(( Art. 1-sexies 
 
Disciplina relativa alle lievi difformita' edilizie e  alle  pratiche
  pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attivita' di ricostruzione
  o di riparazione degli edifici privati 
 
  1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati  nei  comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto  2016  in
assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi
di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  o  in
difformita' da essa, il proprietario dell'immobile,  pur  se  diverso
dal responsabile dell'abuso, puo'  presentare,  contestualmente  alla
domanda di contributo, segnalazione certificata di  inizio  attivita'
in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'art. 37, comma  4,
nonche'  all'art.  93  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo  a  quanto  rappresentato
nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato
e  alla  disciplina  vigente  al  momento  della  presentazione   del
progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica  rilasciata
dal competente ufficio tecnico della Regione. E' fatto, in ogni caso,
salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto art.  37,  comma
4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e  inferiore
a 516 euro, in misura determinata dal responsabile  del  procedimento
comunale in relazione all'aumento di  valore  dell'immobile  valutato
per  differenza  tra  il  valore  dello  stato  realizzato  e  quello
precedente l'abuso, calcolato  in  base  alla  procedura  di  cui  al
regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  19  aprile
1994, n. 701. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui  al
comma 2-ter dell'art. 34 del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001 e' elevata al 5 per cento. 
  3. Nei casi di cui al comma 1,  il  tecnico  incaricato  redige  la
valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme  tecniche  per
le  costruzioni  emanate  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto
strutturale  relativo  alla  domanda   di   contributo,   accertando,
altresi',  con  apposita  relazione  asseverata  che  le  difformita'
strutturali non abbiano causato in via  esclusiva  il  danneggiamento
dell'edificio. E' fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di  cui
all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del
2001  che  costituisce  provvedimento  conclusivo   al   fine   della
risoluzione  della  difformita'  strutturale   e,   unitamente   alla
segnalazione certificata di  inizio  attivita'  in  sanatoria,  causa
estintiva del reato oggetto di contestazione. 
  4. Per gli interventi edilizi  di  cui  al  comma  1  e'  possibile
richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146  del
codice di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2014,  n.  42,  o
dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei  seguenti  casi:  a)  per  le
opere realizzate su immobili che  al  momento  dell'esecuzione  delle
opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico;  b)  per
le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se  eseguite  su
immobili gia' sottoposti a vincolo  paesaggistico.  Resta  ferma,  in
ogni caso, la verifica di compatibilita' dell'intervento con le norme
di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico. 
  5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da
minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento
per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili  a
carenza di rappresentazione dei  medesimi  progetti  originari,  alle
tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle  tolleranze
delle misure, purche' tali interventi  siano  eseguiti  nel  rispetto
delle   caratteristiche   architettoniche,   morfo-tipologiche,   dei
materiali  e  delle  finiture   esistenti,   non   sono   considerati
difformita' che necessitino di sanatoria paesaggistica. 
  6.  Al  fine  di  accelerare  l'attivita'  di  ricostruzione  o  di
riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  danneggiati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di
sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio  1985,
n. 47, dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'art.
32 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  non  definite
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  la  certificazione  di  idoneita'  sismica,   ove
richiesta per  l'adozione  del  provvedimento  di  concessione  o  di
autorizzazione in  sanatoria  e  dell'agibilita',  e'  sostituita  da
perizia  del  tecnico  incaricato  del  progetto  di  adeguamento   e
miglioramento sismico, che redige certificato  di  idoneita'  statica
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori  pubblici
15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  135  del  10
giugno  1985,  effettuando  le  verifiche  in  esso   previste,   con
particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali.  Il
certificato di  idoneita'  statica  attesta  il  rispetto  di  quanto
previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985.  Nel  caso
in  cui  non  risulti  possibile  la  redazione  del  certificato  di
idoneita' statica ai sensi del decreto ministeriale 15  maggio  1985,
il tecnico incaricato indica gli interventi necessari  che  avrebbero
consentito  la  redazione  del  certificato  di   idoneita'   statica
valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o  sismica
e' rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4  dell'art.
16 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal  comma  6,
qualora il progetto  di  riparazione  o  ricostruzione  dell'edificio
danneggiato conduca ad  un  risultato  architettonico  e  strutturale
diverso da quello oggetto della domanda  di  sanatoria,  il  progetto
deve essere corredato di una relazione asseverata del  professionista
incaricato  attestante  che  le  caratteristiche  costruttive   degli
interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva
del danno. 
  8. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  6  e  7  si  applicano  con
riferimento ai soli interventi di ricostruzione o  riparazione  degli
immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i testi vigenti degli allegati 1, 2 e  2-bis  del
          citato  decreto-legge  n.  189  del  2016,  si   veda   nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 22,  comma  1,  lettera
          a), del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia   edilizia)   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              "Art. 22 (L).  Interventi  subordinati  a  segnalazione
          certificata di inizio di attivita' (decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n.  398,  art.  4,  commi  7,  8,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,  come
          modificato dall'art. 2, comma 60, della legge  23  dicembre
          1996,  n.  662,  nel  testo  risultante   dalle   modifiche
          introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
          n. 669; decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  art.  11,
          convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio  1997,  n.
          135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in  part.
          articoli 34 ss, e 149). 
              1.   Sono   realizzabili   mediante   la   segnalazione
          certificata di inizio di attivita' di cui  all'articolo  19
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'  in  conformita'
          alle   previsioni   degli   strumenti   urbanistici,    dei
          regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
          vigente: 
                a) gli interventi di  manutenzione  straordinaria  di
          cui all'art. 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino  le
          parti strutturali dell'edificio; 
                b)  gli  interventi  di  restauro  e  di  risanamento
          conservativo di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),
          qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
                c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
          all'art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati
          nell'art. 10, comma 1, lettera c.". 
              - Si  riporta  il  testo dell'art.  37,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001: 
              "Art. 37 (L).  Interventi  eseguiti  in  assenza  o  in
          difformita'  dalla  segnalazione  certificata   di   inizio
          attivita' e accertamento di conformita' (art. 4,  comma  13
          del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della  legge  n.
          47 del 1985) 
              1-3. Omissis. 
              4. Ove l'intervento realizzato  risulti  conforme  alla
          disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia  al  momento
          della realizzazione dell'intervento, sia al  momento  della
          presentazione della domanda, il responsabile  dell'abuso  o
          il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria
          dell'intervento versando la somma,  non  superiore  a  5164
          euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
          del  procedimento  in  relazione  all'aumento   di   valore
          dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.". 
              - Il decreto del  Ministero  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701 (Regolamento recante norme  per  l'automazione
          delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali  e
          delle conservatorie dei registri immobiliari) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  34,  comma-  ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380  del
          2001: 
              "Art.  34  (L).   Interventi   eseguiti   in   parziale
          difformita' dal permesso di costruire  (legge  28  febbraio
          1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, articoli 107 e 109) 
              1-2bis. Omissis. 
              2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
          non si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in
          presenza di violazioni di altezza,  distacchi,  cubatura  o
          superficie coperta che  non  eccedano  per  singola  unita'
          immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001: 
              "Art. 52 (L). Tipo di strutture e norme tecniche (legge
          2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 
              1. In tutti i comuni della  Repubblica  le  costruzioni
          sia pubbliche sia  private  debbono  essere  realizzate  in
          osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
          costruttivi  fissate  con  decreti  del  Ministro  per   le
          infrastrutture  e  i  trasporti,   sentito   il   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici che  si  avvale  anche  della
          collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.
