(Allegati-Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
          Parametri minimi per la certificazione biologica 
              nell'attivita' di ristorazione collettiva 
 
    Le norme o disciplinari privati, individuati all'art. 1, comma 3,
del presente decreto devono rispettare i seguenti parametri minimi: 
      a. conformita'  alle  regole  di  preparazione  degli  alimenti
previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento  (CE)  n.
889/2008  (es.  separazione  spazio-temporale  tra  biologico  e  non
biologico, utilizzo dei  soli  additivi  autorizzati  nel  biologico,
ecc.); 
      b. piatto biologico: pietanza composta  da  almeno  il  95%  di
ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi  sale  ed
acqua); 
      c. piatto  con  ingrediente  biologico:  pietanza  composta  da
almeno un ingrediente biologico di origine agricola; 
      d. divieto di utilizzo dello stesso ingrediente biologico e non
biologico da parte di un'unita' produttiva,  fatte  salve  le  unita'
produttive dotate di sistema di contabilita'  a  livello  di  singolo
piatto (registro di carico/scarico). 
    I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi
di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva
di utilizzo, da  parte  dell'esercizio,  di  ingredienti  di  origine
agricola biologica (calcolata come incidenza sul totale in termini di
peso degli ingredienti di origine agricola).