Allegato 1 Parametri minimi per la certificazione biologica nell'attivita' di ristorazione collettiva Le norme o disciplinari privati, individuati all'art. 1, comma 3, del presente decreto devono rispettare i seguenti parametri minimi: a. conformita' alle regole di preparazione degli alimenti previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008 (es. separazione spazio-temporale tra biologico e non biologico, utilizzo dei soli additivi autorizzati nel biologico, ecc.); b. piatto biologico: pietanza composta da almeno il 95% di ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi sale ed acqua); c. piatto con ingrediente biologico: pietanza composta da almeno un ingrediente biologico di origine agricola; d. divieto di utilizzo dello stesso ingrediente biologico e non biologico da parte di un'unita' produttiva, fatte salve le unita' produttive dotate di sistema di contabilita' a livello di singolo piatto (registro di carico/scarico). I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva di utilizzo, da parte dell'esercizio, di ingredienti di origine agricola biologica (calcolata come incidenza sul totale in termini di peso degli ingredienti di origine agricola).