          Qualora le norme tecniche riguardino  costruzioni  in  zone
          sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
          l'interno. Dette norme definiscono: 
                a) i  criteri  generali  tecnico-costruttivi  per  la
          progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in
          muratura e per il loro consolidamento; 
                b) i carichi e  sovraccarichi  e  loro  combinazioni,
          anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive  e
          della destinazione dell'opera, nonche' i  criteri  generali
          per la verifica di sicurezza delle costruzioni; 
                c)  le  indagini  sui  terreni  e  sulle  rocce,   la
          stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i  criteri
          generali e le precisazioni tecniche per  la  progettazione,
          esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
          delle  opere  di  fondazione;  i  criteri  generali  e   le
          precisazioni tecniche per la  progettazione,  esecuzione  e
          collaudo di opere speciali, quali ponti,  dighe,  serbatoi,
          tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in  genere,
          acquedotti, fognature; 
                d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 
              2.  Qualora   vengano   usati   materiali   o   sistemi
          costruttivi diversi  da  quelli  disciplinati  dalle  norme
          tecniche  in  vigore,  la  loro   idoneita'   deve   essere
          comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal  Presidente
          del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  su  conforme
          parere dello stesso Consiglio. 
              3. Le norme tecniche di cui al presente  articolo  e  i
          relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
          la pubblicazione  dei  rispettivi  decreti  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 94 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001: 
              "Art. 94 (L). Autorizzazione per  l'inizio  dei  lavori
          (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 
              1. Fermo  restando  l'obbligo  del  titolo  abilitativo
          all'intervento  edilizio,  nelle  localita'  sismiche,   ad
          eccezione di quelle a bassa  sismicita'  all'uopo  indicate
          nei decreti di cui all'art. 83,  non  si  possono  iniziare
          lavori  senza   preventiva   autorizzazione   scritta   del
          competente ufficio tecnico della regione. 
              2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
          dalla richiesta e viene comunicata al comune,  subito  dopo
          il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 
              3. Avverso il provvedimento relativo  alla  domanda  di
          autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio  entro
          il termine di  cui  al  comma  2,  e'  ammesso  ricorso  al
          presidente  della   giunta   regionale   che   decide   con
          provvedimento definitivo. 
              4. I lavori devono  essere  diretti  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 146 del decreto
          legislativo  22  gennaio  2014,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              "Art.  146.  Autorizzazione   -   1.   I   proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'art. 142, o in  base  alla  legge,  a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui  all'art.  167,
          commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
          sanatoria   successivamente   alla   realizzazione,   anche
          parziale, degli interventi.  L'autorizzazione  e'  efficace
          per  un  periodo  di  cinque   anni,   scaduto   il   quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5.  Il  parere  del
          soprintendente,    all'esito    dell'approvazione     delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'art. 149, comma  1,  alla  stregua  dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'art. 140, comma 2, entro il termine  di  quarantacinque
          giorni dalla ricezione degli atti.  Il  soprintendente,  in
          caso di  parere  negativo,  comunica  agli  interessati  il
          preavviso di provvedimento negativo  ai  sensi  dell'  art.
          10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Entro  venti
          giorni  dalla  ricezione  del   parere,   l'amministrazione
          provvede in conformita'. 
              9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla  ricezione
          degli atti da parte del  soprintendente  senza  che  questi
          abbia  reso   il   prescritto   parere,   l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro  il  31  dicembre  2008,  su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono  stabilite  procedure  semplificate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al Tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui  all'  art.
          134. 
              15. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.".  
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   3   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 febbraio 2017,  n.  31  (Regolamento  recante
          individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
          paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura   autorizzatoria
          semplificata): 
              "Art. 3. Interventi ed opere di lieve entita'  soggetti
          a procedimento autorizzatorio semplificato 
              1.  Sono  soggetti   al   procedimento   autorizzatorio
          semplificato di cui al Capo II gli interventi ed  opere  di
          lieve entita' elencati nell'Allegato «B».".  
              - Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157  recante
          "Disposizioni  correttive   ed   integrative   al   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  in  relazione  al
          paesaggio",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          aprile 2006, n. 97, S.O..  
              - La legge 28 febbraio 1985, n. 47  recante  "Norme  in
          materia di controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,
          sanzioni, recupero e sanatoria  delle  opere  abusive",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  1985,  n.  53,
          S.O.  
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della  legge
          23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica):  
              "Art.  39.  Definizione  agevolata   delle   violazioni
          edilizie 
              1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
          febbraio  1985,  n.  47  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come ulteriormente  modificate  dal  presente
          articolo, si applicano alle  opere  abusive  che  risultino
          ultimate entro il 31  dicembre  1993,  e  che  non  abbiano
          comportato ampliamento del manufatto superiore  al  30  per
          cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
          indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un
          ampliamento  superiore  a  750  metri  cubi.  Le   suddette
          disposizioni  trovano  altresi'  applicazione  alle   opere
          abusive realizzate nel termine  di  cui  sopra  relative  a
          nuove costruzioni non  superiori  ai  750  metri  cubi  per
          singola richiesta di concessione edilizia in  sanatoria.  I
          termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente
          comma e decorrenti dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di  successiva
          modificazione  o  integrazione,  sono  da  intendersi  come
          riferiti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo.  I  predetti  limiti  di  cubatura  non   trovano
          applicazione nel caso  di  annullamento  della  concessione
          edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi  edilizi
          posti in essere dalla persona imputata di uno  dei  delitti
          di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del  codice
          penale, o da terzi per suo  conto,  e'  sospeso  fino  alla
          sentenza  definitiva  di  non  luogo  a  procedere   o   di
          proscioglimento  o  di   assoluzione.   Non   puo'   essere
          conseguita la concessione in sanatoria degli abusi  edilizi
          se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti
          sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio  in
          ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
          casellario giudiziale ad opera del comune,  il  richiedente
          deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle  forme
          di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
          avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui  agli
          articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 
              1-bis.  Qualora  l'amministratore  di   beni   immobili
          oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge  31
          maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente
          ad alienare taluno di  detti  beni,  il  medesimo  giudice,
          sentito il pubblico ministero, puo' altresi' autorizzarlo a
          riattivare il procedimento di sanatoria  sospeso  ai  sensi
          del quinto periodo del comma 1. In tal caso non  opera  nei
          confronti dell'amministratore o  del  terzo  acquirente  il
          divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo
          del medesimo comma. 
              2. Il rilascio della concessione  o  autorizzazione  in
          sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 
              3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985
          e dal  16  marzo  1985  al  31  dicembre  1993,  la  misura
          dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla  legge
          di cui al comma 1, in relazione al periodo dal  30  gennaio
          1977 al 1° ottobre 1983,  e'  moltiplicata  rispettivamente
          per 2 e per 3. La misura dell'oblazione,  come  determinata
          ai sensi del presente comma, e' elevata di un importo  pari
          alla  meta',  nei  comuni  con  popolazione  superiore   ai
          centomila abitanti. 
              4. La domanda di concessione  o  di  autorizzazione  in
          sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione,  deve
          essere  presentata  al  comune  competente,   a   pena   di
          decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui
          all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985,  n.
