IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio  2017,  n.  143,   che   contiene   il   regolamento   recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 177; 
  Visto il decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018 con il quale
sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143  del  17
luglio 2017; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione   antimafia,   e
successive modifiche; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il  coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed in particolare l'art. 5  che  ha  istituito  il  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica comune della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n.  1255/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Visto in particolare l'art. 57 del regolamento (UE) n. 508/2014  ai
sensi del quale il FEAMP, al fine di  salvaguardare  le  entrate  dei
produttori acquicoli, puo' contribuire a un'assicurazione degli stock
acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno degli  eventi  di
cui al par. 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017 con cui il dott. Riccardo Rigillo e'  stato  nominato  direttore
generale  della  direzione   generale   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura; 
  Considerato che la  direzione  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura, attraverso  gli  uffici  competenti,  esercita  le
funzioni di autorita' di gestione,  nonche'  di  coordinamento  degli
organismi intermedi delegati, ed  in  particolare  deve  svolgere  le
attivita' connesse alla programmazione  e  attuazione  del  Programma
operativo FEAMP 2014-2020; all'implementazione e revisione  periodica
del sistema di gestione e controllo e del manuale delle  procedure  e
dei controlli; al monitoraggio delle  operazioni,  dei  controlli  di
esecuzione e dell'avanzamento della spesa; al supporto dei lavori del
tavolo istituzionale e del comitato di sorveglianza; 
  Visto l'accordo di partenariato 2014/2020 per l'impiego  dei  Fondi
strutturali e di investimento europei, Fondi SIE, adottato in data 29
ottobre 2014 dalla Commissione europea; 
  Vista la  delibera  CIPE  10  del  28  giugno  2015  relativa  alla
definizione dei criteri di  cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei
Programmi europei  per  il  periodo  di  Programmazione  2014/2020  e
relativo monitoraggio; 
  Vista la decisione di esecuzione n.  C(2015)8452  del  25  novembre
2015 con cui la Commissione ha  approvato  il  Programma  operativo -
FEAMP 2014/2020; 
  Vista  la  modifica  del  PO  FEAMP  ai   sensi   della   procedura
semplificata di cui all'art. 22 del  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
accettata  dalla  Commissione  con  nota  Ares(2017)6320627  del   21
dicembre 2017; 
  Viste le linee guida per l'ammissibilita' delle spese del PO  FEAMP
2014/2020 approvate in sede di tavolo istituzionale  del  6  dicembre
2016 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il manuale delle procedure e  dei  controlli  -  Disposizioni
procedurali dell'AdG, adottate con D.D. n. 8161 del 6 aprile  2017  e
ss.mm.ii., e in particolare il  par.  4.2  il  quale  stabilisce  che
nell'avviso   pubblico   dell'amministrazione   sono   predeterminati
contestualmente i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione  dei
suddetti vantaggi economici, nonche' l'individuazione delle categorie
dei soggetti beneficiari e  la  definizione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni amministrative in ossequio all'art. 12 della  legge
n. 241/1990; 
  Viste  le  disposizioni  attuative  di  misura  dell'autorita'   di
gestione,  adottate  dal  Tavolo  istituzionale  mediante   procedura
scritta dell'8 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni; 
  Considerato che l'influenza degli eventi di origine naturale  sulle
produzioni  di  allevamento  spesso  determina  delle  perdite  anche
ingenti per le imprese acquicole; 
  Rilevata pertanto l'esigenza di  fornire  effettivo  sostegno  alle
imprese acquicole, cosi' da incentivarne una piu'  efficace  gestione
dei rischi,  migliorare  l'offerta  degli  strumenti  assicurativi  e
incrementare il numero di imprese acquicole che  fanno  ricorso  agli
stessi; 
  Ritenuto quindi di dover procedere, nell'ambito  della  piu'  ampia
