IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della  direttiva  89/398/CEE,  concernente  i   prodotti   alimentari
destinati ad  una  alimentazione  particolare,  per  quanto  previsto
dall'art. 7 sulla commercializzazione dei prodotti; 
  Visto  il decreto  ministeriale 8   giugno   2001   sull'assistenza
sanitaria  integrativa  relativa  ai  prodotti   destinati   ad   una
alimentazione particolare; 
  Vista la legge  4  luglio  2005,  n.  123  recante  «Norme  per  la
protezione dei soggetti malati di celiachia»; 
  Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 sui limiti  massimi  di
spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4,
commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la
protezione dei soggetti malati di celiachia», in particolare l'art. 3
sui tetti di spesa; 
  Visto il regolamento (UE) 1155/2013  che  modifica  il  regolamento
(UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  relativo  alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai  consumatori  per  quanto
riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza
in misura ridotta negli alimenti; 
  Visto il  regolamento  (UE)  828/2014  relativo  alle  prescrizioni
riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine  o
sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti; 
  Visto  il decreto  ministeriale 17  maggio  2016  sulla  assistenza
sanitaria  integrativa  per  i  prodotti   inclusi   nel   campo   di
applicazione  del  regolamento  (UE)  609/2013  e  per   i   prodotti
alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in particolare l'art. 14; 
  Considerato che e'  opportuno  rendere  uniformi  le  modalita'  di
erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati  per
celiaci al fine di garantire i livelli essenziali  di  assistenza  su
tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il  Servizio
sanitario nazionale; 
  Considerato  che  il  celiaco  deve  seguire  una  dieta  varia  ed
equilibrata con un  apporto  energetico  giornaliero  da  carboidrati
stimabile in almeno il 55%,  che  deve  derivare  anche  da  alimenti
naturalmente privi di glutine provenienti da  riso,  mais,  patate  e
legumi come fonte di carboidrati  complessi,  per  cui  la  quota  da
soddisfare con alimenti senza glutine di base (pane, pasta e  farina)
e' stimabile nel 35% dell'apporto energetico totale; 
  Ritenuto di revisionare le  categorie  di  alimenti  senza  glutine
incluse  nel  registro  nazionale  di  cui  all'art.  7   del decreto
ministeriale 8 giugno 2001 per mantenervi, ai fini dell'erogabilita',
solo quelle  relative  ai  sostituti  degli  alimenti  caratterizzati
tradizionalmente dalla presenza di cereali contenenti  glutine,  alla
luce della possibilita' intervenuta per  gli  alimenti  destinati  al
consumo generale di  riportare  la  dicitura  «senza  glutine»,  come
informazione accessoria, quando composti da ingredienti  naturalmente
privi di glutine; 
  Rivalutati i limiti massimi di spesa,  distinti  per  sesso  e  per
fasce di eta', secondo i fabbisogni energetici  totali  definiti  dai
Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed  energia  (LARN)
2014 al secondo livello di attivita' fisica incrementati del 30%  per
tener conto di particolari  esigenze  nutrizionali,  sulla  base  dei
prezzi medi di mercato del canale di distribuzione prevalente che  e'
quello delle farmacie; 
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  Stato-Regioni,  ai  sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Atti  CSR
repertorio n. 106 del 10 maggio 2018); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Diritto all'erogazione 
 
  1. Ai soggetti affetti da celiachia,  compresa  la  variante  della
dermatite erpetiforme,  e'  riconosciuto  il  diritto  all'erogazione
gratuita degli alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente
formulati per celiaci» o «senza glutine,  specificatamente  formulati
per  persone  intolleranti  al  glutine»,  ai   sensi   dell'art.   1
del decreto ministeriale 17 maggio 2016.