IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafi 2, 107 e 108; Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17; Viste la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuita' territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione; Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa; Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 100 del 2 maggio 2017 recante una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione; Vista la nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 1711 del 20 ottobre 2017 con la quale, viene rappresentata la posizione assunta dalla Commissione europea che, con nota dell'11 ottobre 2017, riguardo al regime di imposizione di oneri di servizio sulle rotte da e per la Sardegna dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia, disposti con il citato DM n. 91/2017, ha rilevato una non conformita' al Regolamento CE n. 1008/2008, che implicherebbe verosimilmente l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 18 del sopra richiamato Reg. CE n. 1008/2008 e l'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di stato, con la conseguente necessita' di recuperare gli aiuti incompatibili correlati alle compensazioni finanziarie pagate ai vettori aerei interessati; Considerato che la Regione Sardegna, nel prendere atto della comunicazione della Commissione europea soprarichiamata, ha comunicato di avere in corso l'adozione degli atti di revoca delle aggiudicazioni delle gare relative alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa; Considerato che nella medesima nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 20 ottobre 2017 viene richiesta, al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto aereo sulle rotte in questione, e nel contempo assicurare la connettivita' territoriale della Sardegna, nelle more della definizione di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, la proroga dell'attuale regime di imposizione di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2017, n. 498 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 252 del 27 ottobre 2017 con il quale viene abrogato il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche e, conseguentemente, si fanno permanere gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico in via di definizione; Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni in legge 22 gennaio 2016, n. 9 ed in particolare l'art. 10 che, al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularita' e assicuri la continuita' del diritto alla mobilita' anche ai passeggeri non residenti, attribuisce alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni; Vista la delibera del Comitato Interministeriale della programmazione economica n. 54 del 1° dicembre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 88 del 14 aprile 2017, con la quale il CIPE, in applicazione della propria delibera 25/2016, ha approvato il Piano operativo infrastrutture posto a carico delle risorse FSC 2014-2020 ed ha individuato sei assi tematici di intervento tra i quali l'Asse tematico «E», «altri interventi», nel quale e' individuata la linea di azione finalizzata al «potenziamento continuita' territoriale» della Sardegna, a cui sono destinate risorse pari a 90 milioni di euro; Visto l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuita' territoriale aerea) e successive modifiche e integrazioni, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge del 21 gennaio 2014, n. 7 della Regione stessa, con il quale, in attuazione dell'art. 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si dispongono apposite autorizzazioni di spesa finalizzate alla adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuita' territoriale da e per la Sardegna; Considerato che per assicurare la continuita' territoriale della Sardegna attraverso collegamenti aerei onerati che siano adeguati, regolari, continuativi, saranno utilizzate prioritariamente le risorse di cui alla legge n. 9/2016 e alla delibera CIPE 54/2016; Viste la nota n. 5582 del 6 luglio 2018 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha convocato per il 12 luglio 2018 la Conferenza di servizi con il compito di definire nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per la Regione Sardegna in conformita' al Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto il verbale datato 12 luglio 2018, da cui risulta che le parti hanno ridefinito i parametri su cui articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa fissandone la decorrenza a far data dal 1° aprile 2019; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; Decreta: Art. 1 Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale.