LA COMMISSIONE 
 
Premesso 
 
  1. che, in  data  21  febbraio  2017,  la  societa'  Liberty  Lines
trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto  in  data  del  2
febbraio 2017 dall'azienda e dalle segreterie regionali della Sicilia
delle organizzazioni sindacali FILT  CGIL,  FIT  CISL,  UILTRASPORTI,
USLAC-UNCDIM-SMACD  e,  separatamente,  dalla  segreteria   nazionale
dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL, in materia di procedure
di raffreddamento  e  conciliazione,  prestazioni  indispensabili  ed
esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo
svolto  via  aliscafo  da  e  per  le  isole  minori  della  Sicilia,
chiedendone la valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma
1,  lettera  a)  della  legge  n.  146   del   1990,   e   successive
modificazioni; 
  2.  che,  in  data  28  luglio  2017,  la  societa'  Liberty  Lines
trasmetteva  alla  Commissione  un  nuovo  accordo,  modificativo   e
integrativo dell'accordo del 2 febbraio  2017,  sottoscritto  con  le
medesime organizzazioni  sindacali  il  26  luglio  2017,  avente  ad
oggetto una differente disciplina delle prestazioni indispensabili; 
  3. che il commissario delegato convocava in audizione  la  societa'
Liberty  Lines  e  le  segreterie  regionali  della   Sicilia   delle
organizzazioni  sindacali  FILT   CGIL,   FIT   CISL,   UILTRASPORTI,
USLAC-UNCDIM-SMACD e FEDERMAR CISAL, per la giornata del 28 settembre
2017,  chiedendo  di  produrre  una  relazione  tecnica  relativa  al
servizio svolto dall'azienda ed  ai  profili  di  sicurezza  ad  esso
connessi, al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli  elementi
necessari alla  Commissione  per  l'avvio  del  procedimento  di  cui
all'art. 13, comma 1, lettera a) della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni; 
  4. che, accogliendo l'invito del commissario delegato, la  societa'
Liberty Lines, in data 27 settembre 2017, trasmetteva una dettagliata
relazione tecnica, avente ad oggetto le caratteristiche commerciali e
tecnico-operative dei servizi erogati dall'azienda e, in funzione  di
queste, i criteri individuati per la garanzia dei servizi  minimi  in
caso di sciopero; 
  5.  che,  nel  corso  dell'audizione  del  28  settembre  2017,  il
commissario  delegato  evidenziava  ai  rappresentanti  aziendali   e
sindacali presenti l'esigenza di una piu'  puntuale  regolamentazione
di alcuni istituti (procedure di raffreddamento, rarefazione,  durata
dell'astensione dal lavoro straordinario, criteri  di  individuazione
dei contingenti di personale da comandare per  i  servizi  minimi)  e
rappresentava  le   criticita'   della   disciplina   pattizia,   con
particolare riferimento alle prestazioni indispensabili da  garantire
in caso di  sciopero.  Sotto  quest'ultimo  profilo,  il  commissario
rilevava l'inadeguatezza del ricorso in  via  esclusiva  al  criterio
delle  fasce  orarie,  attesa  la  diversa  durata  delle  linee   di
collegamento   assicurate   dal   servizio   di   trasporto   offerto
dall'azienda, e  sollecitava  le  parti  a  sviluppare  i  correttivi
prospettati nella  relazione  tecnica  del  27  settembre  2017,  con
riguardo all'applicazione di un criterio misto  per  l'individuazione
dei servizi minimi: il criterio della fascia  oraria  protetta,  come
criterio ordinario, ed il criterio numerico (numero minimo  di  corse
giornaliere), con riferimento  alle  cosiddette  «linee  lunghe»  che
toccano come punto estremo le isole di Panarea/Stromboli, da un lato,
e  le  isole  di  Filicudi/Alicudi,   dall'altro,   nonche'   per   i
collegamenti unici nella giornata (isola di Pantelleria); 
  6. che, in sede di  audizione,  le  parti,  accogliendo  i  rilievi
sollevati dal commissario, si riservavano di approfondire l'esame dei
punti trattati e di trasmettere eventuali proposte modificative della
disciplina pattizia da sottoporre all'esame della Commissione; 
  7. che, con nota del 20 settembre 2017, l'organizzazione  sindacale
ORSA - Settore marittimo, esclusa dalla contrattazione con l'azienda,
esprimeva le proprie considerazioni in ordine ai  servizi  minimi  da
garantire in caso di sciopero, individuando la quota  del  50%  delle
linee e l'impiego di 1/3 degli equipaggi «riferito alle sole corse di
interesse  statale»  ed  evidenziando  che   l'eventuale   previsione
dell'obbligo di garantire il completamento  della  linea  avrebbe  un
forte impatto sull'efficacia dell'azione di sciopero; 
  8. che il commissario delegato, in data  19  ottobre  2017,  teneva
un'audizione anche con i rappresentanti sindacali non coinvolti nelle
relazioni industriali di Liberty  Lines  e,  in  particolare,  con  i
rappresentanti   aziendali   dell'organizzazione    sindacale    ORSA
Marittimi,  per  acquisire  ogni  elemento  informativo  utile   alla
valutazione dell'accordo, favorendo  il  massimo  coinvolgimento  dei
soggetti interessati; 
  9.  che,  nel  corso  dell'audizione  del  19   ottobre   2017,   i
rappresentanti dell'organizzazione sindacale ORSA  evidenziavano  che
la rigida previsione di fasce orarie di garanzia durante lo  sciopero
potrebbe impedire l'esercizio del diritto di sciopero  all'equipaggio
in turno fisso nelle fasce da garantire; 
  10. che,  in  data  18  aprile  2018,  la  societa'  Liberty  Lines
trasmetteva  alla  Commissione  l'accordo  sottoscritto  in  data  13
novembre 2017 dall'azienda e dalle segreterie regionali della Sicilia
delle organizzazioni sindacali FILT  CGIL,  FIT  CISL,  UILTRASPORTI,
USLAC-UNCDIM-SMACD,  corredato  dei  prospetti  relativi  alle  linee
estive ed invernali  garantite  dal  servizio  aziendale,  avente  ad
oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di  sciopero,
sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 2 febbraio  2017  e
del 26 luglio 2017; 
  11. che, in  data,  17  maggio  2018,  la  societa'  Liberty  Lines
trasmetteva  alla  commissione  l'accordo  sottoscritto  in  data  13
novembre 2017 dall'azienda e dalla segreteria regionale della Sicilia
dell'organizzazione FEDERMAR CISAL, corredato dei prospetti  relativi
alle linee estive ed  invernali  garantite  dal  servizio  aziendale,
avente ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto  di
sciopero,  sostitutiva  di  quella  contenuta  negli  accordi  del  2
febbraio 2017 e del 26 luglio 2017; 
  12.  che,  in  data,  18  maggio  2018,  il  commissario   delegato
trasmetteva gli accordi del 13 novembre 2017 alle associazioni  degli
utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e  successive  modificazioni,  invitandole  ad  esprimere  il
parere prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  n.
146 del 1990, e successive modificazioni; 
  13.  che  le  associazioni  degli  utenti  coinvolte  non  facevano
pervenire alcuna risposta all'invito formulato dal commissario; 
 
