'  di  bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati
dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle autorita' di  bacino
distrettuali; 
    2) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle
risorse   strumentali   delle   autorita'   di   bacino    nazionali,
interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle  autorita'  di
bacino distrettuali; 
    3) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle
risorse   finanziarie   delle   autorita'   di   bacino    nazionali,
interregionali e regionali alle autorita' di bacino distrettuali; 
    4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorita' di  bacino
nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge n. 183/1989 e
i relativi livelli occupazionali, senza  oneri  aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica; 
    5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza  da  parte
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Considerato che dalla data di entrata in vigore del citato  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
n. 294 del 25 ottobre 2016 le autorita' di bacino di cui  alla  legge
n. 183/1989 sono soppresse; 
  Considerata la necessita' di individuare e trasferire le unita'  di
personale  nonche'  le  risorse  strumentali  e   finanziarie   delle
soppresse  autorita'  di  bacino  di  cui  alla  legge  n.   183/1989
all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sulla
base delle modalita' e dei criteri di attribuzione e trasferimento di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016; 
  Vista la deliberazione della  Conferenza  istituzionale  permanente
dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 2
del 23 maggio 2017, recante  «Art.  12,  commi  2  e  3  del  decreto
ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294. Ricognizione  del  personale  e
delle risorse strumentali e finanziarie  delle  autorita'  di  bacino
nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge  n.  183/1989
territorialmente  corrispondenti  e  approvazione   delle   dotazioni
provvisorie  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino
meridionale»; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  in  particolare
l'art. 9, comma 36; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno  2015  con  il  quale  sono  state  stabilite  le  tabelle  di
equiparazione del personale tra i vari comparti; 
  Considerato che al personale delle autorita' di bacino distrettuali
si applica, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del succitato  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  n.
294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di  lavoro
relativo al  comparto  Funzioni  centrali  sottoscritto  in  data  12
febbraio 2018, in cui e' confluito il comparto  degli  Enti  pubblici
non economici a seguito del contratto collettivo nazionale quadro per
la definizione dei comparti delle aree di  contrattazione  collettiva
nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016; 
  Considerato,  infine,  che  nell'incontro  con  le  regioni  si  e'
convenuto di avviare la procedura finalizzata all'individuazione  del
personale  avente   diritto   all'esercizio   dell'opzione   per   il
trasferimento nelle dotazioni organiche dell'autorita' di bacino dopo
l'emanazione del presente decreto, previa determinazione da parte del
Ministero dell'ambiente delle modalita' e dei criteri per l'esercizio
dell'opzione e fermi restando i diritti del  personale  che  potrebbe
optare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
gennaio  2017,  recante  «Delega  di  funzioni  al   Ministro   senza
portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia»; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare; 
  D'intesa con la Regione Campania; 
  D'intesa con la Regione Calabria; 
  D'intesa con la Regione Puglia; 
  D'intesa con la Regione Basilicata; 
  D'intesa con la Regione Lazio; 
  D'intesa con la Regione Abruzzo; 
  D'intesa con la Regione Molise; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  63,  comma  4  del
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del  25
ottobre 2016, individua e trasferisce le unita' di personale  nonche'
le risorse strumentali, ivi comprese le  sedi,  e  finanziarie  delle
soppresse  autorita'  di  bacino  di  cui  alla  legge  n.   183/1989
all'Autorita'  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  meridionale,
sulla  base  delle  modalita'  e  dei  criteri  di   attribuzione   e
trasferimento di cui ai citati decreti.