IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, recante la legge finanziaria per il 2007; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19  febbraio  2007,
come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato
con  il  decreto  ministeriale  7  aprile  2008  e  con  il   decreto
ministeriale 6  agosto  2009,  recante  disposizioni  in  materia  di
detrazioni fiscali per le spese di  riqualificazione  energetica  del
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1, comma 349,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008 di attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge  24
dicembre 2007, n. 244,  per  la  definizione  dei  valori  limite  di
fabbisogno di energia primaria annuo e  di  trasmittanza  termica  ai
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008, n. 37, recante regolamento concernente  l'attuazione  dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 
  Visto l'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220  e
s.m.i.; 
  Visto il decreto 19 febbraio 2007,  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e
ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,  ai
sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
(di seguito: «D.M. edifici»); 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90, come  da  ultimo
modificato e integrato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205,  recante
norme in materia di detrazioni fiscali per interventi  di  efficienza
energetica  (di  seguito:  decreto-legge  n.  63  del  2013)  e,   in
particolare: 
    il comma 2-quinquies che  demanda  all'ENEA  l'effettuazione  dei
controlli, anche a campione,  sulle  attestazioni  di  cui  al  comma
2-quater, nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai  sensi  dello
stesso art. 14, da eseguirsi sulla  base  di  procedure  e  modalita'
disciplinate con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzando,
per l'esercizio di tale attivita', in favore dell'ENEA, la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2021; 
    il comma 3-ter che dispone, tra l'altro,  che,  con  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che
beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso art. 14 e che nelle
more dell'emanazione di detto decreto, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo
2008; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e,  in  particolare,
l'art. 4-bis, comma 2, che individua le  risorse  a  copertura  delle
attivita' di cui al precedente punto; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/9I/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia»; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  «Norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale di energia, di risparmio energetico  e  di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10  febbraio
2014 recante modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e
di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 74/2013; 
  Visto  il  decreto  26  giugno  2015  recante  «Applicazione  delle
metodologie di calcolo delle prestazioni  energetiche  e  definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» (di seguito:
«D.M. requisiti minimi»); 
  Visto il decreto 26 giugno 2015  recante  «Schemi  e  modalita'  di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica  di  progetto
ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi
di prestazione energetica negli edifici» (di seguito: «D.M. relazioni
tecniche»); 
  Visto il decreto 26 giugno 2015 recante  «Adeguamento  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -  Linee  guida
nazionali  per la  certificazione  energetica  degli   edifici»   (di
seguito: «D.M. Linee guida APE»); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le procedure e le  modalita'  con
le quali ENEA effettua i controlli,  sia  documentali  che  in  situ,
volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per  la  fruizione
delle detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge  n.  63
del 2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto
di cui al 14 comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 stesso.  Il
presente decreto disciplina le modalita' per la rendicontazione delle
spese relative al programma di controlli e la  successiva  erogazione
dei relativi importi.