Allegato VERBALE DI CONSULTAZIONE E ACCORDO IN TEMA DI PRESTAZIONI INDISPENSABILI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (LEGGE N. 146/1990 E SEGUENTI) L'anno 2017, addi' 13 del mese di novembre si sono incontrate in Trapani la societa' Liberty Lines, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI e USLAC-UNCDIM-SMACD, dando seguito alle intese verbali intercorse nelle scorse settimane. Lo scopo del presente accordo mira a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili al fine di garantire un adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Con riguardo ai tempi e alle modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto definito nel CCNL 1° luglio 2015, CONFITARMA. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. Premessa. Liberty Lines e' una societa' che eroga servizi di trasporto da e per le isole minori della Sicilia, nonche' altre tratte convenzionate e non per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e internazionale. Date le caratteristiche intrinseche dei mezzi veloci e data la frequenza operativa delle linee, il trasporto via aliscafo o altro mezzo veloce rimane l'unico che realmente garantisce i collegamenti tra le isole minori e la Sicilia con tempi e modalita' tali da consentire il pendolarismo delle popolazioni isolane ed i flussi turistici che sono spesso alla base delle economie locali. Le parti pertanto con il seguente accordo intendono tutelare al massimo il diritto allo sciopero dei lavoratori, limitando i disagi e le ricadute economiche negative sulle popolazioni isolane gia' di per se' penalizzate dalla situazione geografica oggettiva. Il presente accordo ha valore tra le parti a partire dal 13 novembre 2017 e verra' sottoposto, attraverso le modalita' di legge, al vaglio della commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la definitiva validazione. In sede di prima applicazione la scadenza e' fissata al 30 ottobre 2020. Esso s'intendera' tacitamente rinnovato se, almeno tre mesi prima della scadenza, non verra' disdettato da una delle parti stipulanti con espressa comunicazione scritta fatta pervenire alla altra parte. Le parti danno atto che il presente accordo annulla e/o sostituisce integralmente ogni precedente intesa di autoregolamentazione che verta sulla stessa materia. Tutto cio' premesso, si conviene: in caso di controversia sindacale le OO.SS.LL. dovranno formalizzare per iscritto all'associazione nazionale di categoria, nel caso in cui la controversia sia a carattere nazionale, o all'azienda interessata, in caso di controversia aziendale, la dichiarazione dello stato di agitazione, nella quale dovranno essere specificate le ragioni della stessa. Detta dichiarazione dovra' essere inviata anche alla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. A seguito della dichiarazione dello stato di agitazione e allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e al fine di ridurre quanto piu' possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, azienda e OO.SS.LL. si obbligano a ricorrere alle procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 146 del 1990 cosi' come integrata dalla legge n. 83 del 2000. Art. 1. Procedure di raffreddamento e conciliazione Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, le parti convengono che entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione l'azienda dovra' convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione. L'incontro di apertura del confronto dovra' svolgersi entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione dovra' concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo. Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, le procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo. Del tentativo di conciliazione si dovra' redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che dovra' essere inviato alla Commissione di garanzia. In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo. Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime. Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. I periodi di franchigia, di cui all'art. 9 dell'accordo non sospendono il termine di cui sopra.