          47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente
          resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15.   Resta   fermo   l'obbligo   di   allegazione    della
          documentazione fotografica e,  ove  prescritto,  quello  di
          presentazione della perizia giurata,  della  certificazione
          di cui alla lettera b) del predetto  terzo  comma,  nonche'
          del progetto di adeguamento statico di cui al quinto  comma
          dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai
          sensi della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  dell'eventuale
          integrazione di cui al comma 6, degli oneri di  concessione
          di cui al comma 9, nonche'  la  documentazione  di  cui  al
          presente comma e la denuncia in catasto nel termine di  cui
          all'art. 52, secondo comma, della legge 28  febbraio  1985,
          n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma  8,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed  il
          decorso del termine di un anno e di due anni per  i  comuni
          con piu' di 500.000  abitanti  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  senza  l'adozione   di   un
          provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o
          ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo  il  disposto
          del periodo successivo; ai fini del rispetto  del  suddetto
          termine la ricevuta attestante  il  pagamento  degli  oneri
          concessori e la documentazione di denuncia al catasto  puo'
          essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se
          nei  termini  previsti  l'oblazione  dovuta  non  e'  stata
          interamente corrisposta o e' stata determinata in modo  non
          veritiero e palesemente doloso, le  costruzioni  realizzate
          senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle
          sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45  della  legge  28
          febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non  si  applicano
          nel caso in cui il  versamento  sia  stato  effettuato  nei
          termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione
          dello  stesso.  La  mancata  presentazione  dei   documenti
          previsti per legge entro  il  termine  di  tre  mesi  dalla
          espressa richiesta di integrazione  notificata  dal  comune
          comporta l'improcedibilita' della domanda e il  conseguente
          diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per
          carenza di documentazione. Si fanno salvi  i  provvedimenti
          emanati  per   la   determinazione   delle   modalita'   di
          versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione. 
              5. L'oblazione  prevista  dal  presente  articolo  deve
          essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo
          1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B  allegata
          alla presente legge e della restante parte in quattro  rate
          di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile
          1995, il 15 luglio 1995, il 15  settembre  1995  ed  il  15
          dicembre 1995. E' consentito il versamento  della  restante
          parte  dell'oblazione,  in  una  unica   soluzione,   entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di  una
          delle  suindicate   rate.   Ove   l'intera   oblazione   da
          corrispondere sia di  importo  minore  o  pari  rispetto  a
          quello  indicato  nella  tabella  di   cui   sopra   ovvero
          l'oblazione stessa, pari a  lire  2.000.000,  sia  riferita
          alle opere di cui al n. 7 della tabella allegata alla legge
          28 febbraio 1985, n. 47, il versamento  dell'intera  somma,
          dovuta  a  titolo  di   oblazione   per   ciascuna   unita'
          immobiliare, deve essere  effettuato  in  unica  soluzione,
          entro il 15 dicembre 1995, purche'  la  domanda  sia  stata
          presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5,
          e 6 della tabella allegata alla stessa legge,  l'oblazione,
          pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con  la  medesima
          modalita'  di  cui  sopra.  Le  somme  gia'   versate,   in
          adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26  luglio
          1994, n. 468, 27 settembre 1994,  n.  551,  e  25  novembre
          1994, n. 649, che  siano  di  importo  superiore  a  quello
          indicato nel  presente  comma  sono  portate  in  riduzione
          dell'importo complessivo della oblazione da  versare  entro
          il 15 dicembre 1995. 
              6.  I  soggetti  che  hanno   presentato   domanda   di
          concessione o di autorizzazione edilizia  in  sanatoria  ai
          sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o  i
          loro aventi causa, se non e' stata interamente  corrisposta
          l'oblazione dovuta ai sensi della stessa  legge  devono,  a
          pena di improcedibilita' della domanda,  versare  in  luogo
          della somma residua, il  triplo  della  differenza  tra  la
          somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro  il
          31 marzo 1996. La  disposizione  di  cui  sopra  non  trova
          applicazione  nel  caso  in  cui  a   seguito   dell'intero
          pagamento   dell'oblazione   sia   dovuto   unicamente   il
          conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini  di  cui
          all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
              7. All'art. 32 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,
          dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Per le  opere
          eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n.
          1497,  e  al  decreto-legge  27  giugno   1985,   n.   312,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,
          n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non
          comportano aumento di superficie o  di  volume,  il  parere
          deve essere rilasciato entro centoventi  giorni;  trascorso
          tale termine il parere stesso  si  intende  reso  in  senso
          favorevole". 
              8.  Nel  caso  di  interventi  edilizi  nelle  zone   e
          fabbricati sottoposti a vincolo ai  sensi  delle  leggi  1°
          giugno 1939, n. 1089,  29  giugno  1939,  n.  1497,  e  del
          decreto-legge 27  giugno  1985,  n.  312,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  il
          rilascio della concessione edilizia o della  autorizzazione
          in   sanatoria,   subordinato   al   conseguimento    delle
          autorizzazioni delle Amministrazioni preposte  alla  tutela
          del vincolo,  estingue  il  reato  per  la  violazione  del
          vincolo stesso. 
              9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere
          altresi' allegata una ricevuta comprovante il pagamento  al
          comune, nel cui territorio e' ubicata  la  costruzione,  di
          una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori,
          se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella  C
          allegata alla presente legge, rispettivamente per le  nuove
          costruzioni e gli  ampliamenti  e  per  gli  interventi  di
          ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo  comma,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche'  per
          le  modifiche  di  destinazione  d'uso,  ove   soggette   a
          sanatoria.  Per  il  pagamento  dell'anticipo  degli  oneri
          concessori si applica la stessa rateizzazione prevista  per
          l'oblazione. Coloro che in proprio o  in  forme  consortili
          abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere  di
          urbanizzazione primaria, secondo le  disposizioni  tecniche
          dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo
          delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le  parti
          di  interesse  pubblico.  Le  modalita'  di  pagamento  del
          conguaglio sono definite entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  dal  comune  in
          cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora  l'importo  finale
          degli oneri concessori applicati nel Comune  di  ubicazione
          dell'immobile risulti inferiore alla somma  indicata  nella
          predetta  tabella  C,  la  somma  da  versare,   in   unica
          soluzione, deve essere pari a detto minore importo. 
              10. Le domande di concessione in  sanatoria  presentate
          entro il 30 giugno 1987  e  non  definite  per  il  mancato
          pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art.
          40, primo comma, ultimo periodo, della  legge  28  febbraio
          1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di
          una ricevuta  attestante  il  pagamento  al  comune,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, di una quota pari al  70  per  cento  delle
          somme di cui al comma  9,  se  dovute.  Qualora  gli  oneri
          concessori siano stati determinati ai sensi della legge  28
          gennaio 1977, n. 10, dalla  legislazione  regionale  e  dai
          conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli  importi
          dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto  dal
          presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione
          dei parametri in vigore alla data del 30  giugno  1989.  Il
          mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9
          ed al presente comma, entro il  termine  di  cui  al  primo
          periodo  del   presente   comma   comporta   l'applicazione
          dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute. 
              10-bis. Per le domande di concessione o  autorizzazione
          in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali
          il  sindaco  abbia  espresso   provvedimento   di   diniego
          successivamente al 31 marzo  1995,  sanabili  a  norma  del
          presente articolo, gli  interessati  possono  chiederne  la
          rideterminazione  sulla  base  delle   disposizioni   della
          presente legge. 
