IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al relativo albo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, gli articoli 3, commi 3 e 4, 5-bis, commi 1, 2 e 3, 6, comma 1, lettera b), 31, commi 3 e 4, e l'art. 46, comma 2, ai sensi dei quali con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono individuate le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, ivi incluse le prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento, nonche' del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276, concernente «Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale e al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Ritenuto di dover stabilire le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle predette carriere dei funzionari della Polizia di Stato, nonche' per lo svolgimento del concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto in attuazione dei criteri espressamente indicati dagli articoli 3, commi 3 e 4, 5-bis, commi 1, 2 e 3, 6, comma 1, lettera b), 31, commi 3 e 4, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000; Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Art. 1 Concorsi disciplinati dal decreto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato ai sensi degli articoli 3, comma 3, 5-bis, comma 1, 31, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (di seguito «decreto legislativo»), nonche' del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo.