LA COMMISSIONE Premesso 1. che, in data 21 febbraio 2017, la societa' Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto in data del 2 febbraio 2017 dall'azienda e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e, separatamente, dalla segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL, in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, prestazioni indispensabili ed esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le isole minori della Sicilia, chiedendone la valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 2. che, in data 28 luglio 2017, la societa' Liberty Lines trasmetteva alla Commissione un nuovo accordo, modificativo e integrativo dell'accordo del 2 febbraio 2017, sottoscritto con le medesime organizzazioni sindacali il 26 luglio 2017, avente ad oggetto una differente disciplina delle prestazioni indispensabili; 3. che il commissario delegato convocava in audizione la societa' Liberty Lines e le segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e FEDERMAR CISAL, per la giornata del 28 settembre 2017, chiedendo di produrre una relazione tecnica relativa al servizio svolto dall'azienda ed ai profili di sicurezza ad esso connessi, al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla Commissione per l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 4. che, accogliendo l'invito del commissario delegato, la societa' Liberty Lines, in data 27 settembre 2017, trasmetteva una dettagliata relazione tecnica, avente ad oggetto le caratteristiche commerciali e tecnico-operative dei servizi erogati dall'azienda e, in funzione di queste, i criteri individuati per la garanzia dei servizi minimi in caso di sciopero; 5. che, nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017, il commissario delegato evidenziava ai rappresentanti aziendali e sindacali presenti l'esigenza di una piu' puntuale regolamentazione di alcuni istituti (procedure di raffreddamento, rarefazione, durata dell'astensione dal lavoro straordinario, criteri di individuazione dei contingenti di personale da comandare per i servizi minimi) e rappresentava le criticita' della disciplina pattizia, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero. Sotto quest'ultimo profilo, il commissario rilevava l'inadeguatezza del ricorso in via esclusiva al criterio delle fasce orarie, attesa la diversa durata delle linee di collegamento assicurate dal servizio di trasporto offerto dall'azienda, e sollecitava le parti a sviluppare i correttivi prospettati nella relazione tecnica del 27 settembre 2017, con riguardo all'applicazione di un criterio misto per l'individuazione dei servizi minimi: il criterio della fascia oraria protetta, come criterio ordinario, ed il criterio numerico (numero minimo di corse giornaliere), con riferimento alle cosiddette «linee lunghe» che toccano come punto estremo le isole di Panarea/Stromboli, da un lato, e le isole di Filicudi/Alicudi, dall'altro, nonche' per i collegamenti unici nella giornata (isola di Pantelleria); 6. che, in sede di audizione, le parti, accogliendo i rilievi sollevati dal commissario, si riservavano di approfondire l'esame dei punti trattati e di trasmettere eventuali proposte modificative della disciplina pattizia da sottoporre all'esame della Commissione; 7. che, con nota del 20 settembre 2017, l'organizzazione sindacale ORSA - Settore marittimo, esclusa dalla contrattazione con l'azienda, esprimeva le proprie considerazioni in ordine ai servizi minimi da garantire in caso di sciopero, individuando la quota del 50% delle linee e l'impiego di 1/3 degli equipaggi «riferito alle sole corse di interesse statale» ed evidenziando che l'eventuale previsione dell'obbligo di garantire il completamento della linea avrebbe un forte impatto sull'efficacia dell'azione di sciopero; 8. che il commissario delegato, in data 19 ottobre 2017, teneva un'audizione anche con i rappresentanti sindacali non coinvolti nelle relazioni industriali di Liberty Lines e, in particolare, con i rappresentanti aziendali dell'organizzazione sindacale ORSA Marittimi, per acquisire ogni elemento informativo utile alla valutazione dell'accordo, favorendo il massimo coinvolgimento dei soggetti interessati; 9. che, nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017, i rappresentanti dell'organizzazione sindacale ORSA evidenziavano che la rigida previsione di fasce orarie di garanzia durante lo sciopero potrebbe impedire l'esercizio del diritto di sciopero all'equipaggio in turno fisso nelle fasce da garantire; 10. che, in data 18 aprile 2018, la societa' Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dall'azienda e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD, corredato dei prospetti relativi alle linee estive ed invernali garantite dal servizio aziendale, avente ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017; 11. che, in data, 17 maggio 2018, la societa' Liberty Lines trasmetteva alla commissione l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dall'azienda e dalla segreteria regionale della Sicilia dell'organizzazione FEDERMAR CISAL, corredato dei prospetti relativi alle linee estive ed invernali garantite dal servizio aziendale, avente ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017; 12. che, in data, 18 maggio 2018, il commissario delegato trasmetteva gli accordi del 13 novembre 2017 alle associazioni degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, invitandole ad esprimere il parere prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 13. che le associazioni degli utenti coinvolte non facevano pervenire alcuna risposta all'invito formulato dal commissario; Considerato 1. che l'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione; 2. che l'art. 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla «tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'«ambiente» ed al «patrimonio storico-artistico»; 3. che l'art. 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 4. che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lettera a), dell'art. 1, e' tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo e' l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) dell'art. 