IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che dispone l'introduzione di un credito d'imposta per talune spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal «Piano Nazionale Impresa 4.0»; Visto, in particolare, il comma 52 del sopracitato art. 1, che stabilisce che l'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'art. 31 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti alla formazione»; Visto, altresi', il successivo comma 55 del predetto art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 205 del 2017, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito «Tuir») e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 51, comma 5, 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevedono, tra l'altro, la possibilita' per l'Agenzia delle entrate di emanare, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative dell'incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal «Piano Nazionale Industria 4.0» sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.