(( Art. 1-quinquies 
 
                   Linee guida per gli adempimenti 
                     connessi alla ricostruzione 
 
  1. Al fine di assicurare la corretta e  omogenea  attuazione  della
normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione  d'urgenza
e alle  ordinanze  del  Commissario  straordinario  e  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, nonche' di fornire  indicazioni
utili  per  l'interpretazione  e  il  coordinamento  della   medesima
normativa, il Commissario straordinario del Governo,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal
24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  provvede,
sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, i  soggetti
attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, e il Ministero dell'economia e delle  finanze  per  gli  aspetti
finanziari, alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel
proprio  sito  internet  istituzionale,  di  linee  guida  contenenti
l'indicazione delle  procedure  e  degli  adempimenti  connessi  agli
interventi di ricostruzione. 
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente,
con  frequenza  almeno  trimestrale,  in  rapporto  allo   stato   di
aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  15   del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          del 2016), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n. 229: 
              "Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi  relativi
          alle opere pubbliche e ai beni culturali 
              1. Per la riparazione, il ripristino con  miglioramento
          sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni
          culturali,  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  i   soggetti
          attuatori degli interventi sono: 
                a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  anche
          attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
                b) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo; 
                c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                d) l'Agenzia del demanio; 
                e) le Diocesi, limitatamente  agli  interventi  sugli
          immobili di proprieta'  di  enti  ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione  dell'Ordinario
          diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 e
          di importo inferiore alla soglia di  rilevanza  comunitaria
          di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
              2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
          del comma 1, il Presidente della  Regione-vice  commissario
          con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento  di
          tutta l'attivita' necessaria  alla  loro  realizzazione  ai
          comuni o agli  altri  enti  locali  interessati,  anche  in
          deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
          del comma 1, di importo superiore alla soglia di  rilevanza
          europea di cui all'art. 35 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di  soggetto
          attuatore  e'  svolta  dal  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e del turismo.".