IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007; Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unita' di bestiame e le definizioni delle caratteristiche; Visto regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione; Visti il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785, il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183 convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932 e s.m.i. e il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 1940, n. 497; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari destinati alla protezione delle piante in attuazione della direttiva 91/414/CEE; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modifiche e integrazioni, sulla revisione della disciplina in materia di fertilizzanti; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» ed in particolare l'art. 7 sulle disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» ed in particolare gli articoli 1 e 17; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, e successive modifiche e integrazioni, relativo alle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261, che disciplina il sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416, recante l'istituzione della Commissione tecnica di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico»; Visto il decreto dipartimentale del 9 aprile 2013, n. 631, che istituisce presso il Mipaaf il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica con funzioni consultive in materia di agricoltura biologica; Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324, e successive modifiche e integrazioni, «Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli Organismi di controllo che effettuano attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007» che abroga i decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007; Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale vigilanza all'interno dell'area riservata del SIAN; Ritenuto opportuno semplificare i procedimenti inerenti l'esame delle istanze di inserimento di nuove tipologie di corroboranti ed armonizzare le disposizioni del presente decreto al decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2013 (articoli 1 e 17); Considerato che la Commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 ha espresso parere favorevole all'inserimento di quattro nuovi prodotti nell'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, nel corso delle riunioni svoltesi in data 10 maggio 2016 e 20 dicembre 2016; Ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora in vigore per quanto riguarda le linee guida per la tracciabilita' e rintracciabilita' degli alimenti biologici di origine animale, di cui all'Allegato II dello stesso decreto, atteso che il quadro normativo comunitario in materia di tracciabilita' e rintracciabilita' garantisce un sistema di rintracciabilita' adeguato anche per il sistema di produzione biologico; Ritenuto opportuno rafforzare il sistema di tracciabilita' nella filiera risicola biologica utilizzando gli strumenti di raccolta ed elaborazione delle informazioni sul settore risicolo facenti capo all'Ente nazionale risi; Ritenuto altresi' opportuno redigere un testo consolidato ed aggiornato per l'attuazione dei regolamenti europei relativi alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici volto ad abrogare e sostituire il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354; Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1) Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. in materia di: a. Produzione vegetale; b. Produzione animale; c. Prodotti trasformati; d. Norme di conversione; e. Norme di produzione eccezionale; f. Etichettatura; g. Controllo; h. Trasmissione di informazioni alla Commissione europea. 2) Ai fini del presente decreto si intende: a. per Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; b. per Organismo di controllo: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 20/2018. 3) Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 834/2007 con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero adotta la norma nazionale relativa all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Nelle more dell'adozione della disciplina nazionale, le eventuali norme private devono risultare conformi alle procedure ed ai parametri minimi individuati nell'Allegato 1 del presente decreto.