Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.,  e  in
particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,
sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di  concessione  ed
erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla  fase  attuativa
degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    l'art.  2,  comma  2,  lettera  l),  il  quale  prevede  che   il
Commissario  straordinario  assicura  il  monitoraggio  degli   aiuti
previsti dal medesimo decreto al  fine  di  verificare  l'assenza  di
sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e  nazionali  in
materia di aiuti di Stato; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 5,  comma  2,  il  quale  prevede  che  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in  coerenza  con  i  criteri
stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei  danni  effettivamente
verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per  cento  delle  spese
occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo e per servizi  pubblici  e  privati,  e
della infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente  subito
(lettera a), ai danni alle strutture  private  adibite  ad  attivita'
sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative,
sportive e religiose (lettera d) e ai danni agli edifici  privati  di
interesse storico-artistico (lettera e); 
    l'art. 6, che definisce i criteri e le modalita' generali per  la
concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata,
e in particolare il comma 6,  il  quale  prevede  che  il  contributo
concesso  e'  al  netto  dell'indennizzo  assicurativo  o  di   altri
contributi  pubblici  percepiti  dall'interessato  per  le   medesime
finalita' di cui al medesimo decreto; 
    l'art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione  o
la ricostruzione degli immobili danneggiati o  distrutti  dall'evento
sismico  sono  finalizzati,  sulla  base  dei  danni   effettivamente
verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e  3  quando
ricorrano le condizioni per  la  concessione  del  beneficio,  a:  a)
riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata
ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad
uso agricolo e per i servizi  pubblici  e  privati,  compresi  quelli
destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dall'evento  sismico,
precisando altresi' che, limitatamente agli interventi di riparazione
e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento  o  di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza
compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia
dell'immobile, asseverata  da  un  tecnico  abilitato;  b)  riparare,
ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di
cui al decreto del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  21  ottobre   2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252  del  29  ottobre  2003  e
quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico,
precisando  altresi'  che,  per  tali  immobili,  l'intervento   deve
conseguire  l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle  vigenti   norme
tecniche per le costruzioni; c) riparare, o ripristinare gli immobili
soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni, danneggiati dall'evento sismico,  precisando  altresi'
che, per tali immobili, l'intervento di  miglioramento  sismico  deve
conseguire  il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso; 
    l'art. 8, che detta le regole specifiche per  gli  interventi  di
immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi; 
    l'art. 12, che disciplina  la  procedura  per  la  concessione  e
l'erogazione dei contributi; 
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  come  modificato
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede: 
    a) che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al  31  dicembre
2021 per gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera  i),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono  iniziate
dopo la data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  su
edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone  1  e
2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento  ordinario  n.  72
alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio  2003,  riferite  a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'  produttive,  spetta
una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000
euro per unita'  immobiliare  per  ciascun  anno.  La  detrazione  e'
ripartita in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  nell'anno  di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui  gli
interventi di cui  al  presente  comma  realizzati  in  ciascun  anno
consistano nella mera prosecuzione di  interventi  iniziati  in  anni
precedenti, ai fini  del  computo  del  limite  massimo  delle  spese
ammesse a fruire della detrazione si tiene conto  anche  delle  spese
sostenute negli stessi anni per le quali  si  e'  gia'  fruito  della
detrazione (comma 1-bis); 
    b) che, a decorrere dal 1 gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre
2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici
ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
maggio 2003 (comma 1-ter); 
    c) che, qualora dalla realizzazione degli interventi  di  cui  ai
commi 1-bis e 1-ter derivi una  riduzione  del  rischio  sismico  che
determini il  passaggio  ad  una  classe  di  rischio  inferiore,  la
detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70  per  cento  della
spesa sostenuta, e che, ove dall'intervento derivi il passaggio a due
classi di  rischio  inferiori,  la  detrazione  spetta  nella  misura
dell'80 per cento (comma 1-quater); 
    d) che, qualora gli interventi di cui  al  comma  1-quater  siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le  detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo  comma
1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e
dell'85 per cento, che le predette  detrazioni  si  applicano  su  un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il
numero delle unita' immobiliari di ciascun  edificio,  che  per  tali
interventi, a decorrere dal 1 gennaio 2017, in luogo della detrazione
i  soggetti  beneficiari  possono  optare   per   la   cessione   del
corrispondente  credito  ai  fornitori  che  hanno   effettuato   gli
interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
successiva cessione del credito, e che rimane esclusa la cessione  ad
istituti di credito e ad intermediari finanziari (comma 1-quinquies); 
    e) che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, tra le  spese  detraibili
per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater
e  1-quinquies  rientrano  anche   le   spese   effettuate   per   la
classificazione e verifica sismica degli immobili (comma 1-sexies); 
    f) che, qualora gli interventi di cui  al  comma  1-quater  siano
realizzati nei comuni ricadenti nelle  zone  classificate  a  rischio
sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,  mediante  demolizione   e
ricostruzione di interi edifici, allo scopo  di  ridurne  il  rischio
sismico,  anche  con  variazione  volumetrica  rispetto  all'edificio
preesistente, ove  le  norme  urbanistiche  vigenti  consentano  tale
aumento,  eseguiti  da  imprese  di  costruzione  o  ristrutturazione
immobiliare, che  provvedano,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le
detrazioni dall'imposta di cui al primo  e  al  secondo  periodo  del
medesimo  comma  1-quater  spettano   all'acquirente   delle   unita'
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e  dell'85
per cento del prezzo della  singola  unita'  immobiliare,  risultante
nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro  un  ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita'  immobiliare,
che i soggetti beneficiari  di  cui  al  periodo  precedente  possono
optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli  interventi  ovvero  ad
altri soggetti privati, con la facolta' di  successiva  cessione  del
credito, e che rimane esclusa la cessione a  istituti  di  credito  e
intermediari finanziari (comma 1-septies); 
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  il
quale prevede che le detrazioni di  cui  all'art.  16,  commi  1-bis,
1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente  articolo,  non
sono cumulabili con  agevolazioni  gia'  spettanti  per  le  medesime
finalita' sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite
da eventi sismici; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus - Linee  guida  per  la
classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni  nonche'  le
modalita' per l'attestazione, da parte di  professionisti  abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati»; 
  Vista la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 27  aprile
2018, avente a oggetto «Guida alla dichiarazione  dei  redditi  delle
persone fisiche relativa all'anno d'imposta  2017:  spese  che  danno
diritto a deduzioni dal  reddito,  a  detrazioni  d'imposta,  crediti
d'imposta e  altri  elementi  rilevanti  per  la  compilazione  della
dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformita'»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  15  aprile  2017,
dall'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall'ordinanza  10  gennaio
2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio
2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita'  immobiliari
ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24
agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19
dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 12 del  9  gennaio  2017,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2017,
dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 15 aprile  2017,  dall'ordinanza  n.  44  del  15
dicembre 2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
gennaio 2018, e dall'ordinanza 10 gennaio  2018,  n.  46,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio  2018,   recante
«Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
modificata dall'ordinanza n. 30  dell'8  settembre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017,  e  dall'ordinanza
n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19
del  24  gennaio  2018,  recante  «Misure  per  la  riparazione,   il
ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti
o  danneggiati  e  per  la  ripresa  delle  attivita'  economiche   e
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto,
26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017,
modificata dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall'ordinanza n.  46
del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio 2018, recante «Misure per  il  ripristino  con  miglioramento
sismico e la ricostruzione di immobili ad  uso  abitativo  gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far  data
dal 24 agosto 2016»; 
  Ritenuta la necessita' di adottare disposizioni atte a disciplinare
le ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali
per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei benefici
fiscali di cui al citato art. 16, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.
63/2013 e s.m.i., e in particolare: a) dettare le regole tecniche  in
ordine alle modalita' di predisposizione dei  progetti  in  relazione
alle  varie  tipologie  di  interventi  finanziabili  sugli   edifici
distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far  data
dal 24 agosto 2016; b) prevedere  meccanismi  informativi  idonei  ad
assicurare il  rispetto  del  divieto  di  cumulo  tra  contributi  e
benefici fiscali; 
  Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 4 luglio 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  disciplinano   le
modalita' di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire  dei
benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e s.m.i. (sisma  bonus)  in  relazione  agli  interventi
sugli edifici privati distrutti o danneggiati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
  2. La presente ordinanza si  applica  ai  soggetti  legittimati  ai
sensi  dell'art.  6  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e
s.m.i. (d'ora innanzi «decreto-legge») per  le  spese  sostenute  per
l'esecuzione di opere antisismiche nell'ambito degli interventi sugli
edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici  nei  Comuni  di
cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, di cui alle ordinanze  del
Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre  2016,  n.  8  del  14
dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.