Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro 
                         a tempo determinato 
 
  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la
seguente: 
      «d-ter) alle collaborazioni degli  operatori  che  prestano  le
attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»; )) 
    a) all'art. 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al contratto di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un
termine di durata non superiore a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo'
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro
mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
      a) esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee  all'ordinaria
attivita', ovvero (( esigenze di sostituzione di altri lavoratori; )) 
      b) esigenze connesse a incrementi temporanei,  significativi  e
non programmabili, dell'attivita' ordinaria.»; 
  (( 1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In  caso  di  stipulazione  di  un  contratto  di  durata
superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui  al  comma
1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di superamento del termine di dodici mesi»; )) 
      2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei»  e'
sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non  superiore
a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e'  priva  di
effetto se non risulta da atto scritto,  una  copia  del  quale  deve
essere consegnata dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque
giorni  lavorativi  dall'inizio  della  prestazione.  L'atto  scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga  dello
stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.»; 
      b) all'art. 21: 
        1) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
  «01. Il  contratto  puo'  essere  rinnovato  solo  a  fronte  delle
condizioni di cui all'art. 19, comma  1.  Il  contratto  puo'  essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,  solo
in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. (( In  caso
di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo,  il
contratto si trasforma in  contratto  a  tempo  indeterminato.  ))  I
contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 (( del presente
articolo )), possono essere rinnovati o prorogati  anche  in  assenza
delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.»; 
        2) al comma 1, la parola  «trentasei»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente:  «ventiquattro»,  la  parola  «cinque»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «quattro»  e  la  parola   «sesta»   e'
sostituita dalla seguente: «quinta»; 
      c) all'art. 28, comma 1, le  parole  «centoventi  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  contratti  di
lavoro a tempo determinato stipulati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche'  ai  rinnovi  e  alle
proroghe (( contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. )) 
  3. Le disposizioni di cui al presente art., nonche' quelle  di  cui
agli articoli 2 e 3, non si applicano ai  contratti  stipulati  dalle
pubbliche amministrazioni,  ai  quali  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 19, 21 e 28 del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.  1,  comma
          7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). -
          1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina
          del rapporto di lavoro subordinato  anche  ai  rapporti  di
          collaborazione che si concretano in prestazioni  di  lavoro
          esclusivamente personali, continuative e le  cui  modalita'
          di esecuzione sono organizzate dal  committente  anche  con
          riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 
              2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova
          applicazione con riferimento: 
                a) alle  collaborazioni  per  le  quali  gli  accordi
          collettivi nazionali stipulati  da  associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          prevedono discipline specifiche riguardanti il  trattamento
          economico  e  normativo,  in  ragione   delle   particolari
          esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; 
                b) alle  collaborazioni  prestate  nell'esercizio  di
          professioni  intellettuali  per  le  quali  e'   necessaria
          l'iscrizione in appositi albi professionali; 
                c) alle attivita' prestate nell'esercizio della  loro
          funzione dai componenti degli organi di  amministrazione  e
          controllo delle societa' e dai  partecipanti  a  collegi  e
          commissioni; 
                d) alle collaborazioni rese a fini  istituzionali  in
          favore   delle    associazioni    e    societa'    sportive
          dilettantistiche  affiliate   alle   federazioni   sportive
          nazionali, alle discipline sportive associate e  agli  enti
          di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come
          individuati e disciplinati  dall'art.  90  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289; 
                d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della
          produzione e della realizzazione  di  spettacoli  da  parte
          delle fondazioni di cui al decreto  legislativo  29  giugno
          1996, n. 367; 
                (( d-ter) alle  collaborazioni  degli  operatori  che
          prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n  .
          74. )) 
              3. Le parti possono richiedere alle commissioni di  cui
          all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
          276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al
          comma  1.  Il  lavoratore  puo'  farsi  assistere   da   un
          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o
          conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente  del
          lavoro. 
              4.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova
          applicazione     nei     confronti     delle      pubbliche
          amministrazioni.». 
              «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).  -
          (( 1.  Al  contratto  di  lavoro  subordinato  puo'  essere
          apposto un termine di durata non superiore a  dodici  mesi.