              11.  I  soggetti  che  hanno  presentato  entro  il  31
          dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art.  13
          della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere,  nel
          rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente
          articolo,  che  l'istanza  sia   considerata   domanda   di
          concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998, i comuni
          determinano in via definitiva i contributi di concessione e
          l'importo,  da  richiedere  a  titolo  di  conguaglio   dei
          versamenti di cui ai commi 9 e 10.  L'interessato  provvede
          agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica
          della richiesta. Per il pagamento degli  oneri  dovuti,  il
          proprietario puo' accedere al credito  fondiario,  compresa
          l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento
          offrendo in garanzia agli immobili oggetto della domanda di
          sanatoria. 
              12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi  posti  in
          essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo  periodo,  la
          sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni  di  cui
          all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la
          confisca. Per effetto  di  tale  confisca,  le  opere  sono
          acquisite  di  diritto  e   gratuitamente   al   patrimonio
          indisponibile del comune sul cui territorio  insistono.  La
          sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata
          trascrizione nei registri immobiliari. 
              13. Per le  opere  realizzate  al  fine  di  ovviare  a
          situazioni  di  estremo  disagio   abitativo,   la   misura
          dell'oblazione e' ridotta percentualmente in  relazione  ai
          limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione  delle
          stesse  opere  secondo  quanto  previsto  dalla  tabella  D
          allegata   alla   presente   legge.   Per   il    pagamento
          dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma  5
          del presente articolo. Le regioni  possono  modificare,  ai
          sensi di  quanto  disposto  dall'art.  37  della  legge  28
          febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le  norme
          di attuazione degli articoli 5,  6  e  10  della  legge  28
          gennaio  1977,  n.  10.  La  misura   del   contributo   di
          concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni,
          alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in
          riferimento all'ampiezza ed all'andamento  demografico  dei
          comuni nonche' alle loro caratteristiche  geografiche,  non
          puo'  risultare  inferiore  al  70  per  cento  di   quello
          determinato secondo le norme vigenti alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  disposizione.  Il  potere   di
          legiferare in  tal  senso  e'  esercitabile  entro  novanta
          giorni  dalla  predetta  data;  decorso  inutilmente   tale
          termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima
          data. 
              14. Per l'applicazione della  riduzione  dell'oblazione
          e' in ogni  caso  richiesto  che  l'opera  abusiva  risulti
          adibita  ad  abitazione  principale,  ovvero  destinata  ad
          abitazione principale del proprietario residente all'estero
          del possessore dell'immobile  o  di  altro  componente  del
          nucleo familiare in relazione di parentela entro  il  terzo
          grado o di affinita' entro il secondo grado, e che  vi  sia
          convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le
          opere abusive risultino  di  consistenza  non  superiore  a
          quella indicata  al  comma  1  del  presente  articolo.  La
          riduzione dell'oblazione  si  applica  anche  nei  casi  di
          ampliamento  dell'abitazione  e  di   effettuazione   degli
          interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31,  primo
          comma, della legge 5 agosto  1978,  n.  457.  La  riduzione
          dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione  di
          piu' di una richiesta di sanatoria da  parte  dello  stesso
          soggetto. 
              15. Il reddito di riferimento di cui  al  comma  13  e'
          quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal  nucleo
          familiare del possessore ovvero, nel caso  di  piu'  aventi
          titolo,  e'  quello  derivante  dalla  somma  della   quota
          proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno  precedente
          dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile.  A  tali
          fini si considera la natura del reddito prevalente  qualora
          ricorrano diversi tipi di reddito. Ove  l'immobile  sanato,
          ai sensi del comma 14, venga trasferito,  con  atto  "inter
          vivos" a  titolo  oneroso  a  terzi,  entro  dieci  anni  a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione  corrisposta
          in misura ridotta e l'oblazione come determinata  ai  sensi
          del  comma  3,  maggiorata  degli  interessi  nella  misura
          legale. La ricevuta del versamento  della  somma  eccedente
          deve  essere  allegata  a  pena  di  nullita'  all'atto  di
          trasferimento dell'immobile. 
              16.  All'oblazione  calcolata  ai  sensi  del  presente
          articolo continuano  ad  applicarsi  le  riduzioni  di  cui
          all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della  legge  28
          febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti  di
          cubatura di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  le
          riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34.  Ai
          fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui
          al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'art. 35,
          terzo comma, lettera d), della suddetta  legge,  in  quanto
          richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione  di  cui
          alla lettera  c)  del  settimo  comma  dell'art.  34  della
          predetta legge n. 47 del 1985 e' aumentata al 50 per cento.
          Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'art.
          35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio  1985,
          n.  47,  puo'  essere  sostituito  da   dichiarazione   del
          richiedente resa ai sensi della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15. 
              17. Ai fini della determinazione delle  norme  tecniche
          per l'adeguamento antisismico  dei  fabbricati  oggetto  di
          sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla  legge
          2  febbraio  1974,  n.  64,  dei  successivi   decreti   di
          attuazione,  delle  ordinanze,  nonche'  dei  decreti   del
          Ministro dei lavori  pubblici.  In  deroga  ad  ogni  altra
          disposizione il progetto di adeguamento per le  costruzioni
          nelle zone sottoposte a vincolo sismico di  cui  all'ottavo
          comma dell'art. 35 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,
          puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al
          miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui
          al punto C.9 delle norme tecniche  per  le  costruzioni  in
          zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei  lavori
          pubblici  24  gennaio  1986,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  108  del  12  maggio  1986.  A  tal  fine  la
          certificazione di cui  alla  lettera  b)  del  terzo  comma
          dell'art. 35 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,  deve
          essere integrata da idonei accertamenti e verifiche. 
              18.  Il  presente  articolo  sostituisce  le  norme  in
          materia incompatibili, salvo le  disposizioni  riferite  ai
          termini  di  versamento  dell'oblazione,  degli  oneri   di
          concessione  e  di  presentazione  delle  domande,  che  si
          intendono come modificativi di quelle  sopra  indicati.  Il
          presente  articolo  sostituisce   le   norme   in   materia
          incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di
          versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e  di
          presentazione  delle  domande,  che   si   intendono   come
          modificative di quelle sopra indicate. 
              19. Per le opere abusive  divenute  sanabili  in  forza
          della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli
          oneri previsti per la sanatoria ha il diritto  di  ottenere
          l'annullamento delle acquisizioni  al  patrimonio  comunale
          dell'area di sedime e delle opere sopra  questa  realizzate
          disposte in attuazione  dell'art.  7,  terzo  comma,  della
          legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  la  cancellazione  delle
          relative trascrizioni  nel  pubblico  registro  immobiliare
          dietro esibizione  di  certificazione  comunale  attestante
          l'avvenuta presentazione della domanda di  sanatoria.  Sono
          in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e  del  comune
          nel caso in cui le opere stesse siano  state  destinate  ad
          attivita'  di  pubblica  utilita'  entro  la  data  del  1°
          dicembre 1994. 
              20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
          al  comma  1,  i  vincoli  di  inedificabilita'  richiamati
          dall'art. 33 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  non
          comprendono il divieto transitorio  di  edificare  previsto
          dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985,  n.
          312, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'art.  12  del
          decreto-legge  12  gennaio  1988,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. 
              21.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle regioni a statuto speciale ed alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, se  incompatibili  con  le
          attribuzioni previste dagli statuti delle  stesse  e  dalle
          relative  norme  di  attuazione  ad  esclusione  di  quelle
          relative alla misura dell'oblazione ed ai  termini  per  il
          versamento di questa.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  32   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "Art. 32. (Misure per la riqualificazione  urbanistica,
          ambientale   e    paesaggistica,    per    l'incentivazione
          dell'attivita'  di  repressione  dell'abusivismo  edilizio,
          nonche' per la definizione degli illeciti edilizi  e  delle
          occupazioni di aree demaniali) 
              1. Al  fine  di  pervenire  alla  regolarizzazione  del
          settore e' consentito, in conseguenza del condono di cui al
          presente  articolo,  il  rilascio  del  titolo  abilitativo
          edilizio in sanatoria delle opere  esistenti  non  conformi
          alla disciplina vigente. 
