(Accordo FEDERMAR CISAL-art. 1)
                                                             Allegato 
 
VERBALE  DI  CONSULTAZIONE  E  ACCORDO   IN   TEMA   DI   PRESTAZIONI
  INDISPENSABILI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (LEGGE N.  146/90  E
  SEGUENTI) 
 
    L'anno 2017, addi' 13 del mese di novembre si sono incontrate  in
Trapani  la  societa'  Liberty  lines,  ed  i  rappresentanti   della
organizzazione sindacale dei lavoratori FEDERMAR CISAL, dando seguito
alle intese verbali intercorse nelle scorse settimane. 
    Lo scopo  del  presente  accordo  mira  a  dare  attuazione  alle
disposizioni contenute nella legge  12  giugno  1990,  n.  146,  come
modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia
di servizi minimi  essenziali  in  caso  di  sciopero,  indicando  le
prestazioni indispensabili al fine di garantire un  adeguato  livello
di contemperamento fra l'esercizio del  diritto  di  sciopero  ed  il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 
    Con riguardo ai tempi e alle modalita' per  l'espletamento  delle
procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto
non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto  definito  nel
CCNL 1° luglio 2015, CONFITARMA. 
    Le norme del presente accordo si applicano alle azioni  sindacali
relative  alle  politiche  sindacali  di  riforma,  rivendicative   e
contrattuali. Le disposizioni in tema di' preavviso e di  indicazione
della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei
valori  e  dell'ordine  costituzionale  o  per  gravi  eventi  lesivi
dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. 
 
Premessa. 
 
    Liberty lines e' una societa' che eroga servizi di trasporto da e
per le isole minori della Sicilia, nonche' altre tratte convenzionate
e non per la circolazione delle persone nel  territorio  nazionale  e
internazionale. 
    Date le caratteristiche intrinseche dei mezzi veloci  e  data  la
frequenza operativa delle linee, il trasporto via  aliscafo  o  altro
mezzo veloce rimane l'unico che realmente garantisce  i  collegamenti
tra le isole minori e la  Sicilia  con  tempi  e  modalita'  tali  da
consentire il pendolarismo delle  popolazioni  isolane  ed  i  flussi
turistici che sono spesso alla base delle economie locali. 
    Le parti pertanto con il seguente accordo intendono  tutelare  al
massimo il diritto allo sciopero dei lavoratori, limitando i disagi e
le ricadute economiche negative sulle popolazioni isolane gia' di per
se' penalizzate dalla situazione geografica oggettiva. 
    Il presente accordo ha valore tra  le  parti  a  partire  dal  13
novembre 2017 e verra' sottoposto, attraverso le modalita' di  legge,
al vaglio della Commissione di garanzia dell'attuazione  della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici  essenziali,  per  la  definitiva
validazione. 
    In sede di prima  applicazione  la  scadenza  e'  fissata  al  30
ottobre 2020. Esso s'intendera' tacitamente rinnovato se, almeno  tre
mesi prima della scadenza, non verra' disdettato da una  delle  parti
stipulanti con espressa comunicazione scritta  fatta  pervenire  alla
altra parte. 
    Le  parti  danno  atto  che  il  presente  accordo  annulla   e/o
sostituisce    integralmente    ogni     precedente     intesa     di
autoregolamentazione che verta sulla stessa materia. 
    Tutto  cio'  premesso,  si  conviene:  in  caso  di  controversia
sindacale   le   OO.SS.LL.   dovranno   formalizzare   per   iscritto
all'associazione  nazionale  di  categoria,  nel  caso  in   cui   la
controversia sia a carattere nazionale, o all'azienda interessata, in
caso di controversia  aziendale,  la  dichiarazione  dello  stato  di
agitazione, nella quale dovranno essere specificate le ragioni  della
stessa.  Detta  dichiarazione  dovra'  essere  inviata   anche   alla
commissione di garanzia per l'attuazione della legge  sullo  sciopero
nei servizi pubblici essenziali. A seguito della dichiarazione  dello
stato di agitazione e allo scopo di favorire  il  regolare  andamento
delle  relazioni  industriali  e  al  fine  di  ridurre  quanto  piu'
possibile  le  situazioni  conflittuali  ed  i  conseguenti   effetti
negativi nei  confronti  della  clientela,  azienda  e  OO.SS.LL.  si
obbligano  a  ricorrere  alle  procedure  di  raffreddamento   e   di
conciliazione in appresso  specificate  anche  ai  sensi  e  per  gli
effetti della legge n. 146 del 1990 cosi' come integrata dalla  legge
n. 83 del 2000. 
 
                               Art. 1. 
             Procedure di raffreddamento e conciliazione 
 
    Per  quanto  riguarda  le  procedure  di  raffreddamento   e   di
conciliazione, le parti convengono  che  entro  cinque  giorni  dalla
ricezione della comunicazione dello  stato  di  agitazione  l'azienda
dovra' convocare formalmente le organizzazioni  sindacali  che  hanno
effettuato  la  comunicazione  per  il  tentativo  di  conciliazione.
L'incontro di apertura del confronto dovra'  svolgersi  entro  e  non
oltre i  successivi cinque  giorni.  Il  tentativo  di  conciliazione
dovra' concludersi entro cinque giorni dalla  data  di  apertura  del
confronto.  Trascorso  inutilmente  tale  termine  le  procedure   si
intenderanno come espletate con esito negativo. 
    Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo  richiedente,
decorsi i cinque  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  le
procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo. 
    Del  tentativo  di  conciliazione  si  dovra'  redigere  apposito
verbale, sottoscritto dalle parti, che  dovra'  essere  inviato  alla
Commissione di garanzia. 
    In caso di esito positivo  del  tentativo  di  conciliazione,  il
verbale dovra'  contenere  l'espressa  dichiarazione  di  revoca  del
proclamato stato di agitazione. 
    In caso di esito negativo, nel verbale dovranno  essere  indicate
le ragioni del mancato accordo. 
    Nell'ambito  della  stessa  vertenza  sindacale,  ai  fini  della
proclamazione   di   un'azione   di   sciopero,   le   procedure   di
raffreddamento e di conciliazione devono  essere  ripetute  nel  solo
caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dalla  conclusione
delle procedure medesime. 
    Nell'ambito della stessa vertenza,  per  le  azioni  di  sciopero
successive  alla  prima,  le  procedure  di   raffreddamento   e   di
conciliazione devono essere ripetute  nel  solo  caso  in  cui  siano
trascorsi piu'  di novanta  giorni  dall'ultimazione  della  fase  di
conciliazione. 
    I periodi di franchigia,  di  cui  all'art.  9  dell'accordo  non
sospendono il termine di cui sopra.