          Il contratto puo' avere una durata superiore,  ma  comunque
          non eccedente i ventiquattro  mesi,  solo  in  presenza  di
          almeno una delle seguenti condizioni: 
                a)  esigenze   temporanee   e   oggettive,   estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
                b)  esigenze  connesse   a   incrementi   temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria. 
              1-bis. In caso  di  stipulazione  di  un  contratto  di
          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni
          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine
          di dodici mesi. )) 
              2. Fatte salve le diverse  disposizioni  dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di  lavoro
          a tempo determinato intercorsi  tra  lo  stesso  datore  di
          lavoro  e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto   di   una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare  i  ((  ventiquattro
          mesi )). Ai fini del  computo  di  tale  periodo  si  tiene
          altresi' conto dei periodi di missione  aventi  ad  oggetto
          mansioni di pari livello e categoria legale, svolti  tra  i
          medesimi  soggetti,  nell'ambito  di  somministrazioni   di
          lavoro a  tempo  determinato.  Qualora  il  limite  dei  ((
          ventiquattro mesi )) sia superato, per effetto di un  unico
          contratto o di una successione di contratti,  il  contratto
          si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla  data
          di tale superamento. 
              3. Fermo quanto  disposto  al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
              (( 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di  durata
          non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto
          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi. )) 
              5. Il datore di lavoro informa  i  lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi.». 
              «Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - ((  01.  Il  contratto
          puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui
          all'art. 19, comma 1. Il contratto  puo'  essere  prorogato
          liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,  solo
          in presenza delle condizioni di cui all'art. 19,  comma  1.
          In caso di violazione di quanto disposto dal  primo  e  dal
          secondo periodo, il contratto si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato. I contratti per attivita'  stagionali,
          di cui al comma 2 del  presente  articolo,  possono  essere
          rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni  di
          cui all'art. 19, comma 1. )) 
              1. Il termine del contratto a  tempo  determinato  puo'
          essere prorogato, con  il  consenso  del  lavoratore,  solo
          quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a  ((
          ventiquattro mesi )), e, comunque, per  un  massimo  di  ((
          quattro )) volte nell'arco di ((  ventiquattro  mesi  ))  a
          prescindere dal numero dei  contratti.  Qualora  il  numero
          delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma  in
          contratto a tempo indeterminato dalla  data  di  decorrenza
          della (( quinta )) proroga. 
              2.  Qualora  il  lavoratore  sia  riassunto   a   tempo
          determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
          contratto di durata fino a sei mesi,  ovvero  venti  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata  superiore
          a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in  contratto
          a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
          impiegati  nelle  attivita'  stagionali   individuate   con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
          Fino all'adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo
          continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.
          1525. 
              3. I limiti  previsti  dal  presente  articolo  non  si
          applicano alle imprese start-up innovative di  cui  di  cui
          all'art. 25, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
          costituzione della societa', ovvero per  il  piu'  limitato
          periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.  25  per  le
          societa' gia' costituite.». 
              «Art. 28 (Decadenza e tutele). - 1. L'impugnazione  del
          contratto  a  tempo  determinato  deve  avvenire,  con   le
          modalita' previste dal primo comma dell'art. 6 della  legge
          15 luglio 1966, n. 604, entro ((centottanta giorni )) dalla
          cessazione   del   singolo   contratto.   Trova    altresi'
          applicazione il secondo comma del suddetto art. 6. 
              2. Nei casi di trasformazione  del  contratto  a  tempo
          determinato in contratto a tempo indeterminato, il  giudice
          condanna il datore di lavoro al risarcimento  del  danno  a
          favore    del    lavoratore    stabilendo     un'indennita'
          onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di  2,5
          e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima  retribuzione  di
          riferimento  per  il  calcolo  del  trattamento   di   fine
          rapporto, avuto riguardo ai criteri  indicati  nell'art.  8
          della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora
          per intero il pregiudizio subito dal  lavoratore,  comprese
          le  conseguenze  retributive  e  contributive  relative  al
          periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia
          con la quale il giudice ha ordinato la  ricostituzione  del
          rapporto di lavoro. 
              3. In presenza di contratti  collettivi  che  prevedano
          l'assunzione, anche a tempo  indeterminato,  di  lavoratori
          gia'  occupati  con  contratto  a  termine  nell'ambito  di
          specifiche graduatorie, il limite  massimo  dell'indennita'
          fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.».