              2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento
          della disciplina regionale ai principi contenuti nel  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in  conformita'  al
          titolo V della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  e  comunque  fatte
          salve le competenze delle autonomie locali sul Governo  del
          territorio. 
              3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del  rilascio
          del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente
          articolo e dalle normative regionali. 
              4. Sono in ogni caso fatte salve  le  competenze  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. 
              5. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il  supporto
          alle amministrazioni  comunali  ai  fini  dell'applicazione
          della presente normativa e  per  il  coordinamento  con  la
          legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
          n. 724, e successive modifiche e integrazioni. 
              6. 
              7. Al comma 1 dell'art. 141 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
          lettera: 
              "c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti  territoriali  al
          di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.". 
              8. All'art. 141 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo  il  comma  2,  e'
          inserito il seguente: 
              "2-bis. Nell'ipotesi di cui  alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita' , di  sussidiarieta'
          e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio". 
              9. 
              10. Per la realizzazione di un programma di  interventi
          di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
          idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di  euro
          per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono individuate le aree comprese nel  programma.  Su  tali
          aree,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio, d'intesa con i soggetti  pubblici  interessati,
          predispone  un  programma  operativo  di  interventi  e  le
          relative modalita' di attuazione. 
              11. 
              12. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  la  Cassa   depositi   e   prestiti   e'
          autorizzata a mettere a disposizione l'importo  massimo  di
          50 milioni di euro per la  costituzione,  presso  la  Cassa
          stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo  per  le
          demolizioni delle opere  abusive,  per  la  concessione  ai
          comuni e ai soggetti titolari dei poteri  di  cui  all'art.
          27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle  modalita'  di
          cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662 e all'art. 41, comma 4,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi  relativi
          agli interventi di demolizione delle  opere  abusive  anche
          disposti  dall'autorita'  giudiziaria  e   per   le   spese
          giudiziarie,  tecniche  e   amministrative   connesse.   Le
          anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
          spese di gestione  del  Fondo,  sono  restituite  al  Fondo
          stesso in  un  periodo  massimo  di  cinque  anni,  secondo
          modalita' e condizioni stabilite con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le  somme
          riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In  caso  di
          mancato pagamento spontaneo del credito,  l'amministrazione
          comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai  sensi
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
          somme anticipate non siano rimborsate  nei  tempi  e  nelle
          modalita' stabilite, il Ministro dell'interno  provvede  al
          reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone  le
          relative somme  dai  fondi  del  bilancio  dello  Stato  da
          trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. 
              13. Le attivita' di monitoraggio e  di  raccolta  delle
          informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo  edilizio
          di competenza del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   fanno    capo    all'Osservatorio    nazionale
          dell'abusivismo edilizio. Il  Ministero  collabora  con  le
          regioni  al  fine  di  costituire  un  sistema  informativo
          nazionale necessario anche per la redazione della relazione
          al Parlamento di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 aprile
          1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          giugno  1985,  n.  298.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'interno, sono aggiornate le  modalita'  di  redazione,
          trasmissione,   archiviazione    e    restituzione    delle
          informazioni contenute nei rapporti  di  cui  all'art.  31,
          comma 7, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata
          una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e  di  0,4
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
              14.  Per  le  opere  eseguite  da  terzi  su  aree   di
          proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale,
          ad esclusione del demanio marittimo,  lacuale  e  fluviale,
          nonche' dei terreni gravati da diritti di  uso  civico,  il
          rilascio del titolo abilitativo edilizio  in  sanatoria  da
          parte  dell'ente  locale  competente  e'   subordinato   al
          rilascio  della  disponibilita'  da   parte   dello   Stato
          proprietario, per  il  tramite  dell'Agenzia  del  demanio,
          rispettivamente, a cedere a titolo  oneroso  la  proprieta'
          dell'area  appartenente  al  patrimonio  disponibile  dello
          Stato  su  cui   insiste   l'opera   ovvero   a   garantire
          onerosamente il  diritto  al  mantenimento  dell'opera  sul
          suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile
          dello Stato. 
              15.  La  domanda  del  soggetto  legittimato  volta  ad
          ottenere  la  disponibilita'  dello  Stato  alla   cessione
          dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero  il
          riconoscimento al diritto al  mantenimento  dell'opera  sul
          suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
          dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre  2004
          e il  10  dicembre  2004,  alla  filiale  dell'Agenzia  del
          demanio     territorialmente     competente,      corredata
          dell'attestazione  del  pagamento  all'erario  della  somma
          dovuta a titolo di indennita' per  l'occupazione  pregressa
          delle aree, determinata applicando i parametri di cui  alla
          allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
          comunque non superiore alla  prescrizione  quinquennale.  A
          tale  domanda  deve   essere   allegata,   in   copia,   la
          documentazione relativa all'illecito  edilizio  di  cui  ai
          commi 32 e 35. Entro  il  30  aprile  2005,  inoltre,  deve
          essere   allegata   copia   della   denuncia   in   catasto
          dell'immobile e del relativo frazionamento. 
              16.   La   disponibilita'   alla   cessione   dell'area
          appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
          il diritto a mantenere l'opera sul  suolo  appartenente  al
          demanio o al patrimonio  indisponibile  dello  Stato  viene
          espressa   dalla   filiale   dell'Agenzia    del    demanio
          territorialmente competente entro il 31 maggio 2005.  Resta
          ferma  la  necessita'   di   assicurare,   anche   mediante
          specifiche  clausole  degli   atti   di   vendita   o   dei
          provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
          dell'opera, il libero accesso al mare, con  il  conseguente
          diritto pubblico di passaggio. 
              17. Nel  caso  di  aree  soggette  ai  vincoli  di  cui
          all'art. 32  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  la
          disponibilita'  alla  cessione  dell'area  appartenente  al
          patrimonio disponibile ovvero a riconoscere  il  diritto  a
          mantenere l'opera sul suolo appartenente al  demanio  o  al
          patrimonio indisponibile  dello  Stato  e'  subordinata  al
          parere favorevole da  parte  dell'Autorita'  preposta  alla
          tutela del vincolo. 
              18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti  al
          patrimonio   disponibile   dello   Stato   devono    essere
          perfezionate entro  il  31  dicembre  2006,  a  cura  della
          filiale   dell'Agenzia   del    demanio    territorialmente
          competente previa presentazione da  parte  dell'interessato
          del titolo abilitativo  edilizio  in  sanatoria  rilasciato
          dall'ente locale competente,  ovvero  della  documentazione
          attestante  la  presentazione  della  domanda,   volta   ad
          ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla
          quale e' intervenuto il silenzio-assenso con l'attestazione
          dell'avvenuto  pagamento  della  connessa  oblazione,  alle
          condizioni previste dal presente articolo. 
              19. Il prezzo di acquisto delle  aree  appartenenti  al
          patrimonio  disponibile   e'   determinato   applicando   i
          parametri di  cui  alla  Tabella  B  allegata  al  presente
          decreto ed e' corrisposto  in  due  rate  di  pari  importo
          scadenti, rispettivamente,  il  30  giugno  2005  e  il  31
          dicembre 2005. 