tematica dell'acquacoltura sostenibile sotto il  profilo  ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa,  competitiva  e  basata
sule conoscenze, all'emanazione di  un  Avviso  pubblico  finalizzato
all'erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione,
finalizzato  al  rimborso  dei  costi  sostenuti  dagli  imprenditori
acquicoli  per  il  pagamento  dei  premi   relativi   ai   contratti
assicurativi degli stock acquicoli; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 15551 del 12 luglio 2018 con
cui e' stato  adottato  l'Avviso  pubblico  per  l'erogazione  di  un
sostegno ai contratti assicurativi degli stock  acquicoli,  a  valere
sull'art. 57 del regolamento  (UE)  n.  508/2014  relativo  al  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
  Visto in  particolare  il  par.  6  «termini  e  documentazione  da
presentare»  dell'Avviso,  ai  sensi  del   quale   il   termine   di
presentazione delle istanze e' fissato in quarantacinque giorni dalla
data di pubblicazione dell'Avviso  stesso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
  Considerato che  l'Avviso  in  parola  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 207 del 6 settembre  2018  e
che, pertanto, la scadenza del termine di presentazione delle istanze
e' fissata in data 22 ottobre 2018; 
  Preso atto che con nota prot. 18/766 trasmessa via pec  in  data  3
ottobre 2018, l'Associazione piscicoltori italiani  e  l'associazione
mediterranea  acquacoltori,  in   rappresentanza   delle   rispettive
categorie,  su  espressa  richiesta  degli  operatori   del   settore
assicurativo, hanno proposto una proroga di almeno venti  giorni  del
termine di scadenza di presentazione delle istanze; 
  Considerato  che  la  suindicata  proposta  trova  supporto   nella
dichiarata  esigenza  di  consentire  agli  operatori   del   settore
assicurativo di svolgere, spesso tramite  appositi  sopralluoghi,  le
complesse istruttorie  necessarie  ad  acquisire  dati  statistici  e
informazioni  tecniche  propedeutiche  alla  stipula  dei   contratti
assicurativi; 
  Considerato  altresi'  che,  come  confermato  dallo  studio  delle
assicurazioni nel settore ittico  condotto  da  ISMEA,  il  complesso
processo di gestione del rischio e' caratterizzato da diverse fasi di
identificazione e analisi e necessita dell'esame di  diversi  aspetti
quali la durata media dei cicli di produzione, il condizionamento  da
fenomeni naturali,  l'elevata  frammentazione  e  ridotta  dimensione
media degli operatori, le stringenti regolamentazioni  comunitarie  e
nazionali; 
  Considerata  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  disporre
proroghe al termine di presentazione delle  domande  ove  la  proroga
medesima  sia  sorretta  da  considerazioni   inerenti   il   miglior
perseguimento dell'interesse pubblico e la garanzia della piu'  ampia
partecipazione alla procedura  (ex  multis  Tribunale  amministrativo
regionale Lombardia, Milano, Sez. I, 9 novembre 2010 n. 7214); 
  Ritenuto che la concessione della proroga del termine  di  scadenza
di presentazione delle  istanze  non  compromette  il  raggiungimento
degli obiettivi di attuazione efficace della Misura 2.57 del PO FEAMP
2014/2020 in favore del settore; 
  Considerata la effettiva necessita'  di  prorogare  il  termine  di
scadenza di presentazione delle  istanze  cosi'  da  consentire  agli
operatori del settore assicurativo l'acquisizione di dati  statistici
e informazioni tecniche,  anche  attraverso  sopralluoghi,  necessari
alla stipula delle polizze assicurative; 
  Ritenuto, quindi, di  condividere  le  motivazioni  espresse  dalle
associazioni nella nota di cui  sopra,  con  particolare  riferimento
alle difficolta' legate alle specificita' del settore ittico  e  alla
relativa gestione del rischio, difficilmente compatibili con la  data
di scadenza dell'avviso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il termine di  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione all'Avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai
contratti assicurativi degli stock acquicoli a  valere  sull'art.  57
del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo  europeo  per  gli
affari marittimi e la pesca, adottato con decreto direttoriale  prot.
n. 15551 del 12 luglio 2018, e' prorogato al 12 novembre 2018;