                             Considerato 
 
  1. che l'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della  presente
legge, sono considerati servizi pubblici essenziali  quelli  volti  a
garantire il godimento dei diritti della persona,  costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta'  ed  alla  sicurezza,
alla liberta' di circolazione; 
  2. che l'art.  1,  comma  2,  lettera  a),  della  predetta  legge,
nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa
contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente  funzionali
alla «tutela  della  vita,  della  salute,  della  liberta'  e  della
sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'«ambiente» ed  al
«patrimonio storico-artistico»; 
  3. che l'art. 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama
espressamente, per  quanto  concerne  la  tutela  della  liberta'  di
circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 
  4.  che,  per  orientamento  consolidato  della  dottrina  e  della
giurisprudenza,   l'elencazione    dei    diritti    della    persona
costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1  e  nell'anzidetto
frammento del comma 2, lettera a), dell'art. 1, e' tassativa;  mentre
meramente esemplificativo e non esaustivo  e'  l'elenco  dei  servizi
pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettere a), b),  c),  d),  e)
dell'art. 1  finalizzati  al  godimento  dei  diritti  della  persona
ricompresi nella «fattispecie chiusa»; 
  5. che e' altrettanto pacifico  che,  ai  fini  dell'applicabilita'
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si prescinde
dalla natura dei rapporti di lavoro e,  finanche,  dalla  circostanza
per  cui  l'erogazione  del  servizio   sia   svolta   da   pubbliche
amministrazioni ovvero da parte di soggetti  privati,  in  regime  di
appalto  o  convenzione,  rilevando  esclusivamente  l'incidenza  del
servizio sui diritti  costituzionalmente  protetti,  individuati  nel
comma 1 e nel comma 2, lettera a), dell'art. 1; 
  6. che,  in  relazione  al  servizio  di  trasporto  marittimo,  la
commissione,   negli   anni,   a   fronte   di   una    significativa
conflittualita' nel settore,  ha  valutato  di  particolare  evidenza
l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti,  ai
sensi  dell'art.  1  della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere  fruito
dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale
dell'utenza, sia in relazione all'evidente  collegamento  teleologico
del servizio con i diritti costituzionalmente  garantiti  alla  vita,
alla salute, alla liberta'  e  alla  sicurezza  della  persona,  alla
liberta' di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1; 
  7. che, con riferimento al servizio di trasporto  marittimo  svolto
dalla societa' Liberty Lines, le parti, in sede di contrattazione, si
sono rese disponibili a riesaminare, con la mediazione ed il supporto
tecnico della Commissione, le questioni piu' problematiche emerse nel
corso dell'attivita' istruttoria dell'Autorita' ed a  riformulare  la
disciplina pattizia del 2 febbraio 2017 e  del  26  luglio  2017,  in
funzione di una piu' efficace realizzazione del sistema  di  garanzie
predisposto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata ed integrata
dalla legge n. 83 del 2000; 
  8. che gli accordi del 13 novembre 2017,  oggetto  di  valutazione,
soddisfano, in generale, le esigenze di cui alla  legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni; 
  9. che, in particolare, a seguito delle audizioni con  l'azienda  e
le organizzazioni  sindacali,  sono  state  accolte  dalle  parti  le
sollecitazioni del commissario delegato a prevedere una piu' puntuale
regolamentazione in materia di procedure  di  raffreddamento,  durata
massima, intervallo e astensione dal lavoro straordinario; 
  10. che, con riferimento alle prestazioni  indispensabili,  occorre
preliminarmente  tenere  conto  delle  esigenze  di   sicurezza   che
impongono che tutte le  linee  da  garantire  debbano  completare  il
proprio itinerario con il rientro del mezzo sulla terraferma; cio' in
ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio  fornito
dall'azienda, del limitato numero di  approdi  sulle  isole  servite,
nonche' delle particolari caratteristiche morfologiche e  strutturali
dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi  presso  moli  non
riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi inadeguati o
insufficienti), che impediscono o  limitano  fortemente  le  soste  a
lunga durata delle imbarcazioni; 
  11. che il criterio misto indicato dalle parti per  individuare  le
linee di trasporto da garantire  (il  criterio  della  fascia  oraria
protetta, per i servizi piu' frequenti e  le  «linee  brevi»,  ed  il
criterio numerico, con riferimento alle  cosiddette  «linee  lunghe»)
consente  di  assicurare  un  piu'   adeguato   contemperamento   tra