              19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti
          al patrimonio disponibile dello  Stato,  per  le  quali  e'
          stato  rilasciato  il  titolo   abilitativo   edilizio   in
          sanatoria  da  parte  dell'ente  locale  competente,   sono
          inalienabili per un periodo di cinque anni  dalla  data  di
          perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
          quali insistono le opere medesime. 
              20. Il  provvedimento  formale  di  riconoscimento  del
          diritto al mantenimento dell'opera sulle aree  del  demanio
          dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato  a
          cura    della    filiale    dell'Agenzia    del     demanio
          territorialmente competente  entro  il  31  dicembre  2006,
          previa presentazione della documentazione di cui  al  comma
          18. Il diritto e' riconosciuto per una  durata  massima  di
          anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori  di
          mercato. 
              21. 
              22. 
              23. 
              24. 
              25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V  della  legge
          28 febbraio 1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, come ulteriormente  modificate  dall'art.  39
          della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e   successive
          modificazioni  e   integrazioni,   nonche'   dal   presente
          articolo, si applicano alle  opere  abusive  che  risultino
          ultimate  entro  il  31  marzo  2003  e  che  non   abbiano
          comportato ampliamento del manufatto superiore  al  30  per
          cento della volumetria della costruzione originaria  o,  in
          alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette
          disposizioni  trovano  altresi'  applicazione  alle   opere
          abusive realizzate nel termine  di  cui  sopra  relative  a
          nuove costruzioni residenziali non superiori a 750  mc  per
          singola  richiesta  di  titolo  abilitativo   edilizio   in
          sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
          complessivamente i 3.000 metri cubi. 
              26.  Sono  suscettibili  di   sanatoria   edilizia   le
          tipologie di illecito di cui all'allegato 1: 
                a)  numeri  da  1  a   3,   nell'ambito   dell'intero
          territorio nazionale, fermo restando quanto  previsto  alla
          lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5
          e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a  vincolo  di  cui
          all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; 
                b) numeri 4, 5  e  6,  nelle  aree  non  soggette  ai
          vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
          47, in attuazione di legge  regionale,  da  emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  con  la   quale   e'   determinata   la
          possibilita',   le   condizioni   e   le   modalita'    per
          l'ammissibilita' a sanatoria di  tali  tipologie  di  abuso
          edilizio. 
              27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32  e
          33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  le  opere  abusive
          non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: 
                a) siano state eseguite  dal  proprietario  o  avente
          causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti  di
          cui agli articoli 416-bis, 648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale o da terzi per suo conto; 
                b)  non  sia  possibile  effettuare  interventi   per
          l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
          per i comuni secondo quanto indicato  dalla  ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  20  marzo  2003,  n.
          3274, pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003; 
                c) non sia  data  la  disponibilita'  di  concessione
          onerosa dell'area di proprieta' dello Stato  o  degli  enti
          pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui
          all'art. 32 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  ed  al
          presente decreto; 
                d) siano state  realizzate  su  immobili  soggetti  a
          vincoli imposti sulla base di leggi statali e  regionali  a
          tutela  degli  interessi  idrogeologici   e   delle   falde
          acquifere, dei beni ambientali e  paesistici,  nonche'  dei
          parchi  e  delle  aree  protette  nazionali,  regionali   e
          provinciali qualora istituiti  prima  della  esecuzione  di
          dette  opere,  in  assenza  o  in  difformita'  del  titolo
          abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
          e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; 
                e) siano  state  realizzate  su  immobili  dichiarati
          monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
          o dichiarati  di  interesse  particolarmente  rilevante  ai
          sensi degli articoli 6  e  7  del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 490; 
                f) fermo restando  quanto  previsto  della  legge  21
          novembre    2000,    n.    353,     e     indipendentemente
          dall'approvazione del piano regionale di  cui  al  comma  1
          dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000,  il  comune
          subordina il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio  in
          sanatoria alla verifica che le opere non insistano su  aree
          boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi
          dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria  e'
          sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili
          anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
          che le aree interessate dall'abuso  edilizio  siano  state,
          nell'ultimo  decennio,  percorse  da  uno  o  piu'  incendi
          boschivi; 
                g) siano state realizzate  nei  porti  e  nelle  aree
          appartenenti al  demanio  marittimo,  lacuale  e  fluviale,
          nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico. 
              28.  I  termini  previsti  dalle   disposizioni   sopra
          richiamate e decorrenti dalla data  di  entrata  in  vigore
          dell'art. 39 della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e
          successive modificazioni e integrazioni, ove  non  disposto
          diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di
          entrata in vigore del  presente  decreto.  Per  quanto  non
          previsto   dal   presente   decreto   si   applicano,   ove
          compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28  febbraio
          1985, n. 47, e al predetto art. 39. 
              29. Il procedimento di sanatoria  degli  abusi  edilizi
          posti in essere dalla persona imputata di uno  dei  delitti
          di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del  codice
          penale, o da terzi per suo  conto,  e'  sospeso  fino  alla
          sentenza  definitiva  di  non  luogo  a  procedere   o   di
          proscioglimento  o  di   assoluzione.   Non   puo'   essere
          conseguito il  titolo  abilitativo  edilizio  in  sanatoria
          degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di
          condanna per i delitti  sopra  indicati.  Fatti  salvi  gli
          accertamenti di ufficio in ordine alle  condanne  riportate
          nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera
          del   comune,   il   richiedente   deve   attestare,    con
          dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui  all'art.  46
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non  avere  carichi
          pendenti in relazione  ai  delitti  di  cui  agli  articoli
          416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 
              30. Qualora l'amministratore di beni  immobili  oggetto
          di sequestro o di confisca ai sensi della legge  31  maggio
          1965,  n.  575,  autorizzato  dal  giudice  competente   ad
          alienare taluno di detti  beni,  puo'  essere  autorizzato,
          altresi',  dal  medesimo  giudice,  sentito   il   pubblico
          ministero,  a  riattivare  il  procedimento  di   sanatoria
          sospeso.   In   tal   caso   non   opera   nei    confronti
          dell'amministratore o del terzo acquirente  il  divieto  di
          rilascio del titolo abilitativo edilizio  in  sanatoria  di
          cui al comma 29. 
              31. Il rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio  in
          sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 
              32. La domanda relativa alla definizione  dell'illecito
          edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
          dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
          comune competente, a pena di decadenza, tra  l'11  novembre
          2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente  alla  dichiarazione
          di cui al modello allegato e alla documentazione di cui  al
          comma 35. 
              33. Le regioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, emanano  norme  per
          la definizione del procedimento amministrativo relativo  al
          rilascio del titolo abilitativo  edilizio  in  sanatoria  e
          possono   prevederne,   tra    l'altro,    un    incremento
          dell'oblazione fino al  massimo  del  10  per  cento  della
          misura determinata nella tabella  C  allegata  al  presente
          decreto,  ai  fini   dell'attivazione   di   politiche   di
          repressione degli abusi edilizi  e  per  la  promozione  di
          interventi di riqualificazione dei  nuclei  interessati  da
          fenomeni di abusivismo edilizio, nonche'  per  l'attuazione
          di quanto previsto dall'art. 23  della  legge  28  febbraio
          1985, n. 47. 
