IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafi 2, 107 e 108; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e l'art. 17; 
  Viste la Comunicazione della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico generale (GUUE  2012/C  8/02),  la  Disciplina  dell'Unione
europea  relativa  agli  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C  8/03)
e la Decisione della Commissione europea  riguardante  l'applicazione
delle disposizioni dell'art.  106,  paragrafo  2,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma  di
compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  concessi   a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  Regolamento  CEE  n.  2408/92,  ora   abrogato   e
sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni
in materia di continuita' territoriale alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna e l'assunzione, a  partire  dal  2010,  dei  relativi  oneri
finanziari a carico della medesima Regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana -  Serie  generale  - n.  61  del  13  marzo  2013,  recante
l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte  Alghero-Roma
Fiumicino   e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e   viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2017,  n.  91  e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 100 del 2 maggio 2017 recante una  nuova
imposizione di oneri di servizio pubblico  sulle  rotte  Alghero-Roma
Fiumicino   e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e   viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa e la cessazione degli effetti del decreto  ministeriale  n.
61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla stessa  data  di  entrata  in
vigore della nuova imposizione; 
  Vista la nota del Presidente della Regione Autonoma della  Sardegna
prot. n. 1711 del 20 ottobre 2017 con la quale,  viene  rappresentata
la posizione assunta dalla Commissione europea che, con nota  dell'11
ottobre 2017, riguardo al regime di imposizione di oneri di  servizio
sulle rotte da e per la Sardegna dagli aeroporti di Alghero, Cagliari
e Olbia, disposti con il citato DM n. 91/2017, ha  rilevato  una  non
conformita'  al  Regolamento  CE  n.  1008/2008,  che   implicherebbe
verosimilmente l'avvio della procedura  ai  sensi  dell'art.  18  del
sopra richiamato Reg. CE n. 1008/2008 e  l'applicazione  delle  norme
europee in materia di aiuti di stato, con la  conseguente  necessita'
di recuperare gli aiuti incompatibili  correlati  alle  compensazioni
finanziarie pagate ai vettori aerei interessati; 
  Considerato che  la  Regione  Sardegna,  nel  prendere  atto  della
comunicazione   della   Commissione   europea   soprarichiamata,   ha
comunicato di avere in corso l'adozione degli atti  di  revoca  delle
aggiudicazioni delle gare relative alle rotte Alghero-Roma  Fiumicino
e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma  Fiumicino
e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa; 
  Considerato che nella medesima nota del  Presidente  della  Regione
Autonoma della Sardegna del 20 ottobre 2017 viene richiesta, al  fine
di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto aereo sulle
rotte in  questione,  e  nel  contempo  assicurare  la  connettivita'
territoriale della Sardegna, nelle  more  della  definizione  di  una
nuova  imposizione  di  oneri  di  servizio  pubblico,   la   proroga
dell'attuale regime di imposizione di cui al decreto ministeriale  21
febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  25  ottobre  2017,  n.   498
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 252 del 27 ottobre 2017 con il quale  viene  abrogato  il
decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive  modifiche  e,
conseguentemente,  si  fanno  permanere  gli  effetti   del   decreto
ministeriale 21 febbraio 2013, n.  61  e  successive  modifiche  fino
all'entrata in vigore della nuova imposizione di  oneri  di  servizio
pubblico in via di definizione; 
  Visto il decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito  con
modificazioni in legge 22 gennaio 2016, n. 9 ed in particolare l'art.
10 che, al fine di garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sardegna, che  consenta  la  riduzione
dei disagi derivanti dalla condizione di insularita'  e  assicuri  la
continuita' del  diritto  alla  mobilita'  anche  ai  passeggeri  non
residenti, attribuisce alla Regione Sardegna  la  somma  di  euro  30
milioni; 
  Vista   la   delibera   del   Comitato   Interministeriale    della
programmazione economica n. 54 del 1° dicembre  2016,  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 88 del 14 aprile 2017, con  la
quale il CIPE, in applicazione della  propria  delibera  25/2016,  ha
approvato il Piano operativo  infrastrutture  posto  a  carico  delle
risorse  FSC  2014-2020  ed  ha  individuato  sei  assi  tematici  di
intervento tra i quali l'Asse tematico «E», «altri  interventi»,  nel
quale e' individuata la linea di azione finalizzata al «potenziamento
continuita'  territoriale»  della  Sardegna,  a  cui  sono  destinate
risorse pari a 90 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge della Regione  Autonoma  della
Sardegna  del  2  dicembre  2011,  n.  25  (Norme  per  la  copertura
finanziaria  della  continuita'  territoriale  aerea)  e   successive
modifiche e integrazioni, cosi' come modificato  dall'art.  1,  comma
35, della legge del 21 gennaio 2014, n. 7 della Regione  stessa,  con
il quale, in attuazione dell'art. 1, commi 837 e 840, della legge  27
dicembre  2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007),  si  dispongono
apposite autorizzazioni di spesa finalizzate alla adozione di  idonei
programmi e/o interventi per favorire la continuita' territoriale  da
e per la Sardegna; 
  Considerato che per assicurare la  continuita'  territoriale  della
Sardegna attraverso collegamenti aerei onerati  che  siano  adeguati,
regolari,  continuativi,  saranno  utilizzate   prioritariamente   le
risorse di cui alla legge n. 9/2016 e alla delibera CIPE 54/2016; 
  Viste la nota n. 5582 del 6 luglio 2018 con la quale il  Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna ha convocato per il  12  luglio
2018 la Conferenza di servizi con il compito di definire nuovi  oneri
di servizio pubblico sui collegamenti  aerei  da  e  per  la  Regione
Sardegna in conformita' al Regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto il verbale datato 12 luglio 2018, da cui risulta che le parti
hanno ridefinito i parametri su cui articolare l'imposizione di oneri
di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e  viceversa,
Alghero-Milano  Linate  e  viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa fissandone la decorrenza a
far data dal 1° aprile 2019; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale
della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari  e
continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e  gli
aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite  dal  presente  decreto,  i
servizi  aerei  di  linea  sulle  rotte  Alghero-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino
e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino
e viceversa, Olbia-Milano Linate e  viceversa  costituiscono  servizi
d'interesse economico generale.