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona ricompresi nella «fattispecie chiusa»; 5. che e' altrettanto pacifico che, ai fini dell'applicabilita' della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per cui l'erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime di appalto o convenzione, rilevando esclusivamente l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 e nel comma 2, lettera a), dell'art. 1; 6. che, in relazione al servizio di trasporto marittimo, la commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualita' nel settore, ha valutato di particolare evidenza l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla liberta' e alla sicurezza della persona, alla liberta' di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1; 7. che, con riferimento al servizio di trasporto marittimo svolto dalla societa' Liberty Lines, le parti, in sede di contrattazione, si sono rese disponibili a riesaminare, con la mediazione ed il supporto tecnico della Commissione, le questioni piu' problematiche emerse nel corso dell'attivita' istruttoria dell'Autorita' ed a riformulare la disciplina pattizia del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017, in funzione di una piu' efficace realizzazione del sistema di garanzie predisposto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000; 8. che gli accordi del 13 novembre 2017, oggetto di valutazione, soddisfano, in generale, le esigenze di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 9. che, in particolare, a seguito delle audizioni con l'azienda e le organizzazioni sindacali, sono state accolte dalle parti le sollecitazioni del commissario delegato a prevedere una piu' puntuale regolamentazione in materia di procedure di raffreddamento, durata massima, intervallo e astensione dal lavoro straordinario; 10. che, con riferimento alle prestazioni indispensabili, occorre preliminarmente tenere conto delle esigenze di sicurezza che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro del mezzo sulla terraferma; cio' in ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito dall'azienda, del limitato numero di approdi sulle isole servite, nonche' delle particolari caratteristiche morfologiche e strutturali dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le soste a lunga durata delle imbarcazioni; 11. che il criterio misto indicato dalle parti per individuare le linee di trasporto da garantire (il criterio della fascia oraria protetta, per i servizi piu' frequenti e le «linee brevi», ed il criterio numerico, con riferimento alle cosiddette «linee lunghe») consente di assicurare un piu' adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed i diritti costituzionali degli utenti, in quanto impedisce una eccessiva compressione dell'esercizio del diritto di sciopero quando il servizio riguarda linee che, pur avendo orari di partenza all'interno delle fasce di garanzia, vengono completate molte ore dopo il termine della fascia protetta, a causa delle lunghe distanze da coprire; 12. che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, salvo casi particolari, le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero; 13. che, per quanto riguarda le fasce orarie di garanzia (h. 6,00-8,30, 12,00-14,00 nel periodo 16 settembre-15 giugno; h. 6,00-8,30, 15,00-17,00 nel periodo 15 giugno-15 settembre), la previsione contenuta negli accordi oggetto di valutazione e' senz'altro idonea a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nel settore dei trasporti, dove i livelli minimi di funzionamento del servizio pubblico in caso di sciopero tengono conto, essenzialmente, delle fasce orarie di maggior fruizione del servizio medesimo da parte dei cittadini utenti (art. 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990); 14. che, in relazione a cio', l'art. 13, comma 1, lettera a) prevede espressamente che «quando per le finalita' di cui all'art. 1, e' necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50%»; 15. che, con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo offerto dalla societa' Liberty Lines ed ai volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza, il criterio delle fasce orarie garantite consente di assicurare la completa operativita' del servizio con mezzi veloci, atteso che gli aliscafi viaggiano ad una velocita' doppia rispetto alle navi traghetto, con notevole effetto sul traffico «pendolare» tra la terraferma e le isole minori, spesso sprovviste di strutture sanitarie, uffici pubblici ed esercizi commerciali e conseguente considerevole impatto sui diritti della persona costituzionalmente tutelati; 16. che, con riferimento al criterio numerico individuato per le cosiddette «linee lunghe» (che servono le isole di Panarea/Stromboli, di Filicudi/Alicudi, e di Pantelleria), la previsione della garanzia delle corse, nella misura di circa il 50 per cento di quelle normalmente effettuate, e' sostanzialmente in linea con la previsione dell'art. 13, comma 1, lettera a); 17. che, in ogni caso, la deroga al principio di limitazione delle prestazioni indispensabili in ragione del 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e di un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, ammessa dalla medesima norma, trova giustificazione in considerazione della particolarita' del servizio di linea fornito, della necessita' del rispetto delle tabelle d'armamento delle navi, depositate ed approvate dalle Capitanerie di porto, e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale navigante e dei passeggeri, nonche' della sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 18. che, pertanto, tale articolato sistema di garanzie appare il piu' idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione del servizio di trasporto marittimo, connesso all'esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con la salvaguardia dei diritti dei cittadini-utenti, nel loro contenuto essenziale, e con la tutela delle effettive esigenze di sicurezza; 19. che, sotto il profilo dell'individuazione del personale da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili, gli accordi individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento al personale programmato nei turni ordinari di lavoro; 20. che, infine, la previsione della possibilita' di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la volonta' di aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a favorire, ove possibile, l'esercizio del diritto di sciopero, con particolare riguardo al personale marittimo in turno fisso nelle fasce orarie da garantire; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni: l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla societa' Liberty Lines e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD; l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla societa' Liberty Lines e dalla segreteria regionale della Sicilia dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL, aventi ad oggetto le modalita' di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della societa' Liberty Lines, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia; Dispone la notifica della presente delibera alle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD, FEDERMAR CISAL ed alla societa' Liberty Lines, nonche' al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 2ª, ai prefetti di Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Messina, Ragusa e la trasmissione, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Dispone, altresi' la pubblicazione della presente delibera, unitamente agli accordi valutati idonei, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 21 giugno 2018 Il presidente: Santoro Passarelli