              34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non
          si applica quanto previsto dall'art.  37,  comma  2,  della
          legge 28 febbraio 1985, n.  47.  Con  legge  regionale  gli
          oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
          sanatoria possono essere incrementati fino al  massimo  del
          100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano  gli
          insediamenti abusivi entro i  quali  gli  oneri  concessori
          sono  determinati   nella   misura   dei   costi   per   la
          realizzazione delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria  necessarie,  nonche'  per  gli  interventi   di
          riqualificazione igienico-sanitaria  e  ambientale  attuati
          dagli enti  locali.  Coloro  che  in  proprio  o  in  forme
          consortili, nell'ambito delle zone  perimetrate,  intendano
          eseguire in tutto o in parte  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni,  secondo  le  disposizioni  tecniche  dettate
          dagli  uffici  comunali,  possono   detrarre   dall'importo
          complessivo quanto gia' versato, a titolo di  anticipazione
          degli oneri concessori, di cui alla tabella D  allegata  al
          presente decreto. Con legge regionale, ai  sensi  dell'art.
          29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal
          presente articolo, sono disciplinate le relative  modalita'
          di attuazione. 
              35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata
          dalla seguente documentazione: 
                a)  dichiarazione  del  richiedente  resa  ai   sensi
          dell'art. 47, comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          con  allegata  documentazione  fotografica,   dalla   quale
          risulti la descrizione delle opere per le quali  si  chiede
          il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato  dei
          lavori relativo; 
                b) qualora l'opera abusiva supera i 450  metri  cubi,
          da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
          opere e una certificazione redatta da un tecnico  abilitato
          all'esercizio  della  professione  attestante   l'idoneita'
          statica delle opere eseguite; 
                c) ulteriore documentazione eventualmente  prescritta
          con norma regionale. 
              36. La  presentazione  nei  termini  della  domanda  di
          definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente
          corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data
          da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti
          di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio  1985,
          n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei  mesi  si
          prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante. 
              37.  Il  pagamento  degli  oneri  di  concessione,   la
          presentazione della documentazione  di  cui  al  comma  35,
          della  denuncia  in  catasto,  della   denuncia   ai   fini
          dell'imposta comunale degli  immobili  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove  dovute,
          delle denunce ai fini della tassa per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti  solidi  urbani  e  per  l'occupazione  del   suolo
          pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonche' il decorso  del
          termine di ventiquattro mesi da tale data senza  l'adozione
          di un provvedimento  negativo  del  comune,  equivalgono  a
          titolo abilitativo edilizio in sanatoria.  Se  nei  termini
          previsti  l'oblazione  dovuta  non  e'  stata   interamente
          corrisposta o e' stata  determinata  in  forma  dolosamente
          inesatta,   le   costruzioni   realizzate   senza    titolo
          abilitativo  edilizio  sono  assoggettate   alle   sanzioni
          richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
          giugno 2001, n. 380. 
              38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli
          oneri  concessori,  nonche'  le   relative   modalita'   di
          versamento, sono disciplinate nell'allegato 1  al  presente
          decreto. 
              39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non  si
          applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'art.
          39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              40. Alla istruttoria  della  domanda  di  sanatoria  si
          applicano i  medesimi  diritti  e  oneri  previsti  per  il
          rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come  disciplinati
          dalle Amministrazioni comunali per le medesime  fattispecie
          di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle  domande
          di   sanatoria    edilizia    puo'    essere    determinato
          dall'Amministrazione comunale un  incremento  dei  predetti
          diritti e oneri fino ad un massimo  del  10  per  cento  da
          utilizzare con le modalita' di cui all'art.  2,  comma  46,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  Per  l'attivita'
          istruttoria  connessa  al  rilascio  delle  concessioni  in
          sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri  di
          cui al precedente  periodo,  per  progetti  finalizzati  da
          svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. 
              41. Al fine di incentivare la definizione delle domande
          di sanatoria presentate ai  sensi  del  presente  articolo,
          nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio  1985,
          n. 47, e successive modificazioni,  e  dell'art.  39  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
          il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio
          dell'oblazione, ai sensi  dell'art.  35,  comma  14,  della
          citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e'
          devoluto    al    comune    interessato.    Con     decreto
          interdipartimentale del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze
          sono stabilite le modalita' di  applicazione  del  presente
          comma. 
              42. All'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
          comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. Le proposte di  varianti  di  recupero  urbanistico
          possono essere presentate da parte di soggetti  pubblici  e
          privati, con allegato un  piano  di  fattibilita'  tecnico,
          economico,  giuridico  e  amministrativo,  finalizzato   al
          finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di  opere
          di urbanizzazione primaria e secondaria e per  il  recupero
          urbanistico ed  edilizio,  volto  al  raggiungimento  della
          sostenibilita'  ambientale,  economica  e   sociale,   alla
          coesione degli abitanti dei nuclei edilizi  inseriti  nelle
          varianti e alla  rivitalizzazione  delle  aree  interessate
          dall'abusivismo edilizio.". 
              43. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e'
          sostituito dal  seguente:  "32.  Opere  costruite  su  aree
          sottoposte a vincolo. 
              1. Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il
          rilascio del titolo abilitativo edilizio in  sanatoria  per
          opere  eseguite  su  immobili  sottoposti  a   vincolo   e'
          subordinato  al  parere  favorevole  delle  amministrazioni
          preposte alla  tutela  del  vincolo  stesso.  Qualora  tale
          parere non venga formulato dalle  suddette  amministrazioni
          entro centottanta giorni dalla data  di  ricevimento  della
          richiesta di  parere,  il  richiedente  puo'  impugnare  il
          silenzio-rifiuto.  Il  rilascio  del   titolo   abilitativo
          edilizio estingue anche il  reato  per  la  violazione  del
          vincolo. Il parere non e' richiesto  quando  si  tratti  di
          violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la  cubatura
          o la superficie coperta che non eccedano  il  2  per  cento
          delle misure prescritte. 
              2. Sono  suscettibili  di  sanatoria,  alle  condizioni
          sottoindicate, le opere insistenti su aree  vincolate  dopo
          la loro esecuzione e che risultino: 
                a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64,
          e successive modificazioni, e dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  quando  possano
          essere collaudate secondo  il  disposto  del  quarto  comma
          dell'art. 35; 
                b)  in  contrasto  con  le  norme  urbanistiche   che
          prevedono la destinazione ad edifici pubblici  od  a  spazi
          pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni  delle
          varianti di recupero di cui al capo III; 
                c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale
          1°  aprile  1968,  n.  1404,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16,
          17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n.  190,  e  successive
          modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano
          minaccia alla sicurezza del traffico. 
              3. Qualora non si verifichino le condizioni di  cui  al
          comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 33. 
              4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma
          1 si applica quanto previsto dall'art.  20,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380. Il motivato dissenso espresso da  una  amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale, ivi inclusa  la  soprintendenza
          competente, alla tutela del patrimonio storico artistico  o
          alla tutela della salute preclude il  rilascio  del  titolo
          abilitativo edilizio in sanatoria. 
