IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'art. 4, comma 1-novies, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano disciplinati «il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo», con riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, di cui al comma 1-quater, lettera b) del citato art. 4; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita' linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; Considerato che l'art. 4, comma 1-quinquies del citato decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b) «in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno» e che la predetta procedura e' riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione e specializzazione prescritti, nonche' del requisito specifico di aver svolto almeno due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; Preso atto che l'art. 4, comma 1-octies, secondo periodo del citato decreto-legge n. 87 del 2018, prevede la valorizzazione del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari e la particolare valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 26 settembre 2018; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI: in relazione all'art. 6, comma 1, lettera b) non si recepisce la proposta di eliminare il diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito presso gli istituti magistrali tra i requisiti di ammissione al concorso de quo alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato; in relazione all'art. 7, comma 2, si conferma, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione di modalita' di presentazione delle domande di partecipazione diverse da quelle ivi previste; in relazione all'art. 8, commi 2, 3 e 5 si recepiscono in parte le osservazioni del Consiglio in merito alla prova ed al programma di esame, riformulando il comma 2 e revisionando il programma di esame di cui all'allegato A; in relazione all'art. 11, comma 8, non si puo' recepire la proposta di prevedere l'esonero dal servizio dei componenti della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; in relazione alla Tabella C non si recepisce la proposta di innalzare il punteggio per il percorso di laurea previsto al punto A.1.2, anche per garantire la conformita' alle altre procedure concorsuali; in relazione alla richiesta di valutare il servizio prestato nelle sezioni primavera ai sensi della normativa vigente, si precisa che la stessa limita la possibilita' di valutazione all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto. Informate le organizzazioni sindacali in data 21 settembre 2018; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di espletamento del concorso straordinario di cui all'art. 4, comma 1-quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e dell'ulteriore requisito di due annualita' di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nonche', per i relativi posti, del titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.