IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e, in  particolare,  l'art.  15  il
quale  prevede  l'istituzione  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico del Fondo nazionale per l'efficienza energetica  nel  quale
confluiscono le risorse stanziate con il fondo di  cui  all'art.  22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato
dall'art. 4-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192, e con i proventi annui delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
volto a  sostenere  il  finanziamento  di  interventi  di  efficienza
energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso  a  forme
di partenariato pubblico-privato, societa' di  progetto  o  di  scopo
appositamente   costituite,   mediante    due    sezioni    destinate
rispettivamente a: 
    a) la  concessione  di  garanzie,  su  singole  operazioni  o  su
portafogli di operazioni finanziarie; 
    b)  l'erogazione  di  finanziamenti,  direttamente  o  attraverso
banche o intermediari finanziari,  inclusa  la  Banca  europea  degli
investimenti, anche mediante la  sottoscrizione  di  quote  di  fondi
comuni di investimento di tipo chiuso che  abbiano  come  oggetto  di
investimento  la  sottoscrizione  di  titoli  di  credito  di   nuova
emissione o l'erogazione nelle forme consentite dalla legge, di nuovi
finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito  di  operazioni
di cartolarizzazione aventi  ad  oggetto  crediti  di  privati  verso
piccole e medie imprese e  ESCO  per  investimenti  per  l'efficienza
energetica; 
  Visto il comma 7,  del  predetto  art.  15,  il  quale  prevede  la
garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima  istanza,  sugli
interventi di garanzia del Fondo  di  cui  al  comma  2,  lettera  a)
secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  22
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 6 marzo 2018, n. 54, con il quale,  in  attuazione  all'art.
15, comma 5, sono state  individuate  le  priorita',  i  criteri,  le
condizioni  e  le  modalita'  di  funzionamento,  di  gestione  e  di
intervento del Fondo,  nonche'  le  modalita'  di  articolazione  per
sezioni, di cui una  dedicata  in  modo  specifico  al  sostegno  del
teleriscaldamento e le relative prime dotazioni; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del 22
dicembre 2017, il quale prevede che la gestione del Fondo e' affidata
ad  Invitalia  (di  seguito:  «Gestore»),  sulla  base  di   apposita
convenzione con il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  (di
seguito: «amministrazioni affidanti»); 
  Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni  e  le
modalita' della  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui  all'art.  15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
ai sensi dell'art. 15, comma 7 del  predetto  decreto  legislativo  4
luglio 2014, n. 102; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' della  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima
istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui  all'art.  15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102
(di seguito: «Fondo»).