Allegato INTRODUZIONE 1. Generalita' Il presente piano disciplina l'uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale ed e' stato redatto sulla base dell'articolo 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Per quanto riguarda la terminologia, le definizioni e particolari prescrizioni per l'uso delle diverse bande di frequenze, ove manchi una specifica normativa nazionale, vengono osservate le pertinenti disposizioni del citato regolamento. 2. Oggetto Il presente piano concerne le bande di frequenze comprese tra 0 e 3000 GHz. 3. Scopo Lo scopo del presente piano e' di stabilire, in ambito nazionale e per il tempo di pace, l'attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenze oggetto del piano, di indicare per ciascun servizio nell'ambito delle singole bande l'autorita' governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonche' le principali utilizzazioni civili. 4. Costituzione del piano 4.1- Il presente piano e' costituito da quattro parti: a.- introduzione b.- tabella di attribuzione c.- note d. - glossario E' inoltre completato da una Appendice ove sono riportate le canalizzazioni per il servizio fisso, utilizzate in ambito nazionale e da una lista delle abbreviazioni utilizzate. 4.2.- La tabella contiene: - nella prima colonna, a partire da sinistra, l'indicazione delle bande di frequenze in kHz, in MHz oppure in GHz; - nella seconda colonna il servizio o i servizi, ai quali ciascuna banda e' attribuita ed il richiamo ad eventuali note. I servizi aventi statuto di servizio primario sono contraddistinti da caratteri tipografici maiuscoli (ad es. FISSO), mentre i servizi a statuto di servizio secondario sono contraddistinti da caratteri tipografici minuscoli (ad. es. fisso). Il significato da attribuire ai due statuti previsti e' riportato nel glossario; - nella terza colonna l'autorita' governativa responsabile della gestione della banda di frequenze attribuita al corrispondente servizio (Gestore); - nella quarta colonna, di norma in corrispondenza delle bande di frequenza non destinate in esclusiva al Ministero della difesa, le utilizzazioni civili previste per il servizio e per la banda considerata; - nella quinta colonna sono indicate le norme internazionali che regolano l'utilizzo di ciascuna banda di frequenze. 4.3.- Quando una banda di frequenze e' attribuita a piu' servizi, o quando per un servizio sono previsti piu' gestori, non vi sono ordini di precedenza tra gli stessi, a meno di esplicita menzione contraria con apposita nota. Nel caso di piu' utilizzatori di una stessa banda di frequenze, l'autorita' civile competente in materia effettua il coordinamento tecnico. 4.4.- Le note indicano sia deroghe alle attribuzioni dei servizi radio previsti in tabella, che vincoli particolari e/o modalita' di utilizzazione degli stessi. 4.5.- Le note che identificano frequenze utilizzabili a bordo di aeromobili non comportano esonero dall'autorizzazione all'impiego di tali frequenze da parte del MiSE e dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilita'. L'uso di apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali e' soggetto al rilascio del certificato di navigabilita' o da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti/ENAC, competente in materia di aviazione civile nazionale o da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA). 4.6.- Nelle bande di frequenze gestite dal Ministero della difesa sono soddisfatte le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze (per il fabbisogno in frequenze della Guardia di finanza), dell'Arma dei carabinieri, dell'Ente preposto al servizio meteorologico, del Ministero dell'interno (per il fabbisogno in frequenze della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco), del Ministero della giustizia (per il fabbisogno della Polizia penitenziaria). 4.7.- Nelle bande di frequenze, ove nella colonna "Gestori" figura il "Ministero dello sviluppo economico (MiSE)", sono soddisfatte le esigenze degli utilizzatori civili. 4.8.- Le indicazioni riportate nella colonna utilizzazioni della tabella di attribuzione sono date a titolo informativo e non precludono l'utilizzazione della banda a cui si riferiscono per altre applicazioni. 4.9.- le disposizioni della CEPT si applicano in via secondaria e complementare rispetto alla normativa dell'Unione europea. 5.- Assegnazione e coordinamento delle frequenze L'assegnazione delle frequenze alle stazioni dei diversi servizi e' di competenza dei Gestori, previo coordinamento tecnico qualora siano presenti piu' gestori nella stessa banda di frequenze. Il parere negativo, espresso in sede di coordinamento, deve essere motivato da accertate incompatibilita' con stazioni in esercizio o pianificate ed e' vincolante ai fini dell'assegnazione delle frequenze. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'iscrizione delle assegnazioni di frequenze nel registro nazionale delle frequenze. Nell'ambito di quanto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni spetta al Ministero dello sviluppo economico la notifica delle assegnazioni di frequenza all'organo competente dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). E' inclusa nell'attivita' di coordinamento la pianificazione di assegnazioni di frequenze per programmi di notevole rilevanza nazionale civile e/o militare. In accordo a quanto stabilito dall'UIT, dal UE ed in conformita' alla normativa vigente, allo scopo di avere un uso efficiente e razionale dello spettro radio il MISE, in caso di spettro non utilizzato, puo' revocare l'autorizzazione rilasciata. In accordo all'Articolo 29 del Radio Regolamento, al fine di assicurare il livello di protezione adeguato al servizio di radio astronomia, il MISE puo' stabilire tutti gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare protezione alle Stazioni di radioastronomia di San Basilio (CA), Medicina (BO), Noto (SR), tra cui la creazione di zone di rispetto all'interno delle quali e' vietato ogni tipo di emissione da parte dei servizi attivi, anche nelle bande di frequenza non attribuite al servizio di radio astronomia oppure soltanto in specifiche bande di frequenze, utilizzate dagli impianti delle Stazioni Radioastronomiche, tali da compromettere le capacita' osservative dei radiotelescopi e l'operativita' dei ricevitori radioastronomici. Nell'assegnare frequenze alle stazioni dei servizi che assicurano radiocomunicazioni di terra, nelle bande in condivisione con il servizio Fisso via Satellite ed il Servizio di Esplorazione della Terra, si dovra' garantire, in accordo al PNRF, protezione alla ricezione dei teleporti, ossia di siti in cui sono installate stazioni terrene che assicurano radiocomunicazioni spaziali. 6.- Statuto dei servizi Indipendentemente dallo statuto previsto nel piano, nei confronti dei Paesi esteri si applica lo statuto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni. 7.- Revisione del Piano Il presente piano deve essere revisionato, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, ogni 3 anni o quando una Conferenza delle radiocomunicazioni dell'UIT apporti modifiche al regolamento delle radiocomunicazioni in materia di attribuzione di bande di frequenze, ovvero quando se ne presenti la necessita' in sede nazionale. 8.- Deroghe Nel caso di nuove primarie esigenze civili o militari che non possano essere soddisfatte con le attribuzioni di frequenze previste nel presente piano, o in occasione di eventi eccezionali, specifiche assegnazioni di frequenze in deroga al piano stesso possono essere effettuate tramite particolari accordi tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero della difesa.