l'esercizio del diritto di sciopero ed i diritti costituzionali degli
utenti, in quanto impedisce una eccessiva compressione dell'esercizio
del diritto di sciopero quando il servizio riguarda  linee  che,  pur
avendo orari di partenza all'interno delle fasce di garanzia, vengono
completate molte ore dopo il termine della fascia protetta,  a  causa
delle lunghe distanze da coprire; 
  12. che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge  n.
146 del 1990, e successive modificazioni, salvo casi particolari,  le
prestazioni indispensabili devono  essere  contenute  in  misura  non
eccedente mediamente il 50 per cento  delle  prestazioni  normalmente
erogate e riguardare quote strettamente necessarie di  personale  non
superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato
per la piena erogazione del  servizio  nel  tempo  interessato  dallo
sciopero; 
  13. che, per quanto  riguarda  le  fasce  orarie  di  garanzia  (h.
6,00-8,30,  12,00-14,00  nel  periodo  16  settembre-15  giugno;   h.
6,00-8,30,  15,00-17,00  nel  periodo  15  giugno-15  settembre),  la
previsione  contenuta  negli  accordi  oggetto  di   valutazione   e'
senz'altro idonea a contemperare l'esercizio del diritto di  sciopero
con la salvaguardia  dei  diritti  della  persona  costituzionalmente
tutelati  nel  settore  dei  trasporti,  dove  i  livelli  minimi  di
funzionamento del servizio  pubblico  in  caso  di  sciopero  tengono
conto, essenzialmente, delle fasce orarie di  maggior  fruizione  del
servizio medesimo da parte dei cittadini utenti (art. 2, comma  2,  e
13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990); 
  14. che, in relazione a  cio',  l'art.  13,  comma  1,  lettera  a)
prevede espressamente che «quando per le finalita' di cui all'art. 1,
e' necessario assicurare fasce  orarie  di  erogazione  dei  servizi,
questi  ultimi  devono  essere  garantiti  nella  misura  di   quelli
normalmente  offerti  e  pertanto  non   rientrano   nella   predetta
percentuale del 50%»; 
  15. che, con  particolare  riferimento  al  servizio  di  trasporto
marittimo offerto dalla  societa'  Liberty  Lines  ed  ai  volumi  di
traffico normalmente previsti per tale settore di utenza, il criterio
delle fasce orarie  garantite  consente  di  assicurare  la  completa
operativita' del servizio con mezzi veloci, atteso che  gli  aliscafi
viaggiano ad una velocita' doppia rispetto alle navi  traghetto,  con
notevole effetto sul traffico «pendolare»  tra  la  terraferma  e  le
isole  minori,  spesso  sprovviste  di  strutture  sanitarie,  uffici
pubblici ed esercizi commerciali e conseguente considerevole  impatto
sui diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
  16. che, con riferimento al criterio numerico  individuato  per  le
cosiddette «linee lunghe» (che servono le isole di Panarea/Stromboli,
di Filicudi/Alicudi, e di Pantelleria), la previsione della  garanzia
delle corse, nella  misura  di  circa  il  50  per  cento  di  quelle
normalmente effettuate, e' sostanzialmente in linea con la previsione
dell'art. 13, comma 1, lettera a); 
  17. che, in ogni caso, la deroga al principio di limitazione  delle
prestazioni  indispensabili  in  ragione  del  50  per  cento   delle
prestazioni  normalmente  erogate  e  di  un  terzo   del   personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio,  ammessa
dalla medesima norma, trova giustificazione in  considerazione  della
particolarita' del servizio di linea fornito,  della  necessita'  del
rispetto  delle  tabelle  d'armamento  delle  navi,   depositate   ed
approvate dalle Capitanerie di porto, e delle  connesse  esigenze  di
salvaguardia  della  sicurezza  del   personale   navigante   e   dei
passeggeri, nonche' della sicurezza  delle  infrastrutture  portuali,
delle persone e dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 
  18. che, pertanto, tale articolato sistema di  garanzie  appare  il
piu' idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il  diritto
di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione del
servizio di trasporto marittimo, connesso all'esercizio  del  diritto
di sciopero, compatibilmente con  la  salvaguardia  dei  diritti  dei
cittadini-utenti, nel loro contenuto  essenziale,  e  con  la  tutela
delle effettive esigenze di sicurezza; 
  19. che, sotto il  profilo  dell'individuazione  del  personale  da
comandare per  la  garanzia  delle  prestazioni  indispensabili,  gli
accordi  individuano  criteri  oggettivi   e   trasparenti,   facendo
riferimento al personale programmato nei turni ordinari di lavoro; 
  20. che, infine, la previsione della possibilita'  di  sostituzione
prioritaria del personale comandato, che  manifesti  la  volonta'  di
aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a
favorire, ove possibile, l'esercizio del  diritto  di  sciopero,  con
particolare riguardo al personale  marittimo  in  turno  fisso  nelle
fasce orarie da garantire; 
 