              5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta'
          di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo  che
          abiliti  al  godimento  del  suolo,   il   rilascio   della
          concessione   o   dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'
          subordinato    anche    alla    disponibilita'    dell'ente
          proprietario  a  concedere  onerosamente,  alle  condizioni
          previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del
          suolo su cui  insiste  la  costruzione.  La  disponibilita'
          all'uso del suolo, anche se gravato di  usi  civici,  viene
          espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
          il  termine  di  centottanta  giorni  dalla  richiesta.  La
          richiesta di disponibilita' all'uso del suolo  deve  essere
          limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto
          della sanatoria e alle pertinenze strettamente  necessarie,
          con un massimo di tre volte rispetto all'area  coperta  dal
          fabbricato.  Salve  le   condizioni   previste   da   leggi
          regionali,   il   valore   e'   stabilito   dalla   filiale
          dell'Agenzia del demanio competente per territorio per  gli
          immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge
          e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  con
          riguardo al valore del  terreno  come  risultava  all'epoca
          della  costruzione  aumentato  dell'importo  corrispondente
          alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
          le famiglie  di  operai  ed  impiegati,  al  momento  della
          determinazione di detto valore. L'atto  di  disponibilita',
          regolato  con  convenzione  di  cessione  del  diritto   di
          superficie per una durata  massima  di  anni  sessanta,  e'
          stabilito dall'ente proprietario non  oltre  sei  mesi  dal
          versamento dell'importo come sopra determinato. 
              6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra
          quelle di cui all'art. 21 della legge 17  agosto  1942,  n.
          1150, il rilascio della concessione o della  autorizzazione
          in  sanatoria  e'  subordinato  alla   acquisizione   della
          proprieta' dell'area stessa previo versamento  del  prezzo,
          che e' determinato dall'Agenzia del territorio in  rapporto
          al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 
              7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai  sensi
          del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380". 
              43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
          concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n.
          47, e 23 dicembre 1994,  n.  724,  non  si  applicano  alle
          domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi. 
              44.  All'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le  parole:
          "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione". 
              45.  All'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le  parole:
          " 18 aprile 1962,  n.  167  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni" sono inserite  le  seguenti:  "  ,nonche'  in
          tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle
          prescrizioni degli strumenti urbanistici". 
              46.  All'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto,  in
          fine, il  seguente  periodo:  "Per  le  opere  abusivamente
          realizzate su immobili dichiarati monumento  nazionale  con
          provvedimenti  aventi  forza  di  legge  o  dichiarati   di
          interesse  particolarmente  importante   ai   sensi   degli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.
          490, o su beni di interesse archeologico,  nonche'  per  le
          opere  abusivamente  realizzate  su  immobili  soggetti   a
          vincolo o  di  inedificabilita'  assoluta  in  applicazione
          delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della
          regione, del comune o delle altre autorita'  preposte  alla
          tutela,  ovvero  decorso   il   termine   di   180   giorni
          dall'accertamento dell'illecito, procede alla  demolizione,
          anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi
          55 e 56 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 
              47. Le sanzioni  pecuniarie  di  cui  all'art.  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, sono incrementate del cento per cento. 
              48. 
              49. 
              49-bis. All'art. 54, comma 16, della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente  agli
          esercizi finanziari 2002  e  2003,  sono  reiscritte  nella
          competenza degli esercizi successivi  a  quello  terminale,
          sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo
          esercizio finanziario successivo alla prima  iscrizione  in
          bilancio". 
              49-ter. L'art. 41 del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e'
          sostituito dal seguente: 
              "Art. 41. (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro  il
          mese  di  dicembre  di  ogni  anno  il   dirigente   o   il
          responsabile del servizio trasmette  al  prefetto  l'elenco
          delle opere non  sanabili  per  le  quali  il  responsabile
          dell'abuso non ha  provveduto  nel  termine  previsto  alla
          demolizione e al ripristino dei luoghi e  indica  lo  stato
          dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al
          comma   6   dell'art.   31.   Nel   medesimo   termine   le
          amministrazioni statali e regionali  preposte  alla  tutela
          trasmettono  al  prefetto  l'elenco  delle  demolizioni  da
          eseguire.  Gli  elenchi   contengono,   tra   l'altro,   il
          nominativo  dei  proprietari  e  dell'eventuale   occupante
          abusivo,  gli  estremi  di  identificazione  catastale,  il
          verbale di consistenza delle opere  abusive  e  l'eventuale
          titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto,  entro
          trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma
          1, provvede agli  adempimenti  conseguenti  all'intervenuto
          trasferimento della  titolarita'  dei  beni  e  delle  aree
          interessate,   notificando   l'avvenuta   acquisizione   al
          proprietario e al responsabile dell'abuso. 3.  L'esecuzione
          della  demolizione  delle  opere   abusive,   compresa   la
          rimozione delle macerie e gli  interventi  a  tutela  della
          pubblica incolumita' , e' disposta dal prefetto. I relativi
          lavori sono affidati, anche a  trattativa  privata  ove  ne
          sussistano  i  presupposti,  ad  imprese   tecnicamente   e
          finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche  avvalersi,
          per il tramite dei  provveditorati  alle  opere  pubbliche,
          delle  strutture  tecnico-operative  del  Ministero   della
          difesa,  sulla  base  di  apposita  convenzione   stipulata
          d'intesa  tra  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti ed il Ministro della difesa". 
              49-quater. All'art.  48  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente comma:" 
              "3-ter. Al  fine  di  consentire  una  piu'  penetrante
          vigilanza sull'attivita' edilizia, e'  fatto  obbligo  alle
          aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui
          sia imputabile la stipulazione dei  relativi  contratti  di
          somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e'
          ubicato l'immobile le richieste  di  allaccio  ai  pubblici
          servizi effettuate per gli immobili, con indicazione  della
          concessione edilizia  ovvero  della  autorizzazione  ovvero
          degli altri titoli abilitativi,  ovvero  della  istanza  di
          concessione in sanatoria presentata, corredata dalla  prova
          del pagamento per intero delle somme  dovute  a  titolo  di
          oblazione. L'inosservanza di  tale  obbligo  comporta,  per
          ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro  10.000
          ad euro 50.000 nei confronti delle  aziende  erogatrici  di
          servizi pubblici, nonche' la sanzione  pecuniaria  da  euro
          2.582 ad euro 7.746 nei  confronti  del  funzionario  della
          azienda erogatrice cui sia imputabile la  stipulazione  dei
          contratti. 
              50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24,
          si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti  commi,  per
          gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82  milioni  di  euro,  per
          l'anno 2006, mediante quota parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dal presente articolo. Tali somme  sono  versate,
          per ciascuno dei predetti anni,  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere rassegnate  alle  pertinenti  unita'
          previsionali di  base,  anche  di  nuova  istituzione,  dei
          Ministeri interessati. Per la restante  parte  degli  oneri
          relativi all'anno 2006 si provvede con  quota  parte  delle
          entrate  recate   dal   presente   decreto.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con   propri   decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
          bilancio.".  
              - Il decreto del Ministro dei lavori  pubblici  recante
          "Accertamenti e norme tecniche  per  la  certificazione  di
          idoneita'  statica  delle  costruzioni  abusive  (art.  35,
          quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n.  47)  ",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135. 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  4,  dell'art.
          16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito
          con modificazioni dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016): 
              "Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali 
              Omissis. 
              4. Per gli interventi privati per  quelli  attuati  dai
          soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed  e),  e
          comma   2,   che   necessitano   di   pareri    ambientali,
          paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in
          aree dei parchi nazionali o delle aree protette  regionali,
          sono costituite apposite Conferenze  regionali,  presiedute
          dal Vice commissario competente o  da  un  suo  delegato  e
          composte da un rappresentante  di  ciascuno  degli  enti  o
          amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui
          al comma 1. Al fine di contenere al massimo i  tempi  della
          ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per  i
          progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri  ed
          effetti stabiliti al comma 2 per la  Conferenza  permanente
          ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle
          apposite ordinanze di cui  all'art.  2,  comma  2,  per  la
          concessione dei contributi.".