(( Art. 1-ter Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito 1. All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2017" sono inserite le seguenti: "e nel 2018". ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge: "Art. 12. Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito 1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'art. 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.".