                            Valuta idoneo 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della  legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni: 
 
    l'accordo sottoscritto in data 13 novembre  2017  dalla  societa'
Liberty Lines  e  dalle  segreterie  regionali  della  Sicilia  delle
organizzazioni  sindacali  FILT   CGIL,   FIT   CISL,   UILTRASPORTI,
USLAC-UNCDIM-SMACD; 
 
    l'accordo sottoscritto in data 13 novembre  2017  dalla  societa'
Liberty  Lines   e   dalla   segreteria   regionale   della   Sicilia
dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL, aventi  ad  oggetto  le
modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  sciopero  del   personale
dipendente della societa'  Liberty  Lines,  addetto  al  servizio  di
trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia; 
 
                               Dispone 
 
la notifica della presente delibera alle segreterie  regionali  della
Sicilia  delle  organizzazioni  sindacali  FILT   CGIL,   FIT   CISL,
UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD, FEDERMAR  CISAL  ed  alla  societa'
Liberty  Lines,  nonche'  al  Comando  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di porto - Reparto 2, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per
le vie d'acqua interne  -  Divisione  2ª,  ai  prefetti  di  Palermo,
Trapani,  Agrigento,  Siracusa,  Catania,  Messina,   Ragusa   e   la
trasmissione,  per  conoscenza,  ai  Presidenti  delle  Camere  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  13,  comma
1,  lettera  n),  della  legge  n.  146  del   1990,   e   successive
modificazioni. 
 
                          Dispone, altresi' 
 
la pubblicazione della presente  delibera,  unitamente  agli  accordi
valutati idonei, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. 
 
    Roma, 21 giugno 2018 
 
                                    Il presidente: Santoro Passarelli